Esodati/salvaguardati, attenzione alla proroga del sostegno al reddito
Giovedì, 22 Novembre 2012sono un esodato in mobilità in base a un accordo firmato dall'azienda (gruppo finmeccanica) in sede governativa il 30marzo 2010 io sono uscito il 30maggio2012 con 4anni di mobiltà essendo operativo a napoli,al momento dell'uscita dal lavoro avevo maturato 36anni di contributi e sono nato nel 1957,pensa che io abbia i requisiti per entrare nei 55000 come mi è stato pronosticato. Nedo
La risposta è positiva in quanto si ritiene che maturi il requisito contributivo dei 40 anni entro il termine dell'indennità di mobilità e che rispetti quindi i requisiti indicati nell'articolo 22, comma 1 del Dl 95/2012.
Sono nato il 21/10/56 ho iniziato lavorare maggio 1972 , sono andato in mobilità il 12/02/2010 con accordo aziendale e sindacale,finisco la mobilità il 12/02/2013 ho maturato 40 anni in giugno di quest'anno . quando potrò andare in pensione ? Marino
Risulta potenzialmente salvaguardato dalla Riforma Fornero. Se ha raggiunto i 40 anni nel giugno 2012 e l'Inps confermerà il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento riceverà il primo rateo dal mese di Agosto 2013.
Data di nascita 06/03/1953
Lavoro dal 07/09/1971 al 29/04/2010 stessa azienda Dal 29/04/2010 in mobilità con accordo sindacale per accedere alla pensione con data 01/01/2012.
Nel periodo di mobilità è subentrato il decreto Sacconi/Tremonti che ha salvaguardato solo 10.000 persone. Io non sono rientrata tra questi.La mia domanda di pensione è stata infatti rifiutata. In sintesi ho subito una perdita di 8 mesi di pensione rispetto a quanto previsto dagli accordi aziendali e sindacali al momento della concretizzazione dell'accordo.
Mi sono rivolta ai patronati per sapere se ho una qualche possibilità di ricorrere per recuperare quanto stabilito negli accordi ma non ho ricevuto risposte adeguate
Non è previsto che quanto stabilito al lmomento della risoluzione del rapporto di lavoro venga poi mantenuto? Gli accordi sono stati firmati presso l'associazione indutrali e il sindacato, se avessi saputo che le condizioni fossero cambiate non avrei preso tale decisione. Maddalena
Il messaggio inps numero 20062 del 2011 ha precisato che l'ultimo lavoratore in graduatoria utile per beneficiare del regime delle vecchie decorrenze pensionistiche (vigenti sino al 31.12.2010) di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (i 10 mila salvaguardati) ha risolto il rapporto entro il 30 Ottobre 2008. Nel suo caso, dato che la risoluzione è successiva alla predetta data, non ha potuto mantenere le vecchie regole. La conseguenza, come si intuisce, è che la data di effettiva percezione del primo rateo di pensione viene ad essere spostata (finestra mobile).
Il governo Berlusconi ha tuttavia previsto un meccanismo compensativo consistente nella proroga dell'ammortizzatore sociale fino alle nuove decorrenze di cui potrebbe probabilmente beneficiare (articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010). Interessati ala proroga sono infatti (anche) i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi sindacali anteriori al 30 Aprile 2010 che abbiano risolto il rapporto di lavoro dal 1° Novembre 2008 a condizione che i lavoratori in questione presentino domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010 (cfr: messaggio inps 1648/2012). Il governo, in attuazione del citato articolo, ha attualmente provveduto alla pubblicazione di due decreti interministeriali (il DM 63655 del 5 Gennaio 2012 e il DM 68225 del 2 Ottobre 2012) per gli anni 2011 e 2012.
Se si trova in questa situazione la sede Inps di zona dovrebbe provvedere alla liquidazione della pensione unitamente alle mensilità arretrate spettanti ai sensi del citato articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010. Si consiglia pertanto di approfondire la situazione presso un patronato di fiducia.
Egr. Dott. Rossini, nel ringraziarla per la preziosa assistenza fornitami in quest'anno da esodato (Sacconi - Fondo Esuberi Bancari) la volevo informare, anche per rassicurare i 3.494 che nel 2012 si sono trovati nella mia stessa spiacevole situazione, che la Sede Provinciale dell'INPS mi ha comunicato, alla definitiva chiusura della famigerata "finestra mobile", l'avvenuta liquidazione della pensione unitamente anche agli arretrati spettantemi in esecuzione al DM 68225 del 2/10/2012. Cordiali saluti.Rodolfo
Finalmente una piacevole notizia che potrà interessare molti altri pensionandi nella medesima situazione. Auguri per una ritrovata serenità!
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Esodati, attesa per la lista definitiva
Mercoledì, 21 Novembre 2012nato nel 1956 in mobilita dal 21/06/2010 al 21/08/2013 (n 36 mesi + 2 di preavviso) per gli effetti dell'art 4.legge 223 del 23/07/1991 per riduzione personale (accordo fatto con i sindacati presso la direzione politiche del lavoro) al 31.10.2012 contributi versati n. 2110 settimane. arrivata lettera imps lavoratore salvaguardato. quando devo fare la domanda per la pensione? Sandro
Per i lavoratori appartenenti al 1° gruppo (i 65mila salvaguardati) si attende una comunicazione Inps che confermi la presenza del nominativo all'interno della graduatoria dei 65mila lavoratori salvaguardati e che dunque garantisca al lavoratore l'accesso alla pensione con i previgenti requisiti. I tempi di definizione di tale lista non sono ancora noti e dipendono dall'Inps. Nel frattempo è possibile monitorare il proprio fascicolo online per seguire eventuali aggiornamenti.
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Esodati, la salvaguardia per i lavoratori in mobilita'
Mercoledì, 21 Novembre 2012Nato nell'agosto 1956, posto in mobilità ordinaria nel maggio 2010, con accordo tra azienda e sindacati provinciali del 22/12/2009, ultimo giorno lavorativo 30/aprile/2010 con comunicazione di licenziamento, con considerato preavviso, in data 26/febbraio/2010, ho maturato i 40 contributivi nell'ottobre 2012, la mobilità scadrà nel maggio 2013, vorrei chiederle se posso considerarmi nei probabili salvaguardati, e se lo sarò, mi verrà prolungata l'indennità, nel periodo scoperto tra giugno e novembre 2013 ? Luigi
Sì, è in possesso dei requisiti per risultare nella salvaguardia in quanto ha maturato i 40 anni entro la fruizione dell'indennità di mobilità. La pensione decorrerà dal mese di Dicembre 2013 per effetto di una finestra mobile pari a 13 mesi (articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010). Se risulterà salvaguardato potrà beneficiare, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 della proroga del sostegno al reddito per le mensilita' "scoperte" tra le vecchie e le nuove finestre mobili.
L'articolo citato consente infatti di ottenere la proroga del sostegno al reddito ai lavoratori che non siano stati inclusi nel limite numerico delle 10 mila unità salvaguardate rispetto alle nuove decorrenze (e dunque che siano stati licenziati successivamente al 30 Ottobre 2008): a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori che al 31 Maggio 2010 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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Lavoratori Esodati, mobilita' per i lavoratori Telecom Italia
Martedì, 20 Novembre 2012Buona sera, sono nato il 22 Nov. 1954 e lavoro presso TelecomItalia, a dicembre 2012 avrò 39 anni e 9 mesi di contributi versati, la mia azienda mi chiede di aderire alla mobilità dal 30 dicembre 2012 fino a Aprile 2014, data in cui potrò andare in pensione secondo la vecchia legge, visto che Telecomitalia ha stipulato nel 2010 accordi con il ministero del lavoro per la mobilità di 3900 dipendenti. vorrei sapere se secondo il recente decreto dei 55mila la mia situazione rientra tra i salvaguardati e quindi di andare in pensione con le vecchie regole. Grazie per i chiarimenti che potete darmi. Renzo
Si ricorda che l'articolo 22, comma 1, lettera a) ha esteso la salvaguardia ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. E' pertanto in possesso dei requisiti per risultare incluso in questo secondo gruppo di lavoratori.
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Esodati, mobilita' lunga ed aspettativa di vita
Martedì, 20 Novembre 2012L'osservazione è condivisibile. I lavoratori collocati in mobilità lunga alla data del 4 Dicembre 2011 ai sensi della legge 296/2006 accedono alla pensione - come ribadito dal messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 - con i requisiti indicati nella tabella C allegata alla legge 449 del 1997. Si tratta della disciplina che prevedeva il perfezionamento di almeno 57 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi (precisato anche dal messaggio Inps numero 27073 dell'8 Novembre 2007).
Per quel che si chiede, cioè se questi requisiti debbano essere adeguati alla stima di vita istat (3 mesi dal 2013), l'incertezza deriva dalla difficoltà di interpretazione di una controversa norma contenuta nell'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011 che dispone, ma solo prima facie, l'estensione dell'adeguamento alla stima di vita a tutti i salvaguardati.
Anche l'Inps è stata tratta in inganno. Con un messaggio pubblicato alcuni giorni prima del numero 13343 del 9 Agosto, l'istituto ha commesso un errore applicando indistintamente l'adeguamento a tutti i lavoratori (soprattutto anche ai lavoratori quarantisti che avrebbero quindi dovuto raggiungere 40 anni e 3 mesi di contributi per andare in pensione mentre la disciplina vigente al 6.12.2011 non prevedeva siffatto adeguamento). Sotto lo sdegno e le proteste dei sindacati l'Inps è tornata sui suoi passi rimuovendo il messaggio il giorno successivo (sostituito con il piu' prudente numero 13343).
A ben vedere tuttavia la disposizione di quell'infelice comma, avvalorata anche da un parere del Ministero del Lavoro in data 13 Agosto 2012, non fa altro che confermare l'applicazione della stima di vita ai salvaguardati nella misura in cui questa era prevista alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.12.2011). Ciò è anche piu' lineare sotto il profilo formale. La precisazione non è da poco in quanto ciò comporta l'esclusione dell'adeguamento ai lavoratori quarantisti e probabilmente anche al caso di specie. L'articolo 12, comma 12-bis del decreto legge numero 78 del 31 Maggio 2010 come convertito con legge numero 122 del 30 Luglio 2010 e successive modifiche nell'elencare tassativamente le ipotesi in cui si applica l'adeguamento alla stima di vita, non menziona infatti i requisiti anagrafici di cui alla tabella C della legge 449/97.
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Esodati, novita' in arrivo dalla legge di stabilita'
Lunedì, 19 Novembre 2012sono nato il 17.10.1955 ho lavorato dal 9/1973 sino al 30/09/2009 mi hanno poi pagato 4 mesi di preavviso ,con accordi tra sindacati e societa' sono stato posto in mobilita' ordinaria il 08/02/2010 con le vecchie normative dovevo fare 3 anni di mobilita' e 9 mesi di contribuzione volontaria per raggiungere i 40 anni di contributi ,dal 2 gennaio 2012 sino al 31ottobre 2012 ho lavorato a tempo determinato interrompendo la mobilita' per 10 mesi al 1/11/2012 ho riattivato la mobilita' che dovrebbe finire a novembre 2013 .
Quando potro' andare in pensione ?
Se non potro' andare con le vecchie regole preFornero avro' diritto a qualche forma d'indennita' in quanto restero' senza nessun reddito?
oppure devo continuare a apgare la contribuzione volontararia per altri 2 anni e mezzo?
Cordiali saluti Dario
Il caso di specie potrebbe essere coperto da un emendamento alla legge di stabilità in corso di approvazione in Parlamento. Rientrerebbe infatti tra quei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario (nonchè che maturino la decorrenza entro il 6.12.2014). E' necessario quindi attendere la definitiva approvazione della legge.
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