Aspettativa di vita: il punto sui quarantisti
Domenica, 22 Luglio 2012volevo un chiarimento in merito ai mesi aggiuntivi previsti dall'aspettativa di vita per chi e' tra i salvaguardati dei fondi di solidarieta' e matura 40 anni di contributi nel 2014. i 3 mesi previsti vanno ad aggiungersi alla finestra mobile che e' gia' 12+3 o si vanno a sommare ai 40 anni di contributi con la conseguenza di dover pagare altri 3 mesi. Carlo
L'articolo 24, comma 15, ultimo paragrafo del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 prescrive che per i lavoratori salvaguardati si applichi la disciplina riguardante la stima di vita. L'adeguamento non è tuttavia certo per i cd. quarantisti. Il primo adeguamento di 3 mesi (13 settimane) è previsto dal 1° Gennaio 2013. Si ritiene, come regola generale, che l'aumento non si aggiunga alle finestre mobili bensì che si sommi al maturato contributivo totale che deve essere perfezionato (cfr: articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni).
Quarantisti - Adeguamento Sì o no?
Il punto relativo all'adeguamento alla stima di vita per i cd. lavoratori quarantisti (lavoratori cioè salvaguardati rispetto alla nuova riforma delle pensioni che continuano quindi ad accedere alla pensione con i vecchi 40 anni di contributi) non è stato chiarito ufficialmente dall'Inps. Le fonti a disposizione sono dunque quelle rinvenienti nel testo del decreto salva italia (DL 201/2011 convertito con ln 214/2011). Ne avevamo parlato piu' volte, evidenziando come questa strana condizione abbia tratto in inganno anche lo scrivente, ma è utile tornare sull'argomento per spiegare, in breve, cosa c'è dietro.
Il comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto dispone per tutti i lavoratori salvaguardati l'applicazione delle disposizioni relative alla stima di vita contenute nel comma 12 del medesimo decreto. Tale comma adegua però chiaramente alla speranza di vita anche il requisito contributivo per coloro che accedono alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica. Risulta dunque di incerta interpretazione se tale adeguamento debba considerarsi applicabile anche ai vecchi quarantisti o se questo riguardi - sul punto non ci sono dubbi - solo coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° Gennaio 2012.
Come contrappeso pende tuttavia a favore della prima interpretazione - e dunque per la non applicazione dell'adeguamento alla stima di vita - la circostanza che l'articolo 24, comma 14, primo capoverso del decreto salva italia mantiene in vigore per tutti i salvaguardati le regole di pensionamento e di decorrenza vigenti alla data del 6 Dicembre 2011. E queste regole non prevedevano l'adeguamento alla stima di vita del requisito contributivo per i quarantisti. In tal caso dunque il richiamo del comma 15 sarebbe un refuso e non aggiungerebbe nulla rispetto a quanto già previsto dalla vecchie normative. Questa è l'interpretazione preferibile ma non può non ammettersi che esistono alcuni dubbi.
Inoltre giova ricordare che i lavoratori quarantisti scontano finestre mobili piu' lunghe rispetto ai quotisti (cioè coloro che accedono alla pensione con le quote). Con l'ultimo intervento della scorsa estate il Governo Berlusconi ha innalzato il periodo di decorrenza di un mese per chi matura il requisito dei 40 anni del 2012; di due mesi per coloro che lo maturano nel 2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi.
Esodati: arrivano le prime lettere che confermano l'inclusione nella salvaguardia
Sabato, 21 Luglio 2012Sono un esodato di Intesa San Paolo, ho timore che il decreto sui 65mila in cui io risulterei incluso non sarà pubblicato in Gazzetta. E' possibile che ciò avvenga? Come farò a sapere circa la mia inclusione con certezza nella salvaguardia? Arturo da Genova
I contenuti del Decreto Fornero
Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:
- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;
- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;
- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;
- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;
- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;
- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.
Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Regime Sperimentale Donna: la decorrenza deve maturare entro il 31 Dicembre 2015
Venerdì, 20 Luglio 2012
Sono nata il 10 Aprile 1958. Compirò quindi 57 anni al 10/04/2015. Sono in mobilità fino al 31 Agosto 2014 e non lavoro più dal 30/11/2011 nel 2015 avrò 35 anni di contributi versati. Potro andare in pensione con il calcolo contributivo nel 2015 ????? Leggo che l'INPS dice che: Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).
La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:
••alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
Per tali ragioni ritengo che la risposta sia negativa. Nel caso di specie la decorrenza si collocherebbe nel 2016 per l'applicazione delle finestre mobili.
Norme Richiamate
Esodati: ammissibile il cumulo delle salvaguardie
Giovedì, 19 Luglio 2012Esodati: Ancora non note le modalita' di attuazione del decreto fornero
Mercoledì, 18 Luglio 2012
Volevo sapere se è vero che l'Inps invierà le lettere a casa per coloro che sono tra i 65mila salvaguardati? Leggo da alcune parti che le lettere sono pronte a partire ma non trovo alcun riferimento ufficiale sulla questione. E poi come si concilia il fatto che si deve presentare l'istanza presso le DPL? Significa che si può non presentarla? Franca da Vicenza
Mobilita': la stipula dell'accordo in sede governativa lascia fuori centinaia di esodati
Mercoledì, 18 Luglio 2012
Andrò in mobilità nel settembre 2012. Nel nuovo articolo 22 del Decreto 95 del 6 Luglio si legge che gli accordi devono essere stati stipulati in sede governativa per essere nei 55mila salvaguardati. Non soddisfo questo parametro perchè l'accordo non è stato stipulato a Roma. Sono fuori dalla tutela? Ernesto da Padova

