
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Bonus Irpef, l'Agenzia delle Entrate spiega il funzionamento
Mercoledì, 30 Aprile 2014L'Agenzia delle Entrate chiarisce che tra gli aventi diritto figurano anche co.co.co.sacerdoti e lavoratori socialmente utili. E precisa che chi non ha un datore di lavoro obbligato a fare da sostituto d’imposta, come i lavoratori domestici, potrà fruire dei 640 euro annui solo con la dichiarazione del 2015.
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L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, ha fornito alcune indicazioni in merito al riconoscimento del bonus contenuto nel decreto Irpef per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente entro i 26 mila euro annui.
L'Agenzia delle Entrate conferma che per aver diritto al bonus dovranno essere valutati la tipologia del reddito, il suo importo e la teorica “incapienza” rispetto alla detrazione per lavoro dipendente. Oltre ai dipendenti in senso stretto si vedranno riconoscere il credito d’imposta quei lavoratori il cui reddito è considerato assimilato: collaboratori coordinati e continuativi, borsisti, sacerdoti, soci di cooperative, lavoratori socialmente utili. Non avrà diritto però chi supera i 26 mila euro l’anno, mentre l’ importo sarà proporzionalmente ridotto a partire dai 24 mila. La verifica va fatta senza considerare il reddito dell’abitazione principale.
Il termine di maggio per l'erogazione del bonus è perentorio: lo slittamento a giugno sarà possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni. Un'indicazione, questa, che secondo il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, «viene incontro agli operatori, dal momento che per tutte le aziende che pagano lo stipendio il mese successivo a quello di riferimento non c'è il tempo fisico per erogare il prossimo mese lo stipendio di aprile, mentre sarà possibile farlo i primi di giugno per le paghe di maggio».
Nel documento l'Agenzia ricorda che sono esclusi dal bonus chi vanta retribuzioni e/o compensi sino a 8.145,32 euro, i cd. incapienti. Il bonus spetta invece se l'imposta viene azzerata dall'applicazione di altre detrazioni (come quelle previste per i familiari a carico). Se i beneficiari lavoreranno l'intero anno, riceveranno il bonus completo di 640 euro, suddiviso in otto quote mensili da maggio a dicembre 2014. Nel caso di lavoratori assunti e cessati in corso d'anno, invece, il credito verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell'anno.
I sostituti d'imposta - Per quanto riguarda i sostituti d’imposta, le Entrate chiariscono che lo sconto sarà riconosciuto automaticamente agli interessati dai datori di lavoro, non servirà quindi alcuna richiesta da parte dei dipendenti: la somma di 640 euro sarà suddivisa tra le residue otto mensilità del 2014, dunque con un importo di 80 euro mensili. Chi però non ha un sostituto d’imposta (tipicamente colf e badanti che lavorano presso famiglie, oppure i disoccupati che hanno lavorato nei mesi precedenti) dovrà attendere la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Infine va anche considerato che nel corso dell’anno non è noto l’esatto reddito finale. Per questo il credito d’imposta sarà riconosciuto in base a quello “previsionale”: chi ha redditi diversi dovrà comunicarlo al datore di lavoro che provvederà a riprendere il bonus entro il conguaglio di fine anno. Lo stesso avverrà in caso di variazioni rilevanti della retribuzione.
Il sostituto dovrà dare indicazione nel Cud e nel 770 del credito riconosciuto e della compensazione eseguita, secondo modalità da definire. Inoltre se le ritenute risultano insufficienti, nel caso di un ulteriore credito, il sostituto potrà utilizzare anche i contributi previdenziali (che non dovranno essere versati).
Dichiarazione dei redditi, oggi la prima scadenza
Mercoledì, 30 Aprile 2014Entro il 30 aprile dovranno consegnare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che fanno riferimento direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico che agisce come sostituto d'imposta.
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Il 30 aprile 2014 scade il termine per consegnare al datore di lavoro che presta l'assistenza fiscale il modello 730-2014; per quanto riguarda la presentazione del modello 730 a un Caf c'è tempo, salvo proroghe dell'ultima ora, sino al 31 maggio 2014 (ma visto che questo cade di sabato e che il 2 giugno è Festa Nazionale si arriva sino al 3 giugno.)
Entro il 30 aprile dovranno quindi consegnare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che fanno riferimento direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico (sostituto d'imposta). Alla dichiarazione possono allegare le sole schede per scegliere i destinatari dell'8 e del 5 per mille, senza bisogno di allegare altri documenti.
Da quest'anno ci sono interessanti novità e conferme. Ad esempio arriva la possibilità di presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio (ad esempio dal corrente anno tutte le Colf potranno presentare il modello 730).
Novità anche per quanto riguarda le detrazioni per il risparmio energetico. Nel modello sono contenute le modifiche che si sono succedute nel 2013 in tema di detrazioni sulle spese per ristrutturazioni e risparmio energetico. In materia spicca la proroga fino al 31 dicembre 2013 della maggiore detrazione pari al 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'introduzione della detrazione d'imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, l'introduzione per i contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, di una detrazione d'imposta del 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Sulle detrazioni per i familiari a carico si ricorda che la legge di Stabilità per il 2013 ha modificato gli importi delle detrazioni per figli a carico e a partire dal 2013 è stato elevato l'importo delle detrazioni con le seguenti modalità: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni; da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni ed inoltre, è stato elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile.
Da quest'anno inoltre è possibile utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione in compensazione per pagare non solo l'Imu dovuta per l'anno 2014 ma anche le altre imposte non comprese nel modello 730 (ad esempio la Tares) che possono essere versate con il modello F24. Sempre da quest'anno le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle onlus e alle erogazioni a favore di partiti e movimenti politici sono state elevate dal 19 al 24%.
Novità anche sulla cedolare secca. Nel caso di opzione per la cedolare secca, è stata ridotta dal 19 al 15% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa. Invece, per coloro che non hanno optato per la tassa piatta è stata ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione.
Alcune novità hanno interessato anche i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni: l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è sceso a 630 euro dai 1.291 euro dello scorso anno.
Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati assoggettati a Imu situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Infine nel modello è stata introdotta una nuova scheda attraverso la quale i contribuenti potranno destinare il 2 per mille delle imposte pagate ad un movimento politico.
Rendite Finanziarie, l'aumento al 26% coinvolge anche le casse di previdenza
Lunedì, 28 Aprile 2014Cambia il regime fiscale applicabile a partire dal prossimo 1° luglio 2014 ai redditi di capitale e diversi percepiti dalle Casse di previdenza dei professionisti. La tassazione passerà al 26%.
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Il decreto Irpef colpisce anche la tassazione dei rendimenti di natura finanziaria dei fondi pensione. Se infatti fino al 30 giugno 2014 i redditi di capitale e diversi percepiti dagli enti previdenziali dei professionisti saranno tassati nella misura del 12,5% se riferiti a titoli di Stato, e al 20% negli altri casi, dal 1° luglio, le plusvalenze e i redditi di capitale relativi a tale categoria di titoli subiranno un prelievo pari al 26% del loro ammontare.
«Le Casse previdenziali – spiega un comunicato dell'Adepp, l'associazione nazionale degli enti previdenziali privati – vengono trattate alla stregua di fondi speculativi, quando invece il nostro compito è quello di creare e far rendere la pensione di due milioni di professionisti. L’attuale tassazione delle rendite del 20% costa alla previdenza privata circa 450 milioni di euro, che si traduce in una riduzione delle future pensioni, già molto basse, di circa l’8%, con l’aliquota al 26% si sale a circa il 12% delle prestazioni attese”.
“Con la tassazione al 26% anche per le Casse, si mette in atto una gravissima lesione del diritto, per gli iscritti, a essere considerati uguali agli altri cittadini italiani ed europei, dato che chi versa all’Inps non è soggetto ad alcuna tassazione, mentre in Europa chi è iscritto alle Casse private ha una tassazione compresa tra lo zero e il tre per cento”.
L'aggravio secondo l'Adepp inciderà ovviamente sia sulla sostenibilità delle prestazioni attualmente erogate dalle Casse, che sulle future pensioni che verranno erogate ai professionisti in attività. Sul fronte delle prestazioni pensionistiche erogate, continua a essere agevolata la tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensione appartenenti alla previdenza complementare in quanto alla rendita erogata agli iscritti viene applicata un'aliquota massima del 15% al netto della parte derivante dai rendimenti già tassati in capo al Fondo. Nel caso delle prestazioni erogate dagli enti previdenziali dei professionisti, le prestazioni sono totalmente assoggettate a Irpef, senza tener conto dei rendimenti già tassati in capo alle Casse.
Agli iscritti agli enti previdenziali dei professionisti resta il fatto che non vi è alcun limite alla deducibilità Irpef dei contributi ivi versati, mentre per quelli versati alle forme di previdenza complementare è in vigore un limite massimo di deducibilità pari a 5.164,57 euro.
Decreto Irpef in Gazzetta, ecco le novità in arrivo a maggio
Lunedì, 28 Aprile 2014Il decreto Renzi è legge. Conferma il bonus a 10 milioni di lavoratori dipendenti e provvedere al taglio lineare dell'Irap. Ma il beneficio rischia di essere assorbito dall'aumento di altre voci. Per le imprese niente più rateazione sul pagamento dell'imposta sulla rivalutazione dei beni.
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Il testo definitivo del decreto Irpef (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 95/14) conferma quasi tutte le anticipazioni, con diverse novità. Destinatari del nuovo credito introdotto dal comma 1 bis dell'articolo 13 del Tuir, sono, con riferimento alla tipologia del reddito, tutti coloro che percepiranno nel 2014 redditi di lavoro dipendente e alcune categorie di redditi assimilati al lavoratore dipendente. Ne rimangono esclusi i pensionati e le partite Iva. Un beneficio che pesa 640 euro all'anno per i redditi sino a 24 mila euro per poi azzerarsi a quota 26 mila. Il testo, infatti, non indica un valore mensile, ma un valore annuo pari a 640 euro, per l'appunto, riferito all'intero periodo d'imposta. Questo significa che un lavoratore che lavora da gennaio a dicembre riceverà, con riferimento a ciascuno dei dodici mesi in cui ha prodotto reddito di lavoro dipendente 53,33 euro (640 / 12).
L'intervento è coperto inoltre solo per i prossimi mesi del 2014 anche se il governo si è impegnato a renderlo strutturale per il futuro con la prossima legge di stabilità.
Bene anche l'intervento sull'Irap che, seppur timido, è comunque un buon segnale. Qui il taglio è a due velocità per le cinque aliquote Irap: per quest'anno imprese e autonomi dovranno calcolare gli acconti con il metodo previsionale utilizzando le aliquote Irap oggi in vigore ridotte del 4%. L'aliquota ordinaria che dovranno utilizzare a fine novembre imprese e autonomi sarà pari al 3,75%. L'aliquota si riduce poi del 10% (sarà pari al 3,5%) a partire dai versamenti 2015.
Le famiglie tuttavia si troveranno dal prossimo 1° luglio una brutta sorpresa: l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie. L'incremento dell'aliquota passa infatti dal 20 al 26%, e colpirà, ad eccezione dei titoli di Stato, gli investimenti in titoli azionari e obbligazioni e, soprattutto, gli interessi su conti correnti postali e/o bancari e depositi. Secondo le elaborazioni del MEF emerge che l'aumento del prelievo su conti correnti, depositi, titoli, obbligazioni e altri strumenti finanziari alla fine peserà per non più di 200 milioni su circa il 45% delle famiglie con redditi bassi.
Per i contribuenti alle prese con il monitoraggio fiscale dei beni posseduti oltre confine (quadro RW di Unico) il decreto irpef cancella inoltre la ritenuta di acconto del 20% applicata direttamente dagli intermediari sui bonifici esteri. Viene meno quindi anche l'obbligo dell'autocertificazione che il contribuente era tenuto a presentare nel caso in cui la ritenuta del 20% non era dovuta.
Sul lato imprese il decreto inserisce il pagamento in unica soluzione (non più in tre rate) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni delle società. La nuova norma sulla rivalutazione dei beni d'impresa prevede il versamento delle imposte sostitutive (al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili) in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014 anziché in tre rate annuali.
Ancora una stretta poi per l'Imu. L'articolo 22 del decreto chiede ai ministeri dell'Economia e dell'Agricoltura di rivedere la mappa dei terreni agricoli di collina e di montagna che potranno beneficiare dell'esenzione dall'imposta municipale propria. L'obiettivo della nuova revisione dell'area di esenzione dovrà assicurare comunque ai comuni un maggior gettito Imu pari a 350 milioni di euro.
L'agenzia delle entrate fissa i codici tributo per Tari e Tasi
Sabato, 26 Aprile 2014L'Agenzia delle Entrate fissa i nuovi codici tributo per Tasi e Tari per il pagamento degli acconti da effettuarsi entro il prossimo 16 Giugno.
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L'agenzia delle entrate ha diffuso i codici tributo per Tari e Tasi, che consentiranno il pagamento degli acconti in programma per il prossimo 16 giugno.
Per quanto riguarda la Tari ai Comuni che non decidono in tempo valori e regolamenti viene concessa la possibilità di chiedere acconti calcolati in percentuale in base alle regole applicate per Tares, Tarsu o Tia nel 2013. Per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa corrispettiva in luogo della Tari (articolo 1, comma 668 legge 147/2013).
Per la Tasi, nei Comuni che non approveranno le aliquote entro fine maggio gli acconti dovranno essere richiesti sulla base dei parametri standard (aliquota all'1 per mille) con il rischio di dover restituire il tributo per tutti gli immobili che con le regole locali saranno esentati dal tributo. Ciò dovrebbe incentivare i comuni a determinare in tempo utile le aliquote sulla Tasi.
Codici tributo per la Tari
Codice per il tributo: 3944
Codice per gli interessi: 3945
Codice per le sanzioni: 3946
Codici della Tariffa corrispettiva (comma 668)
Codice per il tributo: 3950
Codice per gli interessi: 3951
Codice per le sanzioni: 3952
Codici della Tasi
Codice per il tributo sull'abitazione principale e le pertinenze: 3958
Codice per il tributo sui fabbricati rurali strumentali: 3959
Codice per il tributo sulle aree fabbricabili: 3960
Codice per il tributo sugli altri fabbricati 3961
Codice per gli interessi: 3962
Codice per le sanzioni: 3963