Dichiarazioni dei redditi, le spese per i test d'ingresso sono detraibili

Lunedì, 26 Maggio 2014

Le spese per i test di accesso alle università sono detraibili ai fini irpef. Si può usufruire del bonus mobili anche pagando la fattura con il bancomat o la carta di credito mentre è possibile pagare il canone di locazione anche in contanti versando l’importo dovuto su una carta di credito del locatario.  Può fare il modello 730 anche il contribuente senza sostituto d’imposta che ha percepito nel 2013 compensi per lavori socialmente utili.

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Sono le principali risposte date dall’Agenzia delle entrate alle domande degli utenti pubblicate nei giorni scorsi con l'avvicinarsi delle scadenze fiscali.

Tra le più importanti precisazioni fornite dalle Entrate figura l’apertura alla possibilità di scaricare dall’irpef le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari nella misura del 19% dell’importo sostenuto. Dopo aver più volte chiarito che per fruire del c.d. bonus arredi non è vincolante il pagamento del fornitore tramite bonifico bancario, l’Agenzia delle entrate risponde poi favorevolmente a un quesito con il quale si chiedeva la possibilità di pagare le fatture di acquisto attraverso il bancomat o la carta di credito. Per questi tipi di pagamento la data di pagamento utile ai fini della detrazione è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Le Entrate hanno anche precisato che il canone di locazione potrà essere corrisposto al locatore anche tramite il versamento su una carta prepagata allo stesso intestata (tipo PostePay o simili). I pagamenti di somme inferiore a 1.000 euro possono essere effettuati anche in contanti ma è però necessaria una prova documentale da cui emerga che il trasferimento di contanti è giustificato dal pagamento del canone di locazione.  Per quanto riguarda invece l'attestato di prestazione energetica nei contratti di locazione abitativa l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è necessario allegare al contratto stesso l’attestazione di prestazione energetica dell’edificio (c.d. Ape). È tuttavia necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, relativa alla suddetta attestazione.

Per quanto riguarda il modello 730 l'agenzia precisa che possono farvi ricorso anche i contribuenti che nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta ma che nel 2013 hanno percepito somme per lavori socialmente utili. In casi del genere si potrà utilizzare il modello 730 anche in assenza del sostituto d’imposta presentando il modello a un Caf o a un professionista abilitato e indicando nella casella «730 senza sostituto» del frontespizio la lettera «A» e barrando nel riquadro «Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio» la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto». Chiarita anche la collocazione all’interno del modello 730/2014 del contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del dl n. 138/2011, che deve essere indicato nella Sezione V, rigo C14.

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