Franco  Rossini

Franco Rossini

Se i periodi contributivi da riscattare si collocano entro il 31 dicembre 2021 permettendo di maturare i requisiti per la pensione (età di 62 anni e 38 di contributi), il lavoratore può mettersi a riposo anche se la domanda di riscatto (e i relativi versamenti) risultano successivi al 31 dicembre 2021, termine di operatività di «quota 100».
Il dubbio di alcuni lettori: l’assegno funzionale, anche se pensionabile, non rientra nella base pensionabile e non può usufruire della maggiorazione del 18%.
Il dubbio di molti lettori allettati dalla prospettiva di un'attività autonoma dopo la conclusione di un rapporto di lavoro dipendente. Anche se non è stata maturata la pensione i nuovi contributi, ancorché esigui, non ridurranno le quote di pensione maturate.
L’orientamento della Cassazione. Se sono stati maturati i requisiti ordinari l’Inps deve convertire la domanda senza costringere l’interessato a presentare un’altra domanda.
L’orientamento della Corte di Cassazione. Niente salvaguardia pensionistica se l’esodato è stato riassunto dopo il 31 dicembre 2011 con contratto a tempo indeterminato. E ciò ancorché il rapporto si sia risolto subito, alla scadenza del periodo di prova. 
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