Redazione

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Attesa la risposta del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti sulla possibilità di ammettere alla depenalizzazione gli assegni pensionistici liquidati con la decurtazione tra il 2013 ed il 2014.

Kamsin Si svolgerà venerdì l'interrogazione in Commissione Lavoro alla Camera presentata dall'Onorevole Prataviera (Ln) al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, riguardante l'estensione ai trattamenti pensionistici con decorrenza antecedente al 1° gennaio 2015 dell’esclusione dalle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata, prevista dall’articolo 1, comma 113, della legge di stabilità 2015 (5-04899). Lo si apprende dal calendario dei lavori della Commissione Lavoro della Camera diffuso oggi dal Presidente della Commissione, Cesare Damiano.

Com'è noto la recente legge di stabilità ha provveduto alla cancellazione (seppur solo sino al 31 dicembre 2017) del taglio dell'1-2% degli assegni conseguiti con la massima anzianità contributiva prima di aver compiuto i 62 anni. Il beneficio, riguarderebbe, tuttavia solo gli assegni aventi decorrenza successiva al 31.12.2014; mentre la penalizzazione resterebbe a vita sugli assegni già liquidati prima del 1° gennaio 2015 (si stima in circa 25mila i pensionati che tra il maggio 2013 ed il dicembre 2014 sono usciti accettando la riduzione, sono soprattutto donne). 

Il testo dell'interrogazione. Per sapere – premesso che:
   l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 – cosiddetta Riforma Fornero – ha previsto la possibilità di accesso alla pensione anticipata – vale a dire ad età inferiore ai 62 anni – in favore di coloro che possono vantare un'anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; in tal caso, però, è applicata una riduzione pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;
   l'articolo 1, comma 115, della legge di stabilità per il 2015 ha cancellato la predetta penalizzazione del 2 per cento di riduzione per tutti coloro che nel triennio 2015-2017 matureranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi di contributi per le donne;
   la mancata previsione di un effetto retroattivo del predetto comma 115 della legge di stabilità crea di fatto una sperequazione tra coloro che – a parità di requisiti anagrafici e contributivi – sono andati in pensione nel triennio 2012-2014 avendo subito un taglio all'assegno previdenziale spettante e coloro che andranno in pensione nel triennio a venire;
   a parere degli interroganti sarebbe stato opportuno, qualora la mancanza di risorse economiche avesse impedito un effetto retroattivo della norma contenuta nella finanziaria, quantomeno sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 anche nei riguardi di coloro che hanno acceduto alla pensione con 42 anni e 6 mesi se uomini e 41 anni e 6 mesi se donne prima del 2015 –:
   se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare con urgenza per sanare quella che appare agli interroganti un'evidente ed ingiustificabile disparità di trattamento

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Con riferimento alla nuova prestazione NASpI (decorrente dal 1° maggio 2015), il Ministero del lavoro, con comunicato del 20 marzo 2015, precisa che i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (p. es. malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro), immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

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Una decisione della Corte Costituzionale acclara che il termine di decadenza per presentare domanda di accesso alla pensione privilegiata decorre dal momento in cui si manifesta la malattia.

Kamsin La decorrenza dei cinque anni per inoltrare la richiesta di accesso al trattamento previdenziale in caso di malattie contratte per causa di servizio scatta dal momento del manifestarsi della malattia e non dalla data di cessazione del servizio. Lo ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 43 del 19 marzo 2015, con cui ha dichiarato illegittimità costituzionale del primo periodo dell'art. 14 della legge 274/1991, in materia trattamenti pensionistici privilegiati.

Il giudizio, promosso dalla terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, aveva a oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 14 per la parte in cui stabiliva che il termine di decadenza quinquennale per fare richiesta della pensione privilegiata per malattie contratte per cause di servizio dovesse essere calcolata a partire dalla cessazione del servizio. Secondo i ricorrenti, infatti, questo criterio sarebbe stato in conflitto con gli art. 3 e 38 della Costituzione, ponendosi come discriminatorio nei confronti dei lavoratori la cui, malattia, sempre legata allo stato di servizio, si fosse manifestata dopo i cinque anni.

La Consulta ha accettato questa tesi sottolineando come il «requisito imprescindibile affinché possa essere fatta richiesta per la pensione privilegiata è che l'infermità derivi in modo evidente dal servizio. Secondo la Corte, però, «far decorre il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità dalla data di cessazione del servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologle a lunga latenza è da ritenersi in contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione. È, infatti, irragionevole esigere che la domanda di accertamento della dipendenza dell'infermità del servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il presupposto oggettivo della richiesta stessa».

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L'Inps ha oggi evidenziato come cambieranno le pensioni dal prossimo anno con l'ennesimo incremento pari a 4 mesi. La situazione è ormai insostenibile da un punto di vista sociale. E' quindi positivo che il ministro Poletti convochi i sindacati per discutere di pensioni”. Kamsin Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera. “L’argomento – spiega Damiano – e’ maturo e il tema e’ in calendario alla Commissione Lavoro della Camera, che ha intenzione di audire le parti sociali, il Presidente dell’INPS e lo stesso ministro per discutere una serie di norme a 360 gradi di revisione della Legge Fornero. Un criterio di flessibilita’ nel sistema previdenziale e’ necessario per favorire, con il turnover, l’ingresso dei giovani nelle aziende e per evitare che aumenti il numero dei nuovi poveri, cioe’ di lavoratori over 60 rimasti senza lavoro e senza pensione ”, conclude Damiano.

Ieri il ministro del Lavoro, aveva indicato che la convocazione dei sindacati per un confronto sul tema delle pensioni è all'ordine del giorno: "arriverà a breve dopo un breve confronto con l'Inps".

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Il Senatore Pietro Ichino ricorda che servirebbe una modifica nella legge delega sulla Pa per evitare l'applicazione del Jobs Act al pubblico impiego.

Kamsin Secondo il ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, il Jobs act non si applicherà pubblico impiego. Ma nel testo del decreto legislativo sui contratti a tutele crescenti (dlgs 23/2015) non c'è traccia di una norma che escluda le Pa dalla nuova normativa. Lo conferma anche Enrico Zanetti, sottosegretario all'Economia, e Pietro Ichino, senatore del Pd che sottolineano come, nella legge delega, di esclusione del pubblico impiego non vi sia traccia. Ciò vuoi dire che se davvero il governo vorrà escludere gli statali dalla riforma del lavoro, le norme dovranno cambiare e i tempi per l'approvazione, annunciata entro l'estate, risulterebbero stretti.

Per Zanetti la questione è di sostanza: «Dire che la specificità del pubblico impiego rende opportuno non estendere il Jobs act ai dipendenti pubblici è profondamente sbagliato, oltre che ingiusto nei confronti di chi lavora nel settore privato. Semmai è giusto dire che la specificità del pubblico impiego rende opportuni appositi accorgimenti procedurali in una normativa che non può fare figli e figliastri. Di questo dovrebbe occuparsi il ministro Madia». «E' chiaro  sottolinea che non deve essere il singolo dirigente a decidere su un licenziamento, ma una Commissione. Ecco mi aspetto che ci si occupi di queste aspetti, ma i principi non si toccano».

Critico verso il messaggio lanciato dalla Madia anche Pietro Ichino. «Poiché il decreto 23, entrato in vigore il 7 marzo scorso, non contiene una norma che escluda il settore pubblico, esso si applica anche al pubblico impiego. È la conseguenza di una norma molto chiara contenuta nel Testo Unico sul pubblico impiego del 2001. In questo senso il governo ha deciso il 24 dicembre e questa scelta è stata confermata il 20 febbraio. Se il ministro Madia intende compiere una scelta diversa, occorrerà che questa si esprima in una modifica della legge delega sulle p.a.; e se ne dovrà discutere in Parlamento». «Per quanto mi riguarda -  sostiene Ichino -  sono invece convinto che sia giusto e necessario applicare le stesse regole nel settore pubblico e in quello privato, anche se ciò non basta certo a risolvere i problemi delle amministrazioni pubbliche: è altrettanto importante che i dirigenti pubblici siano incentivati e motivati a riappropriarsi delle prerogative manageriali e a esercitarle correttamente e incisivamente».

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