Redazione

Redazione

Il Governo conferma il giro di vite sui patronati anche se riduce i tagli in origine previsti nel disegno di legge di stabilità. Il taglio passa da 150milioni a 75 milioni di euro ma si avvia un piano di riforma.

Kamsin Nell'esame che si è concluso ieri alla Camera al ddl di stabilità i tagli sono stati ridotti dagli iniziali 150milioni di euro a 75 milioni. E' quanto prevede la proposta passata ieri in Commissione Bilancio che modifica l'articolo 26, comma 10 del testo governativo.

Il numero degli enti è tuttavia destinato a ridursi perchè, l'emendamento approvato prevede la fissazione di criteri piu' stringenti per la presenza sul territorio, la loro costituzione e il loro scioglimento sulla base della popolazione e dell'attività svolta. L'obiettivo sarebbe quello di ridurne di circa un terzo il loro numero.

Qui di seguito il testo della misura approvata dalla Commissione Bilancio:

10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell’ articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 62 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.
  10-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’ articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri»;
   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
   c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Art. 10.
(Attività diverse).

  1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge:
   a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
   b) le attività e materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
   c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, istruttoria, assistenza ed invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

  2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015.
  3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13 della presente legge, che vengono ammesse in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministero del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge, per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo di cui sopra per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli Enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Con decreto del Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni.
   d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del Lavoro, redatto secondo le previsioni del Codice Civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;
   e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «d) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva ed operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro;
   e) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.».

  10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono soppressi;
   b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;

10-quater. A seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.

Zedde

 

Domani la Conferma delle modifiche approvate in Commissione con il deposito dei testi ufficiali in Aula prima dell'inizio della discussione generale.

Kamsin Il testo degli emendamenti approvati sarà disponibile entro domani pomeriggio quando inizierà la discussione in Aula della legge di stabilità ma sembrano, comunque, iniziare a chiarirsi le aperture del Governo in materia pensionistica.

In primo luogo arriva lo stop al cumulo dei vantaggi tra il sistema retributivo e contributivo dei "grand commis" di stato. La proposta (qui il testo dell'emendamento), come già anticipato ieri, mira ad impedire la possibilità di maturare una pensione superiore all'80% dell'ultima busta paga, limite previsto originariamente dalla Riforma Dini (legge 335/1995), per coloro che erano nel sistema retributivo ed hanno scelto di proseguire l'attività lavorativa anche dopo l'introduzione della Legge Fornero. Secondo le stime si tratta di circa 160 mila lavoratori che, grazie a stipendi particolarmente elevati e a coefficienti di trasformazione alti dovuti all'età avanzata, con il sistema contributivo possono ora accedere a prestazioni anche complessivamente superiori al 110-115% dell’ultimo stipendio.

Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In secondo luogo il Governo avrebbe acconsentito a mettere la parola fine, sino al 2017, alla penalizzazione per i lavoratori che maturano un diritto a pensione anticipata (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi per le donne) prima di aver compiuto i 62 anni. Sarebbe infatti passato l'emendamento Gnecchi-Damiano (11.16) che chiedeva una modifica dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. Si tratta questa di una importante misura che - se confermata - sana un'importante discriminazione che si era creata tra i lavoratori dopo il tentativo fallito della scorsa estate con il Dl 90/2014.

Tra le modifiche approvate dovrebbe esserci anche una novità per i lavoratori esposti all'amianto. E' passato, infatti, l'emendamento a firma Castricone (11.4) che permette agli operai esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni e che ne abbiano avuto il riconoscimento in via giudiziale di poter ottenere il riconoscimento della maggiorazione del riconoscimento ai fini pensionistici così come previsto prima della riforma del 2003. Un atto questo che permette a chi ne ha i requisiti di potersi agganciare alla pensione prima.

Tra le altre modifiche c'è la riduzione del taglio ai patronati: il taglio passa da 150 a 75 milioni. Ma il taglio comunque permane. Non dovrebbero essere passate, invece, stante la contrarietà dell'esecutivo le misure in favore dei quota 96 della scuola, dei lavoratori ferrovieri e degli esodati.

La conferma, data anche la complessità delle varie misure approvate, potrà essere data solo domani con il deposito in Aula dei testi ufficiali. Rinviamo pertanto a questa pagina l'ABC delle novità, con gli emendamenti approvati, che hanno avuto l'ok questa sera della Commissione Bilancio.

 

Zedde

E' passato l'emendamento di Maria Luisa Gnecchi (Pd) al ddl Stabilita' che elimina alcune penalizzazioni per chi andava in pensione prima dei 62 anni pur avendo maturato i contributi (42 anni e 6 mesi se uomo e 41 e 6 mesi se donna). Kamsin La misura, secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, non dovrebbe essere retroattiva e avra' effetto sui trattamenti pensionistici a partire dal primo gennaio 2015 e varra' soltanto per i soggetti che maturano i requisiti di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017. La copertura e' indicata in 15 milioni per il 2015; 30 milioni per il 2016 e 50 milioni per il 2017.

L'emendamento al ddl di stabilità è passato in Commissione Bilancio a Montecitorio e sarà discusso da domani in Aula. Nelle prossime ore l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.

Zedde

"Tempi troppo stretti", fanno sapere fonti del governo, ma la riflessione in atto per ridurre e semplificare il canone Rai rimane strategica per il 2016.

Kamsin La riflessione in atto per ridurre e semplificare il canone Rai, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, è strategica ma appare improbabile che l’ipotesi di mettere il canone in bolletta possa maturare entro questa legge di stabilità visti i tempi tecnici troppo stretti. Una presa d’atto che smentisce dunque le parole del sottosegretario all’Economia Antonello Giacomelli che ieri aveva indicato la volontà  di presentare in Senato un emendamento alla legge di stabilità per inserire il pagamento del canone rai in bolletta. 

La Riforma Slitta al 2016 - Dunque salta l’emendamento che si stava mettendo a punto e che doveva essere presentato in Senato. La riforma slitterà al 2015 e, forse, entrerà in vigore l’anno successivo. Legare, poi, il canone all'Irpef (una opzione della quale si era molto parlato nei giorni scorsi) è un meccanismo «complesso e farraginoso» dicono fonti di Governo.

I punti Chiave della Riforma - Lo schema prevede un canone standard di 65 euro con l'applicazione di una esenzione per le famiglie con Isee inferiore a 7.500 euro all’anno. Il canone però non sarà non più legato al possesso del televisore ma all’attivazione dell'utenza elettrica. Dunque il canone si pagherà anche se non si ha un televisore ma solo un pc, laptop, tablet, smartphone. E starebbe al cittadino, inviando una lettera formale all’Amministrazione, prendersi la responsabilità di dichiarare di non essere in possesso di alcuno di questi strumenti tecnologici. Con la conseguenza di poter ricevere la visita della Guardia di Finanza per le verifiche del caso. Un altro punto delicato che dovrà essere sciolto nelle prossime settimane è quello che riguarda le seconde case. Sul punto ancora non è chiara l'indicazione del Governo.

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati