Nicola Colapinto
Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it.
Pensioni, le Casse possono ridurre gli assegni
Martedì, 15 Luglio 2014Le Casse di previdenza possono introdurre riforme, per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, senza rispettare in modo integrale il principio del pro rata, che comunque deve essere tenuto presente. Kamsin È quanto ha stabilito il tribunale di Milano in una recente sentenza che afferma, per la prima volta la possibilità, dopo la legge di Stabilità per il 2014, di approvare misure che incidono sulle prestazioni già maturate fino a quel momento, se sono giustificate dalla tenuta dei conti, così come recita l'articolo 1, comma 488 della legge 147/2013, con una norma di interpretazione autentica.
La legge 147/2013 ha dato il via libera alla possibilità per le Casse di temperare un principio, quello del pro rata, che non consente di modificare in senso peggiorativo le prestazioni previdenziali maturate dagli assicurati con valore retroattivo. Negli ultimi anni infatti le delibere delle Casse Private hanno progressivamente ridotto gli assegni, senza cristallizzare, con il sistema delle quote, la pensione raggiunta fino al momento della riforma; un comportamento questo che si è però scontrato con la Suprema Corte che ha sempre negato la legittimità di tali delibere (si veda ad esempio da ultimo l'ordinanza 3828/2012).
Ora la recente legge 147/2013 ha provato a porre rimedio stabilendo, che le delibere di queste Casse sono legittime anche se non tengono conto del rispetto del pro rata purchè adottate al solo fine di garantire l'equilibrio del sistema nel lungo periodo. La decisione del Tribunale di Milano dovrà tuttavia essere confermata dalle giurisdizioni di livello superiore, in particolare dalla Cassazione tiene a precisare Luigi Pagliuca: «Ho sempre confidato che alla fine potesse prevalere il buonsenso nell'interpretazione di una norma che il legislatore ha voluto precisare una prima volta con la legge Finanziaria del 2007 e infine con l'ultima legge di Stabilità. Una Cassa di previdenza, dove le risorse economiche non sono infinite, deve poter tutelare i diritti di tutti i suoi iscritti e futuri pensionati. Ho fiducia che anche la Cassazione, accogliendo questo principio, consolidato nei giudici di merito, possa mutare orientamento».
Zedde
Esodati, al Senato l'ultima parola sulla sesta salvaguardia
Lunedì, 14 Luglio 2014Il disegno di legge in materia di sesta salvaguardia, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, approderà in Aula al Senato per il via libera definitivo non prima della fine del mese di Luglio. Kamsin E' quanto si apprende dal Calendario aggiornato dei lavori fissato da Palazzo Madama. L'Aula sarà impegnata nella discussione sino al 25 luglio sul ddl sulla Riforma Costituzionale e quindi sul decreto legge competitività (Dl 91/2014) e quello sulla cultura e turismo. Quindi è probabile che il provvedimento, incardinato attualmente in Commissione Lavoro e Previdenza Sociale di Palazzo Madama, abbia il disco verde definitivo verso i primi di agosto, prima della pausa estiva.
Il testo, che non dovrebbe subire variazioni sostanziali rispetto alla versione licenziata da Montecitorio prevede la tutela di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili: a) lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti); d) lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Ed estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: e) i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti).
Intervento che viene attuato, come già detto, attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate ma non utilizzate. Si tratta nello specifico di 20mila posizioni derivanti dalla seconda salvaguardia che viene pertanto ridotta da 55mila a 35mila posizioni (con un intervento chirurgico sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 che riduce la capienza del contingente da 40mila a 20mila posti) e da 4mila posizioni rese disponibili nella quarta salvaguardia che vede ridursi la capienza del contingente dei cessati unilaterali da 6.500 posizioni a 2.500 (l'intervento opera sull'articolo 11, comma 2 del Dl 102/2013).
Zedde
Riforma Pensioni, il governo ripropone la proroga dell'opzione donna
Domenica, 13 Luglio 2014Come già anticipato da Pensioni Oggi la nuova bozza del Ddl delega sulla Pa aggiornata al 10 luglio, conferma le misure che erano state annunciate nell'originario provvedimento denominato "Repubblica Semplice" discusso dal Cdm del 13 Giugno scorso. Kamsin Il documento prevede tre interventi in materia previdenziale: a) estende la pensione anticipata in deroga alla disciplina generale; b) proroga il regime sperimentale donna, e; c) introduce il part-time a cinque anni dall'età pensionabile.
La prima novità riguarda il pensionamento in deroga a 64 anni. Su questo fronte il disegno di legge delega introduce rilevanti modifiche all'articolo 24, comma 15-bis del decreto legge 201/2011. Nello specifico il comma 5 dell'articolo 11 del ddl aggiunge un comma, il 15-ter, al citato articolo con il quale viene estesa anche al personale del pubblico impiego la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico anticipato al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni a condizione che sia perfezionata, entro il 31 dicembre 2012, la vecchia quota 96 (cioè 60 anni di eta e 36 di contributi o 61 anni di eta e 35 di contributi); per le donne requisiti ancora piu' agevoli fissati in 60 anni e 20 anni di contributi (per approfondire la disciplina attuale vedi: pensione a 64 anni).
Una seconda modifica è contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 11 del disegno di legge. Qui si prevede, per conseguire l'obiettivo di un ricambio generazionale nelle Pa, la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nel quinquennio antecedente alla data di collocamento a riposo verrebbe consentito, al personale del pubblico impiego, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una prestazione lavorativa ridotta del 50%. All'atto del collocamento a riposo il dipendente avrà diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio a tempo pieno nell'ultimo quinquennio. Che tradotto significa che l'amministrazione continuerà a versargli i contributi pieni in modo che il lavoratore non subisca una penalità sulla rendita pensionistica.
Infine il comma 3 dell'articolo 11 del testo di legge delega prevede l'estensione dell'opzione donna anche in favore dei lavoratori uomini. Il provvedimento proroga sino al 2018 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di una età anagrafica pari o superiore a 57 anni (58 se autonomi) con i relativi adeguamenti dell'età previsti dalla normativa vigente. Com'è noto i lavoratori in questione otterranno l'anticipo al prezzo di una decurtazione significativa in quanto l'assegno sarà determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
I tempi di approvazione del disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione non saranno tuttavia brevi. Questa settimana il testo sarà ultimato e quindi trasmesso in Parlamento ma il provvedimento verrà esaminato solo dopo la pausa estiva, a partire da settembre.
Zedde
Delega Riforma Pa, il governo ritrova la proroga dell'opzione donna
Sabato, 12 Luglio 2014Pare sia sostanzialmente confermata l'impostazione del governo in materia di pensioni e previdenza nel disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione. Venerdì, dopo quasi un mese di gestazione, il provvedimento è stato finalmente presentato dal Ministro Madia alla stampa. Kamsin Molte le limature che sono state effettuate in questo lasso di tempo ma, a sorpresa, nella bozza del testo aggiornata al 10 luglio, sono state confermate le misure che erano contenute nell'articolo 4 dell'originario testo denominato "Repubblica Semplice". Spostate nell'articolo 11 del nuovo testo il governo Renzi conferma le tre novità in materia previdenziale che, salvo ulteriori ripensamenti, dovrebbero essere ora presentate alle Camere.
La prima novità riguarda il pensionamento in deroga a 64 anni. Su questo fronte il disegno di legge delega introduce rilevanti modifiche all'articolo 24, comma 15-bis del decreto legge 201/2011. II comma 5 dell'articolo 11 aggiunge un comma 15-ter al predetto articolo con il quale viene estesa anche al personale del pubblico impiego la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico anticipato al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni a condizione che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2012, la vecchia quota 96 (cioè 60 anni di eta e 36 di contributi o 61 anni di eta e 35 di contributi); per le donne requisiti ancora piu' agevoli fissati in 60 anni e 20 anni di contributi. La possibilità è attualmente infatti limitata ai soli lavoratori dipendenti del settore privato.
Ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del disegno di legge si prevede poi, per conseguire l'obiettivo di un ricambio generazionale, l'introduzione della possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nel quinquennio antecedente alla data di collocamento a riposo verrebbe consentito, al personale del pubblico impiego, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una prestazione lavorativa ridotta del 50%. All'atto del collocamento a riposo il dipendente avrà diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio a tempo pieno nell'ultimo quinquennio. Che tradotto significa che l'amministrazione continuerà a versargli i contributi pieni in modo che il lavoratore non subisca una penalità sulla rendita pensionistica.
Pare essere confermata anche la misura che sino ad oggi era piu' in dubbio. La proroga generalizzata dell'opzione donna. Il comma 3 dell'articolo 11 del testo di delega prevede la possibilità di accedere, entro il 2018, al trattamento pensionistico anticipato in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di una eta anagrafica pari o superiore a 57 anni e relativi adeguamenti dell'età previsti dalla normativa vigente, previa opzione per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Si tratta, com'è noto del regime sperimentale donna, che verrebbe pertanto esteso anche in favore dei lavoratori uomini.
Con il provvedimento di delega dovrebbe concludersi questa prima fase di misure per modernizzare la Pa che il governo ha avviato con il Dl 90/2014 attualmente all'esame della Camera. Fonti vicine all'esecutivo confermano che il disegno di legge delega sarà inviato in Parlamento la prossima settimana, ma verrà esaminato solo a partire da settembre perché prima bisogna concentrarsi sulla conversione del dl.
Zedde
Lavoratori dello spettacolo, sì all'incentivo all'esodo Fornero
Sabato, 12 Luglio 2014Con circolare Inps 90/2014, l'istituto di previdenza pubblico ha indicato le modalità attuative per il prepensionamento dei lavoratori iscritti all'ex Enpals a cui mancano massimo quattro anni all'età pensionabile. Kamsin Il ministero del lavoro infatti aveva dato parare positivo all'estensione del cd. incentivo Fornero all'esodo anche ai lavoratori in questione. Com'è noto la misura, prevista dalla legge 92/2012 prevede un anticipo della pensione qualora al dipendente manchino al massimo quattro anni all'età pensionabile all'esito di un accordo sindacale in cui il datore accetti di pagare gli oneri previdenziali (contributi figurativi) e la retribuzione del dipendente per tutto il periodo di attesa alla pensione.
Ebbene l'Inps ha precisato che anche ai lavoratori iscritti all'ex Enpals si applicano le ordinarie disposizioni, contenute nella circolare inps 119/2013, fatta eccezione di quelle relative al calcolo dell'onere. In particolare le somme occorrenti a coprire la contribuzione figurativa sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L'Inps ricorda che per l'anno 2014, l'aliquota contributiva e i massimali di riferimento sono i seguenti: a) per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995: aliquota del 33% calcolata sull'imponibile di riferimento giornaliero fino al massimale di 729,90 euro, con applicazione del sistema di calcolo dei contributi per fasce di retribuzione giornaliera, senza applicazione della contribuzione di solidarietà; b) per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995: aliquota pari al 33% calcolata sull'imponibile di riferimento fino al massimale annuo di 100.123 euro, senza l'applicazione della contribuzione di solidarietà.
Zedde

