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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)

Capo I

Disposizioni generali




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;


Emana



il seguente regolamento:


Art. 1



Definizione e ambito di applicazione


1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attivita', o l'insieme delle attivita', riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita';

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2



Accesso ed esercizio dell'attivita' professionale


1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate e' libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attivita' professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attivita' anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalita' del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti.

Art. 3



Albo unico nazionale


1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 4



Libera concorrenza e pubblicita' informativa


1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicita' informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 5



Obbligo di assicurazione


1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6



Tirocinio per l'accesso


1. Il tirocinio professionale e' obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale e' tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale e' condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianita' di iscrizione all'albo, e' tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita' e non puo' assumere la funzione per piu' di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attivita' professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio puo' essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio puo' essere altresi' svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le universita' pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio puo' essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purche' le relative discipline prevedano modalita' e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio puo' avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, puo' consistere altresi' nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la liberta' e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneita' dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma e' applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale e' compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 7



Formazione continua


1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unita' di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universita' possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attivita' di formazione, quando e' svolta dagli ordini e collegi, puo' realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8



Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie


1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu' di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilita' tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a designare. I criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante puo' procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facolta' di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 9



Domicilio professionale


1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui e' iscritto, salva la facolta' di avere ulteriori sedi di attivita' in altri luoghi del territorio nazionale.

Art. 10



Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso


1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio puo' essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non piu' di dodici mesi.

2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

4. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

5. In attuazione del presente decreto, l'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo III

Disposizioni concernenti i notai

Art. 11



Accesso alla professione notarile


1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12



Disposizione temporale


1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

Art. 13



Invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

Art. 14



Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Stromboli, addi' 7 agosto 2012


NAPOLITANO



Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri


Severino, Ministro della giustizia



Visto, il Guardasigilli: Severino



Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012

Registro n. 7, foglio n. 372

   

 

LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Promulga


la seguente legge:


Art. 1


1. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertite in legge.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012


NAPOLITANO



Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri


Grilli, Ministro dell'economia e

delle finanze


Giarda, Ministro per i rapporti con

il Parlamento



Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95


All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, alle parole: «I contratti stipulati» sono premesse le seguenti: «Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese"»;

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base";

d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale"»;

al comma 4, le parole: «488 e ed» sono sostituite dalle seguenti: «488, e»;

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale»;

ai commi 10 e 11, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2» e dopo le parole: «n. 52 del 2012» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012»;

il comma 14 e' sostituito dal seguente:

«14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura»;

il comma 15 e' sostituito dal seguente:

«15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 16, le parole da: «ferma restando» fino a: «contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi»;

dopo il comma 16, e' inserito il seguente:

«16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente"»;

al comma 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per le ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di centrale di committenza»;

al comma 19, le parole: «13 novembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «4 settembre 2002»;

al comma 21, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione e' rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilita' economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto»;

al comma 23, le parole: «dai commi 5 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 24»;

al comma 26, le parole: «ad 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 25 milioni», le parole: «ed euro 40» dalle seguenti: «e a euro 40 milioni», le parole: «35 milioni» dalle seguenti: «30 milioni», le parole: «ed euro 70 milioni» dalle seguenti: «e a euro 70 milioni» e le parole: «ed euro 10 milioni» dalle seguenti: «e a euro 10 milioni»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.

26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 e' sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

All'articolo 2:

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo»;

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1º gennaio 2016, nonche' disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente»;

al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo»;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» sono inserite le seguenti: «avviate alla predetta data»;

al comma 7, secondo periodo, le parole da: «riduzione disposta» a: «27 giugno 2012, n. 148,» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies,»;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies»;

dopo il comma 15, e' inserito il seguente:

«15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale"»;

al comma 17, le parole: «fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti»;

al comma 18, lettera a), dopo le parole: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9» e le parole: «, preventiva o successiva,» sono soppresse;

il comma 20 e' sostituito dal seguente:

«20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa»;

dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

«20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.

20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis";

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente";

c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni".

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente:

"b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita' istituzionali"»;

dopo la lettera c) del comma 2, le parole: «All'articolo 1»sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. All'articolo 1» e le parole: «n. 267, concedono» dalle seguenti: «n. 267, possono concedere»;

al comma 4, alinea, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015», dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data» e, al terzo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 4, lettera b), le parole: «delle Stato» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato», le parole: «ai sensi» e: «ai piani di razionalizzazione» sono soppresse e le parole: «in quelli» sono sostituite dalle seguenti: «di quelli»;

al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

al comma 7, le parole: «del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 4 a 6»;

al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» e' sostituita dalla seguente: «destinata»;

dopo il comma 11, e' inserito il seguente:

«11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficolta' di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprieta' da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia gia' scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione»;

al comma 12:

alla lettera a), ultimo periodo, le parole: «decreto-legge n. 98 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

alla lettera b), la parola: «restano» e' sostituita dalla seguente: «Restano»;

al comma 13, primo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

al comma 17, ultimo periodo, le parole: «presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente disposizione»;

dopo il comma 19, e' aggiunto il seguente:

«19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito in proprieta' al comune, che ne assicura l'inalienabilita', l'indivisibilita' e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Societa' Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta societa'. L'Arsenale e' sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalita' del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla societa' Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento».

Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione). - 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:

"3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualita' 2012 e 2013 e' autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unita' di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «90 per cento» sono inserite le seguenti: «dell'intero fatturato»;

alla lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali»;

alla lettera b), dopo le parole: «cinque anni» sono inserite le seguenti: «, non rinnovabili,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante»;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle societa' che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle societa' che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle societa' finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresi' alle societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attivita' secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettivita' ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruita' tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attivita' connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi»;

al comma 4, al terzo periodo, dopo le parole: «titolare della partecipazione» sono inserite le seguenti: «o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento economico,» e dopo le parole: «all'amministrazione» sono inserite le seguenti: «, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,»;

al comma 6, al primo e al secondo periodo, le parole: «articoli da 11 a 42» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 42» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali»;

dopo il comma 6, e' inserito il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non puo' detenere il controllo in societa' o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012»;

al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresi' ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione»;

al comma 8, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»;

dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

«8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381»;

al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di societa' a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali»;

al comma 14, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «e regionali».

All'articolo 5:

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «utilizzate» sono inserite le seguenti: «dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,» e dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «nonche' le autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' delle autorita'»;

al comma 9, le parole: «nonche' le autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' alle autorita'»;

al comma 10, lettera a), le parole: «decreto di cui al periodo successivo» e: «decreto di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «decreto di cui al quinto periodo del presente comma»;

al comma 10, lettera b), capoverso 9-bis, le parole da: «del decreto-legge» fino a: «n. 111,» sono soppresse;

al comma 10, lettera b), capoverso 9-ter, dopo le parole: «n. 52,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,»;

al comma 10, lettera b), dopo il capoverso 9-ter, e' aggiunto il seguente:

«9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale»;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' sostituito dal seguente:

"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione"»;

il comma 11 e' sostituito dai seguenti:

«11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettivita' e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unita' organizzativa di diretta responsabilita', nonche' al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacita' di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale e' effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi»;

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» e' inserita la seguente: «e»;

al comma 2, dopo le parole: «sentito l'Istat» le parole da: «con apposito decreto» fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 5 a 9»;

al comma 14, le parole: «previsti dal piano finanziario di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «, nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10,»;

al comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione»;

dopo il comma 15, e' inserito il seguente:

«15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione»;

al comma 16, dopo le parole: «In via sperimentale» sono inserite le seguenti: «per gli esercizi 2013, 2014 e 2015» e dopo le parole: «bilancio pluriennale,» sono inserite le seguenti: «assicurandone apposita evidenza,»;

al comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le regioni interessate»;

al comma 20, lettera b), capoverso 616-bis, dopo la parola: «nonche'» e' inserita la seguente: «a».

All'articolo 7:

al comma 3, lettera c), le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

al comma 11, le parole: «30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

al comma 17, le parole: «relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica» sono soppresse e dopo le parole: «94 milioni di euro per l'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2013»;

al comma 21, le parole: «1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;

dopo il comma 21, e' inserito il seguente:

«21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attivita' delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie»;

dopo il comma 26, e' inserito il seguente:

«26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 32, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 27 a 31»;

al comma 34, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilita' liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale»;

il comma 35 e' sostituito dal seguente:

«35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi»;

al comma 37:

alla lettera a), le parole: «all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875»;

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione"»;

dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

«37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti: "quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori"»;

il comma 42 e' sostituito dal seguente:

«42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equita', progressivita' e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'universita' e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;

c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attivita' a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilita' internazionale e materiale didattico.

1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettivita'"»;

dopo il comma 42, sono aggiunti i seguenti:

«42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), le parole: «n. 78 del 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»;

al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «nonche' le autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' alle autorita'»;

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000";

b) all'articolo 4, comma 4, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000";

c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: "da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000";

d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: "da lire 400.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro 1.000";

e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000";

f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000"»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi e' assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.

4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonche' l'entita' della medesima applicando, a decorrere dal 1º gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «, riducendone in tal caso gli» sono sostituite dalle seguenti: «o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi»;

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali»;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste" sono inserite le seguenti: "dalla legge e" e le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza" sono soppresse.

7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato e» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilita' diretta ed esclusiva»;

al comma 2, alinea, le parole: «Uffici territoriali dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Uffici territoriali del Governo» e le parole: «territoriale dello Stato» dalle seguenti: «territoriale del Governo»;

al comma 2, lettera b), le parole: «territoriali dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «territoriali del Governo»;

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «uffici periferici dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili»;

al comma 2, lettera d), le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita il seguente:

«d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilita' diretta ed esclusiva;».

All'articolo 11, comma 1:

all'alinea, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente».

All'articolo 12:

al comma 13, lettera b), dopo le parole: «il collegio dei revisori dei conti» sono aggiunte le seguenti: «, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo»;

al comma 14, dopo le parole: «e forestali» sono inserite le seguenti: «, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere»;

al comma 17, le parole: «il presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «i commi da 1 a 16 del presente articolo»;

al comma 18, le parole: «disposizione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dei commi da 1 a 17»;

dopo il comma 18, e' inserito il seguente:

«18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facolta' assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita', sono inquadrati nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato»;

al comma 19, al primo periodo, le parole: «articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 del 2012» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94» e l'ultimo periodo e' soppresso;

al comma 20, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'»;

i commi 21 e 22 sono soppressi;

al comma 23, primo periodo, le parole: «articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4, comma 5»;

al comma 24, sono premesse le seguenti parole: «Dal 1º gennaio 2014»;

ai commi 26 e 27, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

al comma 28, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 24 a 27»;

i commi da 31 a 38 e da 41 a 48 sono soppressi;

al comma 54, primo periodo, le parole: «l'ente nazionale per il microcredito» sono sostituite dalle seguenti: «l'associazione Luigi Luzzatti»;

al comma 56, le parole: «soppressione dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «soppressione dell'associazione»;

al comma 59, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014»;

al comma 60, al primo periodo, le parole da: «, nominato con» fino a: «codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della soppressione di cui al comma 59» e le parole: «31 dicembre 2012» dalle seguenti: «30 giugno 2014» e, al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «dalla data di cui al comma 59»;

al comma 61, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

al comma 62, dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «dalla data di cui al comma 59»;

al comma 63, dopo le parole: «in essere» sono inserite le seguenti: «alla data di cui al comma 59»;

al comma 64, al secondo periodo, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 59» e, all'ultimo periodo, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 59»;

al comma 65, le parole: «dell'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 59»;

al comma 68, le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui al comma 59»;

al comma 70, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 59»; dopo le parole: «sono abrogati» le parole: «il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy"» sono soppresse;

i commi da 72 a 74 sono sostituiti dai seguenti:

«72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della societa' conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attivita' produttive" e: "Il Ministro delle attivita' produttive", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;

al comma 77, primo periodo, le parole: «di cui al comma 71» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 76»;

al comma 80, lettera c), capoverso 15, la parola: «sanzioni» e' sostituita dalla seguente: «violazioni», le parole: «irrogate dagli organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate» e dopo le parole: «effettuati presso le imprese» sono aggiunte le seguenti: «per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

al comma 84, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 83»;

al comma 89, le parole: «ministeriale 30 gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007,»;

dopo il comma 90, e' aggiunto il seguente:

«90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

All'articolo 13:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione»;

al comma 2, e ovunque ricorra nell'articolo, la parola: «IVARP» e' sostituita dalla seguente: «IVASS»;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicita', mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazione private)»;

al comma 4, le parole: «, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;

al comma 13, le parole: «o previdenziale» e le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

al comma 14, le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

al comma 17 e al comma 18, le parole: «e previdenziale» sono soppresse;

al comma 24, le parole: «di concerto con il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

i commi 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti:

«28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato»;

al comma 31, le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;

il comma 32 e' sostituito dal seguente:

«32. Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari alle unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso»;

il comma 33 e' sostituito dal seguente:

«33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potra', in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP»;

il comma 34 e' sostituito dal seguente:

«34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto ai sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso»;

al comma 37, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 35 e 36»;

il comma 39 e' sostituito dal seguente:

«39. La contabilita' dell'IVASS viene verificata da revisori esterni cosi' come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte dei conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

il comma 40 e' sostituito dal seguente:

«40. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi»;

il comma 41 e' soppresso;

al comma 42, le parole: «o alla COVIP» sono soppresse;

il comma 43 e' sostituito dal seguente:

«43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni».

All'articolo 14:

al comma 3, capoverso «13-bis», terzo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai periodi precedenti»;

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una piu' rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validita', possono effettuare assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"»;

dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile»;

al comma 6, le parole: «di cui l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo» e le parole: «all'80 per cento a quelle» dalle seguenti: «all'80 per cento di quelle»;

il comma 10 e' soppresso;

il comma 13 e' sostituito dal seguente:

«13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalita' possedute dal predetto personale, a valere sulle facolta' assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro venti giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia»;

al comma 14, le parole: «della classi» sono sostituite dalle seguenti: «delle classi»;

al comma 18, dopo le parole: «c), d) ed e)» sono inserite le seguenti: «del comma 17»;

al comma 19, le parole: «ai sensi del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 17 e 18» e dopo le parole: «alla lettera e)» sono inserite le seguenti: «del comma 17»;

dopo il comma 20, e' inserito il seguente:

«20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza dal 1º settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «risorse destinante» sono sostituite dalle seguenti: «risorse destinate»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «dalla farmacie» sono sostituite dalle seguenti: «dalle farmacie», le parole: «3,65 per cento» dalle seguenti: «2,25 per cento», al secondo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» e' inserita la seguente: «e», le parole: «6,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,1 per cento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1º gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «11,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,35 per cento»;

al comma 4, le parole: «3,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 per cento»;

al comma 8, lettera a), le parole: «e di quelle restituite» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle restituite»;

al comma 8, lettera d), le parole: «dalla regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regioni» e le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2» dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005»;

al comma 8, lettera e), dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e alle regioni»;

al comma 8, lettera i), dopo le parole: «n. 141/2000» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,» e le parole: «il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali medicinali e' ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «la quota di superamento riconducibile a tali farmaci e' ripartita»;

al comma 10, dopo le parole: «ed il tavolo» sono inserite le seguenti: «di verifica» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

al comma 11, dopo le parole: «La disciplina» sono inserite le seguenti: «dei commi da 4 a 10» e le parole: «al presente articolo"» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 4 a 10 del presente articolo»;

dopo il comma 11, e' inserito il seguente:

«11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali equivalenti, e' tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi' la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e' vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12»;

al comma 12, le parole: «entro il 31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 novembre 2012»;

al comma 13, lettera b), le parole: «sono aggiunti i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalita' della presente disposizione e' effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualita', di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture»;

al comma 13, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

«b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e' abrogato»;

al comma 13, lettera c), al primo periodo, le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita' interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012,», al secondo periodo, le parole: «per una quota non inferiore al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per una quota non inferiore al 50 per cento», al terzo periodo, dopo le parole: «singole regioni» sono inserite le seguenti: «e province autonome» e l'ultimo periodo e' soppresso;

al comma 13, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:

«c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa e' garantita, che realizzino effettive finalita' di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere»;

al comma 13, dopo la lettera f), e' inserita la seguente:

«f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo e' inserito il seguente: "Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge"»;

al comma 14, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

al comma 15, le parole: «1992 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «1992, n. 502,», le parole: «con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012» e le parole: «le determinazione» dalle seguenti: «la determinazione»;

al comma 16, le parole: «valide per gli anni 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014»;

al comma 17, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 15»;

al comma 19, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,»;

al comma 21, capoverso 3-bis, terzo periodo, le parole da: «ed abbia altresi'» fino alla fine del periodo sono soppresse;

al comma 22, le parole: «2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

al comma 25, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.

25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».

All'articolo 16:

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e' effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue»;

al comma 3, le parole: «1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

al comma 4, capoverso 12-bis, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44» e la lettera c) e' soppressa;

al comma 6, le parole: «2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

ai commi 6 e 7, le parole: «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94»;

al comma 7, le parole: «1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

al comma 12:

alla lettera a), le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

«b-bis) al comma 3, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni"»;

alla lettera c), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

12-septies. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro».

Dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre 2012, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli articoli 1, commi da 295 a 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «le province sono soppresse o accorpate» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino»;

al comma 2, le parole: «i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province» sono sostituite dalle seguenti: «il riordino delle province sulla base di requisiti minimi»;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o piu' proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo e' assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime»;

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino»;

dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

«8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni»;

al comma 10, alinea, la parola: «accorpamento» e' sostituita dalla seguente: «riordino» e, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:

«b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado»;

dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno ed e' destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province e' stabilito con le modalita' previste dal medesimo comma 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riordino delle province e loro funzioni».

All'articolo 18:

al comma 2, le parole: «il potere di iniziativa dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa»;

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita' e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum e' favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformita' con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della citta' metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1º gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e' adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della citta' metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o, in mancanza, il 1º novembre 2013»;

al comma 4, alinea, le parole da: «articolo 51» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:»;

al comma 4, lettera c), sono premesse le seguenti parole: «nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis,»;

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione e' effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento»;

dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

«7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione»;

al comma 9, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:»;

al comma 9, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento»;

al comma 9, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento»;

al comma 11, dopo le parole: «le disposizioni» sono inserite le seguenti: «relative ai comuni»;

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera a), capoverso 27, lettera h), dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «per la parte non attribuita alla competenza delle province»;

al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 31-ter, e' aggiunto il seguente:

«31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: «Sono affidate» e' inserita la seguente: «inoltre».

All'articolo 20, al comma 4, dopo le parole: «1º settembre 2000» sono inserite le seguenti: «n. 318,».

All'articolo 21, al comma 2, dopo le parole: «n. 52 del 2012,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012» e dopo le parole: «n. 111 del 2011» le seguenti: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 22:

al comma 1, alinea, la parola: «presupposi» e' sostituita dalla seguente: «presupposti»;

al comma 1, lettera a), le parole: «in materia» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di»;

al comma 1, lettere c) e d), dopo le parole: «decreto-legge n. 201 del 2011» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,».

al comma 1, lettera d), dopo le parole: «decreto-legge n. 216 del 2011» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012».

All'articolo 23:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"»;

al comma 8, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «658 milioni» e le parole: «nonche' per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nonche', in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica»;

dopo il comma 10, e' inserito il seguente:

«10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo»;

al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare,» dopo le parole: «Nord Africa» la parola: «umanitaria» e' soppressa, dopo le parole: «6 ottobre 2011,» sono inserite le seguenti: «pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011» e le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «495 milioni»;

al comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati»;

al comma 12, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11»;

dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".

12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime informazioni sono altresi' utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione".

12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo, la parola: "1.143" e' sostituita dalla seguente: "1.113", al secondo periodo, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni" e, al terzo periodo, le parole: "50 milioni" dalle seguenti: "90 milioni".

12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 30 milioni di euro.

12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonche' le residue disponibilita' finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.

12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1º dicembre 2012.

12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far data dal 1º gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.

12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.

12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi" sono inserite le seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi standard che dovra' essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lettera a)".

12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "Per gli anni 2004-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: "2012", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "2013". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attivita' dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA.

12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperativita' e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilita' dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-quinquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita' munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro.

12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresi', per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attivita' istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalita' di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000 euro, e' a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi fara' fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali".

12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo";

b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni";

c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalita' indicate nei precedenti periodi del presente comma";

d) al comma 7, primo periodo, le parole: ", di eta' non superiore ai 40 anni," sono soppresse;

e) al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia privata" sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,".

12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo 1-bis e' inserito il seguente:

"Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite"».

Dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente titolo:

«Titolo V-bis. - EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE' MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO

Art. 23-bis. (Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato). - 1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e' attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.

4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma.

5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: "I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari".

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti o altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorita' pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.

Art. 23-ter. (Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici). - 1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, fra le parole: "dell'economia e" e: "finanze" e' inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale sociale pari" le parole: "a 2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi" le parole: "dell'articolo 31" sono soppresse;

2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono inserite le seguenti: "della societa' di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma" e dopo le parole: "dal Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis";

3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" e' inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "immobiliare promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata"; dopo le parole: "ai sensi" sono soppresse le parole: "dell'articolo 31"; dopo le parole: "del fondo medesimo," sono inserite le seguenti: "ovvero trasferiti," e dopo la parola: "diritti" sono inserite le seguenti: "reali immobiliari,";

2) al secondo periodo dopo le parole: "Tali apporti" sono inserite le seguenti: "o trasferimenti";

3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "nel fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater" e le parole: "ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175," sono sostituite dalle seguenti: "al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

2) al secondo periodo, la parola: "suddetti" e' soppressa e dopo la parola: "fondi" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater";

3) all'ultimo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 8-ter e 8-quater";

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: "conferimento" sono inserite le seguenti: "o trasferimento" e le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater";

2) al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2" sono soppresse;

3) al quarto periodo, dopo la parola: "apporto" sono inserite le seguenti: "o il trasferimento"; le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater"; le parole: "all'espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "al completamento" e tra le parole: "delle procedure" e: "di valorizzazione e di regolarizzazione" e' inserita la seguente: "amministrative";

4) al quinto periodo, dopo le parole: "non sia completata," sono inserite le seguenti: "secondo le valutazioni effettuate dalla relativa societa' di gestione del risparmio," e dopo le parole: "i soggetti apportanti" le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse;

5) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore e' corrisposta in denaro";

e) al comma 7, dopo le parole: "Agli apporti" sono inserite le seguenti: "e ai trasferimenti";

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: "gestione del risparmio" la parola: "del" e' sostituita dalle seguenti: "costituita dal";

2) al secondo periodo e' soppressa la parola: "predetta" e dopo le parole: "societa' di gestione del risparmio" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";

3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della societa', nonche' per tutte le attivita', anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo";

g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

"8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprieta'. Possono altresi' essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati, nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalita' delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita' istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi.

8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta' dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le parti interessate".

1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: ", a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009.

Art. 23-quater. (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli";

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64";

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato";

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate";

2) al comma 1, le parole: "del territorio e'" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre";

3) ai commi 3-bis e 4, sono soppresse le parole: "del territorio".

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23-quinquies (Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalita' dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni e' disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacita' e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennita' di posizione, graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e un'indennita' di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo piu' basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennita' di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, e' determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennita' di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennita' di posizione non sono piu' erogati i compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennita' di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente e' corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del presente decreto.

1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.

1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere a), numero 1), e b), si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalita' e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto.

7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle societa' di cui al comma 7.

Art. 23-sexies. (Emissione di strumenti finanziari). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;

b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2.

Art. 23-septies. (Condizioni di sottoscrizione). - 1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1º gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e' calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione e' corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.

Art. 23-octies. (Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato). - 1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.

3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.

4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo.

5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

Art. 23-novies. (Procedura). - 1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

a) la delibera del consiglio di amministrazione;

b) l'importo della sottoscrizione richiesta;

c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;

d) la data di sottoscrizione prevista;

e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;

b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;

c) il profilo di rischio dell'Emittente;

d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformita' al presente decreto e al decreto previsto dall'articolo 23-duodecies, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza;

e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1.

3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero.

4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.

5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies.

6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23-decies. (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari). - 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.

3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:

a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.

Art. 23-undecies. (Risorse finanziarie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

Art. 23-duodecies (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea.

2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalita'».

All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «3, comma 16,» sono inserite le seguenti: «3-bis, comma 6,».

Dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale».

All'Allegato 1, alla voce: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», nella colonna relativa al 2012, la cifra: «4,0» e' sostituita dalla seguente: «24,0»; nella medesima colonna, il totale relativo al 2012 e' sostituito dal seguente: «141,1».

L'Allegato 2 e' sostituito dal seguente:



Parte di provvedimento in formato grafico
 

Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario».

   

 

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0152)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1


1. Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012


NAPOLITANO


Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri


Passera, Ministro dello sviluppo

economico e delle infrastrutture e

dei trasporti


Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83


All'articolo 1:

al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 157» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), alinea, le parole: «sostituita dalla» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal».

All'articolo 3:

al comma 2, capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto».

L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni). - 1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento";

b) al comma 2, le parole: "1º gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014"».

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis.- (Contratto di disponibilita'). - 1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore";

b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo,».

All'articolo 7:

al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"»;

al comma 3, capoverso 2, la lettera b) e' soppressa.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015»;

al comma 2, le parole: «primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Commissario straordinario»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma 5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui al periodo precedente.

2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta degli interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare"».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;

al comma 1, lettera c), capoverso 127-duodevicies), le parole: «decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del 22 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

All'articolo 10:

al comma 3, le parole: «da essa previste. I Commissari delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da essa previste, i Commissari delegati»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,» sono soppresse;

al comma 12, le parole: «nel limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti»;

al comma 14, primo periodo, le parole: «alla regione Emilia-Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto» e dopo le parole: «il supporto necessario» e' inserita la seguente: «unicamente»;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

"b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilita' pubblica degli edifici medesimi".

15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive e indicazioni appositamente impartite».

All'articolo 11:

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013".

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

All'articolo 12:

al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza»;

al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato».

Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane).- 1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato ed e' composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 13:

e' premesso il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria"»;

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente";

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;

h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;

l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette";

3) il comma 4 e' abrogato;

b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis.- (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati";

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "del competente ufficio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dello sportello unico";

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole: "dal regolamento edilizio" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3" e le parole: ", sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente" sono soppresse;

3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilita' dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni";

4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio";

5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

"10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto";

e) all'articolo 23:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia";

2) al comma 3, alle parole: "Qualora l'immobile" sono premesse le seguenti: "Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,";

3) al comma 4, alle parole: "Qualora l'immobile" sono premesse le seguenti: "Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,".

2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Nel titolo I, capo III, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 13-bis. - (Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). - 1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

"e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa";

b) il comma 3 e' abrogato;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma".

Art. 13-ter. - (Disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore).- 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

All'articolo 14:

al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»:

al comma 1, le parole: «e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto»;

al comma 2, le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche'»;

al comma 4, le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite».

All'articolo 15:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera a)» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di programma gia' sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure autorizzative»;

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorita' di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di programma gia' sottoscritti, e comunque al perfezionamento degli interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione».

All'articolo 16:

al comma 4, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «novanta», le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito del trasferimento della proprieta' sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle societa' di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle societa' trasferite»;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e filoviarie" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «delle societa' esercenti il trasporto regionale ferroviario» sono aggiunte le seguenti: «e delle societa' capogruppo»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.

6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle societa' di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso.

6-quater. Per le attivita' di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario puo' costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalita' operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 8, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Al titolo I, dopo il capo IV e' aggiunto il seguente:


«Capo IV-bis



DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITA'

MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE


Art. 17-bis. - (Finalita' e definizioni). - 1. Il presente capo e' finalizzato allo sviluppo della mobilita' sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

2. Ai fini del presente capo si intende:

a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;

b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte

emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002;

d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

e) per veicoli a trazione ibrida:

1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 nel territorio nazionale costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:

a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;

b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;

c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;

d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;

e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17-ter. - (Legislazione regionale). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.

2. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unita' economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente capo si applicano nell'intero territorio nazionale.

Art. 17-quater. - (Normalizzazione). - 1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali International electrotechnical Commission (IEC) e Comite' europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC).

2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente assunte.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 17-quinquies. - (Semplificazione dell'attivita' edilizia e diritto ai punti di ricarica). - 1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:

"1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche".

2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato puo' installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalita' ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Art. 17-sexies. - (Disposizioni in materia urbanistica). - 1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.

2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita' e termini temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.

3. Le leggi regionali prevedono, altresi', che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

Art. 17-septies. - (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). - 1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilita' del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato "Piano nazionale".

2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonche' interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.

4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale prevede:

a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito internazionale;

b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarita' e sulle potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici, con particolare attenzione:

1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;

2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;

3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;

c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;

e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.

7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.

10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17-octies. - (Azioni di sostegno alla ricerca). - 1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:

a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;

d) alla realizzazione di un'unita' di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non e' sovraccarica;

e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a d), con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilita', per la gestione del traffico in ambito urbano;

f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

Art. 17-novies. - (Indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). - 1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del mercato e almeno per il primo quinquennio;

b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;

c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonche' di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;

e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico e' effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;

f) opportunita' di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12.

Art. 17-decies. - (Incentivi per l'acquisto di veicoli). - 1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al:

a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km;

c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km;

d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km;

e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km;

f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km.

2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:

a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;

b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in precedenza;

c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprieta' relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d).

Art. 17-undecies. - (Fondo per l'erogazione degli incentivi). - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite per l'anno 2013:

a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;

b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a).

5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per cento.

6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

Art. 17-duodecies. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17-terdecies. - (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). - 1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

All'articolo 18:

al comma 4, le parole: «i concessionari di servizi pubblici e le societa' a prevalente partecipazione o controllo pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le societa' in house delle pubbliche amministrazioni»;

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 19:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «economicita'» sono aggiunte le seguenti: «e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese».

All'articolo 20:

al comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'Agenzia svolge, altresi', le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.»;

i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:

a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);

b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;

c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la piena integrazione a livello europeo;

d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;

f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonche' di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicita' e qualita' delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche' segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;

h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;

i) costituisce autorita' di riferimento nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della societa' dell'informazione;

l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;

m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono affidate alla societa' CONSIP Spa le attivita' amministrative, contrattuali e strumentali gia' attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi, comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012».

All'articolo 21:

al comma 2, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;

al comma 4:

al secondo periodo, dopo le parole: «dalla Conferenza Unificata» sono aggiunte le seguenti: «, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui al comma 2»;

il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai componenti del Comitato di indirizzo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.»;

all'ultimo periodo, dopo le parole: «Collegio dei Revisori» sono aggiunte le seguenti: «, composto da tre membri».

L'articolo 22 e' sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.

2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, che sono corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.

4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, puo' optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito e' effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonche' dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza.

5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e' determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro il limite massimo di 150 unita', nonche' la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.

8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto"».

All'articolo 23:

al comma 2, lettera b), le parole: «in particolare del Mezzogiorno,» sono soppresse;

al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «che individuano, i termini» sono sostituite dalle seguenti: «che individuano i termini» e dopo le parole: «le modalita' e le procedure» sono inserite le seguenti: «, anche in forma automatizzata,»;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti»;

al comma 10, la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente: «rivenienti».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: «riconosciuta» e' sostituita dalla seguente: «riconosciuto»;

le parole da: «Il credito d'imposta» fino a: «del presente comma» sono soppresse;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del comma 1»;

al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;»;

dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, e' riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74».

Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center). - 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attivita' svolte da call center con almeno venti dipendenti.

2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che gia' oggi operano in Paesi esteri.

3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri.

4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale.

5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da un call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore e' fisicamente collocato.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.

7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "rappresentanti di commercio" sono inserite le seguenti: ", nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento,"».

All'articolo 25:

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 3, dopo le parole: «del Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 2,»;

al comma 4, le parole: «della sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».

All'articolo 26:

al comma 1, quarto periodo, le parole: «Al tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 27:

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 29:

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti».

Dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - (Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale). - 1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi"».

All'articolo 30:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «le risorse» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 354 del medesimo articolo 1» e le parole: «delle risorse non ancora utilizzate di cui al comma 354» sono soppresse;

al comma 6, le parole: «nuovi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 31, comma 2, la parola: «prevenute» e' sostituita dalla seguente: «pervenute» e le parole: «al titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17, comma 1,».

All'articolo 32:

i commi da 1 a 4 sono soppressi;

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione" sono sostituite dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione"»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:

a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una societa' di gestione armonizzata, da una societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;

b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:

1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;

2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);

3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);

c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;

d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.

2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.

2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.

2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa' aderenti al consorzio.

2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi»;

il comma 6 e' soppresso;

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente:

"Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una societa' autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati:

a) l'ammontare totale dell'emissione;

b) l'importo di ciascuna cambiale;

c) il numero delle cambiali;

d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;

e) la data di emissione;

f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;

g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare della garanzia;

h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;

i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;

l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente e' iscritto.

4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutivita' del titolo"»;

al comma 8, le parole: «i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le cambiali finanziarie, emesse da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,»;

al comma 9:

all'alinea, le parole: «il primo comma e' sostituto» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 1 e' sostituito»;

al capoverso 1, dopo le parole: «delle obbligazioni» sono inserite le seguenti: «, delle cambiali finanziarie»;

i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18 sono soppressi;

al comma 19, le parole: «da societa' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da societa' non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,» e le parole: «60 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

Nel titolo III, capo II, dopo l'articolo 32 e' aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis. - (Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa). - 1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita' individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 33:

al comma 1:

alla lettera a), al numero 1) e' premesso il seguente:

«01) alla lettera c), dopo le parole: "entro il terzo grado" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio"»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Decadenza dall'azione e computo dei termini";

2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese";

a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa dell'acquirente"»;

alla lettera b), il numero 4) e' sostituito dal seguente:

«4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

"L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni"»;

alla lettera c), numero 1), lettera c), le parole: «la parola "decreto" e' soppressa» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "al decreto" sono soppresse»;

alla lettera d):

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III, capo II,»;

al capoverso «Articolo 169-bis», al quarto comma, dopo le parole: «72, ottavo comma,» sono inserite le seguenti: «72-ter»;

dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti";

2) al terzo comma, le parole: "senza bisogno di avviso" sono sostituite dalle seguenti: "dandone comunicazione";

3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale";

d-ter) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto";

d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: "contesta" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano"»;

alla lettera e), numero 1), capoverso:

all'alinea, le parole: «nei rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto»;

alle lettere a) e b), le parole: «cento venti» sono sostituite dalla seguente: «centoventi»;

dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

«e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385," sono soppresse;

2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato";

3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualita' di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo";

4) il quarto comma e' abrogato;

5) al quinto comma, le parole: "ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo comma, i creditori, anche se soci,"»;

alla lettera h):

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III, capo VI,»;

al capoverso «Articolo 186-bis»:

al primo comma, le parole: «, nonche' gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili» sono soppresse;

al secondo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto»;

al quarto comma, lettera a), le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, lettera d),»;

al quinto comma, le parole: «al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto comma»;

al sesto comma, primo periodo, la parola: «dannosa» e' sostituita dalla seguente: «dannoso»;

dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:

«l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies"»;

al comma 4, capoverso 4, al secondo periodo, le parole: «dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 182-bis del regio decreto», le parole: «dell'articolo 67, lettera d) regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto» e le parole: «non costituisce non sopravvenienza attiva» sono sostituite dalle seguenti: «non costituisce sopravvenienza attiva»;

al comma 5, capoverso 5, al primo periodo, le parole: «dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 182-bis del regio decreto» e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi».

All'articolo 34:

al comma 3:

al capoverso 5-quater, le parole: «puo' essere modificato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere modificati»;

al capoverso 5-quinquies, le parole: «dell'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5 del presente articolo»;

al capoverso 5-sexies, al primo periodo, le parole: «dall'1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio», al secondo periodo, le parole: «di concerto con il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e, all'ultimo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

al capoverso 5-septies e' aggiunto, in fine, il seguente segno: «"»;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: «redatte in lingua italiana» sono aggiunte le seguenti: «o inglese»;

al secondo periodo, le parole: «I documenti redatti in altra lingua» sono sostituite dalle seguenti: «I documenti redatti in altre lingue»;

il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalita' per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilita' assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica».

All'articolo 35, comma 1, capoverso 17, al primo periodo, dopo le parole: «in attuazione di atti e convenzioni» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea e» e, al terzo periodo, dopo le parole: «aree marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le attivita' di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 36:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il comma 9 dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' sostituito dal seguente:

"9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"»;

al comma 2, le parole: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;

al comma 3, le parole: «della legge 4 aprile 2012, n. 35, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,»;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: «Dopo l'articolo 57» sono inserite le seguenti: «del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,»;

al capoverso «Art. 57-bis», la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi essenziali»;

al capoverso «Art. 57-bis», comma 2, ultimo periodo, le parole: «del presente decreto 1º dicembre, n. 329» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329»;

al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:

«Art. 36-bis. - (Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale). - 1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

"f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie";

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita' produttive ed estrattive di amianto".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni interessate, e' effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 37:

i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entita' degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacita' utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non e' tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresi' le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara e' indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalita' e durata";

b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entita' degli investimenti, nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto".

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuita' gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.

7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalita' tramite le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti alle concessioni di cui al presente comma».

All'articolo 38:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

"8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001"»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, oltre a comportare la conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, l'eventuale parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio della concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di concessione demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso»;

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 3, al primo periodo, dopo le parole: «con procedure di asta competitiva» sono aggiunte le seguenti: «, e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Le stesse procedure» sono inserite le seguenti: «di asta competitiva»;

alla lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: «a tutti gli utenti del sistema del gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti individuati allo stesso punto 2)»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano piu' flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale».

Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

«Art. 38-bis. - (Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento). - 1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e dalla societa' Terna Spa, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilita', nonche' le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico e' fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012.

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilita' degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.

3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalita', a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a piu' restrittivi limiti di emissioni nell'atmosfera o alla qualita' dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono sospesi altresi' gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonche' dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonche' le modalita' per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

Art. 38-ter. - (Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche). - 1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

"f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22"».

All'articolo 39, comma 2, le parole da: «da cui non derivino nuovi o maggiori oneri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 40:

al comma 1:

le parole: «alle relative pertinenze» sono sostituite dalle seguenti: «alle relative pertinenze,»;

le parole: «nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e»;

al comma 2, le parole: «e le miniere» sono sostituite dalle seguenti: «, e le miniere»;

al comma 3, le parole: «prima frase» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

al comma 4, le parole: «seconda frase» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo» e le parole: «nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e».

All'articolo 41:

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero"»;

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - (Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale). - 1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di rilascio dei visti e incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e' incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente sono destinate alle seguenti misure:

a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalita' di cui al medesimo comma 1.

3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina, altresi', l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attivita'.

4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di 40 unita'.

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 42, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: ", nei quattro anni successivi alle date ivi previste," sono soppresse».

All'articolo 43, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validita' delle prove organolettiche.

1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale".

1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero" sono inserite le seguenti: "e la tutela del 'Made in Italy'"».

All'articolo 44:

al comma 4, dopo le parole: «del libro V, titolo V, capo VII» sono inserite le seguenti: «, del codice civile,»;

dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto».

All'articolo 45:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole da: "Ai fini degli adempimenti" fino a: "la genuinita' della provenienza;" sono sostituite dalle seguenti: "Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;"»;

al comma 2, all'alinea, le parole: «e' aggiunto infine il seguente periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:» e, al capoverso, dopo le parole: «annotazioni d'ufficio della modifica» sono aggiunte le seguenti: «; se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica».

All'articolo 46, al comma 1, alinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto il seguente».

Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:

«Art. 46-bis. - (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro). - 1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale";

b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:

"17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente:

"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di apprendistato" ";

c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 69-bis", comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi";

2) alla lettera b), le parole: "corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi";

d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso "Art. 70", comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio";

e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" e la lettera b) e' abrogata;

f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente:

"46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative";

g) all'articolo 2, comma 57, le parole: ", al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014" e le parole: "al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016";

h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente:

"70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: 'qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata' sono sostituite dalle seguenti: 'quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali'. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016";

i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente:

"70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,".

2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti".

3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12 milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 47, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 49, al comma 3, le parole: «nel limite di euro di 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 100.000».

Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:

«Art. 51-bis. - (Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo).- 1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attivita' cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, e' riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.

2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.

3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso"».

All'articolo 52:

al comma 1, la parola: «21-quinques» e' sostituita dalla seguente: «21-quinquies»;

al comma 2, le parole: «per l'entrata in di operativita'» sono sostituite dalle seguenti: «per l'entrata in operativita'»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' le modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.

2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le parole: "della cooperativa agricola" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i consorzi agrari,";

b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: "della cooperativa agricola" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i consorzi agrari,"».

All'articolo 53:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), sono premesse le seguenti parole: «al quarto periodo,»;

alla lettera b), dopo il numero 2) e' inserito il seguente:

«2-bis) al comma 5, dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi" sono inserite le seguenti: "determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovra' essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11"».

All'articolo 54:

al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata";

0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: "che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero" sono soppresse»;

al comma 1, lettera a):

al capoverso «Art. 348-bis» la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Inammissibilita' dell'appello»;

al capoverso «Art. 348-ter»:

al primo comma, dopo le parole: «prima di procedere alla trattazione» sono inserite le seguenti: «, sentite le parti»;

al terzo comma, primo periodo, le parole: «nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello» sono soppresse;

al quarto comma, dopo le parole: «di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)» sono inserite le seguenti: «del primo comma»;

al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: "rilevanti" e' sostituita dalla seguente: "indispensabili"»;

al comma 2, le parole: «lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e),»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

All'articolo 55:

al comma 1, lettera d), capoverso, sono premesse le seguenti parole: «Art. 4. - (Termine di proponibilita'). - 1.»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

All'articolo 57:

al comma 1:

dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali»;

alla lettera d), dopo le parole: «nei settori civile» e' inserita la seguente: «, industriale»;

dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita»;

ai commi 2, 3, 4 e 7, le parole: «di cui al primo comma», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 6, dopo le parole: «dalle societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile» sono inserite le seguenti: «e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni».

All'articolo 59:

al comma 2, le parole: «al comma 3, 3-bis e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4»;

i commi 8, 9 e 10 sono soppressi;

al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti gia' in esercizio»;

al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalita' ivi indicata sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come sostituita dal citato articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011»;

al comma 15, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14»;

al comma 16, le parole: «precedenti commi 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «commi 14 e 15»;

al comma 17, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14»;

al comma 18, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo comma»;

al comma 19, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15».

Nel capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 59 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 59-bis. - (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari). - 1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialita' tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresi' le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.

Art. 59-ter. - (Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi). - 1. Presso ogni capitaneria di porto e' istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.

2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal registro in forma cartacea a quello in forma elettronica.

Art. 59-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4). - 1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti:

"2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attivita':

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo';

b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'.

2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione;

b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero"».

All'articolo 60:

al comma 4, i capoversi sono contraddistinti con le lettere da a) a f);

al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale».

All'articolo 62:

al comma 1, dopo le parole: «n. 123, adotta,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio,»;

al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1 del medesimo articolo 61»;

al comma 11, la parola: «titolo» e' sostituita dalla seguente: «capo».

All'articolo 63:

al comma 2, le parole: «dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

al comma 4, le parole: «e' cosi' modificato: "» sono sostituite dalle seguenti: «e' sostituito dal seguente: "Art. 20. - (Valutazione dei progetti di ricerca). - 1.».

All'articolo 64:

al comma 1, le parole: «la ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla ristrutturazione»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, la somma di 5 milioni di euro e' destinata al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo.

3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:

"12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalita' sportive.

13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici"».

All'articolo 66, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: "la delimitazione dei Distretti e' effettuata" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2012,"».

Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente:

«Art. 66-bis. - (Interventi in favore della sicurezza del turismo montano). - 1. Per l'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a un milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, come incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3 si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto puo' essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento, in favore dei comuni montani e degli enti, come individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le seguenti tipologie:

a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna;

b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi;

c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico;

d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.

4. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, puo' prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attivita' istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attivita' propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attivita' istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attivita' compatibili con l'ambiente montano, nonche' iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane».

All'articolo 67, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' destinata, per l'esercizio finanziario 2012, al Comitato olimpico nazionale italiano, al fine della successiva riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento nel territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.

5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, e' assegnato, per l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:

"10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:

a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;

b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;

c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri";

b) al comma 11, lettera a), il numero 7) e' sostituito dal seguente:

"7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;"».

Al titolo III, dopo il capo X e' aggiunto il seguente:


«Capo X-bis


MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, NONCHE' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI


Art. 67-bis. - (Chiusura dello stato di emergenza). - 1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, gia' prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.

2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato ovvero la Struttura di missione per le attivita' espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.

3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonche' di assicurare senza soluzione di continuita' l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per la ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.

4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonche' una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonche' le modalita' per consentire l'ultimazione di attivita' per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione gia' oggetto di decreti commissariali emanati.

5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilita' interno. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies.

Art. 67-ter. - (Gestione ordinaria della ricostruzione). - 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.

2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio.

5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di selezione del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.

Art. 67-quater. - (Criteri e modalita' della ricostruzione). - 1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere perseguono i seguenti obiettivi:

a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densita', qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei servizi pubblici su scala urbana, nonche' della piu' generale qualita' ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione del carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:

1) un elevato livello di qualita', in termini di vivibilita', salubrita' e sicurezza nonche' di sostenibilita' ambientale ed energetica del tessuto urbano;

2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio energetico;

3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;

4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;

c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito interessato, puo' bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano, e' facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e' rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e' vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unita' immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalita' di attuazione, si possono prevedere premialita' in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonche', in misura non superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.

4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprieta' privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, parita' di trattamento e trasparenza ed e' preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.

5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonche' per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei benefici previsti dal presente comma e' subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.

6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita' indicate nel presente articolo.

7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella proprieta' dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati gia' erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini per richiederli.

8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullita' e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:

a) identita' del professionista e dell'impresa;

b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonche' la certificazione antimafia e di regolarita' del documento unico di regolarita' contributiva;

c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;

d) determinazione e modalita' di pagamento del corrispettivo pattuito;

e) modalita' e tempi di consegna;

f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identita' del subappaltatore.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita' nell'attivita' di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilita' tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonche' prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.

10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di attivita' professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.

12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di eta', le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Art. 67-quinquies. - (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3 del presente articolo predispongono, ove non vi abbiano gia' provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalita' di cui all'articolo 67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.

2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilita'.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 67-sexies. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche' le modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.

3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria con le modalita' previste dalla medesima disposizione, ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, gia' disposta con legge regionale della regione Umbria 9 dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata a utilizzare il finanziamento assegnato, con priorita' per gli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 67-septies. - (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Art. 67-octies. - (Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012). - 1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

L'articolo 68 e' sostituito dal seguente:

«Art. 68. - (Assicurazioni estere). - 1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:

"2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011».

All'articolo 69:

al comma 2:

all'alinea, dopo la parola: «32,» sono inserite le seguenti: «33, comma 5,» e le parole: «euro 123.692.408 euro per l'anno 2012, 99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per l'anno 2014, 405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016 e 309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «135.292.408 euro per l'anno 2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620 euro per l'anno 2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro per l'anno 2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 190.458.408 euro per l'anno 2012, a 137.780.489 euro per l'anno 2013, a 274.261.620 euro per l'anno 2014, a 464.587.450 euro per l'anno 2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016 e a 368.200.000 euro per l'anno 2017»;

alla lettera a), le parole: «quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 185.458.408 euro per l'anno 2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

alla lettera b), ultimo periodo, le parole: «potranno proporre» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre»;

dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonche' in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

   

 

LEGGE 7 agosto 2012, n. 133 - Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. (12G0156)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Promulga


la seguente legge:

Art. 1


Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri


1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».

Art. 2


Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorita' delegata


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente:

«1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».

Art. 3


Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza


1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;

b) alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» e' inserito il seguente periodo: «Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo.»;

c) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».

Art. 4


Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identita' di copertura


1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualita' di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria».

Art. 5


Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente:

«2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche' verificare che le attivita' di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge».

Art. 6


Modifica all'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica


1. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la parola: «unanime» e' sostituita dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi».

Art. 7


Modifiche all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica


1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esprime, altresi', il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i)».

2. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell'atto».

Art. 8


Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari


1. L'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) - 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».

Art. 9


Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento


1. All'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita' relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».

Art. 10


Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato


1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Art. 11


Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato


1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Art. 12


Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attivita' informativa


1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni».

Art. 13


Disposizioni finanziarie


1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012


NAPOLITANO


Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto, il Guardasigilli: Severino

   

 

LEGGE 7 agosto 2012, n. 132 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria. (12G0155)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:

Art. 1


1. Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012


NAPOLITANO


Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri


Balduzzi, Ministro della salute


Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 89


All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «al 31 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;

al comma 2, dopo le parole: «e comunque» e' inserita la seguente: «inderogabilmente»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie"».

   

 

LEGGE 7 agosto 2012, n. 131 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. (12G0151)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Promulga


la seguente legge:


Art. 1


1. Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 settembre 2012.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012


NAPOLITANO



Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri


Cancellieri, Ministro dell'interno


Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2012, N. 79


L'articolo 1 e' soppresso.

Al capo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di enti e circoli privati). - 1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma"».

Al capo II, all'articolo 3 sono premessi i seguenti:

«Art. 2-ter. - (Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato). - 1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operativita' della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, puo' includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneita' al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalita' di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis. - (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza.

4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneita', sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita' di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di idoneita'";

b) all'articolo 6-ter, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4";

2) alla lettera e), le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 6";

c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: "della selezione di cui all'articolo 6-bis e" sono soppresse.

3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole: ", durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: "sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7";

b) all'articolo 60, settimo comma, le parole: "da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335".

4. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "dall'articolo 6-bis, comma 6," sono soppresse e dopo le parole: "dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto," sono inserite le seguenti: "nonche' del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982,".

5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2-quater. - (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonche' per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita' di polizia;

b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

2) al comma 4, dopo le parole: "purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quello relativo ai limiti di eta'";

b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,".

3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per titoli ed esami";

b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Art. 2-quinquies. - (Introduzione dell'articolo 60-bis nella legge 1º aprile 1981, n. 121). - 1. Dopo l'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' inserito il seguente:

"Art. 60-bis. - (Equipollenza dei titoli conseguiti). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli"».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile). - 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attivita' di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attivita' aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013».

All'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attivita' lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Misure per il reperimento di risorse aggiuntive). - 1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti:

a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA - SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalita' di versamento;

b) dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalita' di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le attivita' rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", nell'ambito della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4-ter. - (Proroga di termini di validita' di graduatorie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validita' della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneita' motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validita' della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

Nella rubrica del capo II, dopo le parole: «per la funzionalita'» sono inserite le seguenti: «e l'autofinanziamento».

Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente capo:


«Capo II-bis.



ALTRE DISPOSIZIONI


Art. 6-bis. - (Esclusione dall'election day del rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare). - 1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:

"2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste".

Art. 6-ter. - (Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia di viabilita'). - 1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2011.

2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita' ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

   

 

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