Contributi

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Ottava Salvaguardia art 1 co.214 L. 232 11.12.2016 lett. e) -benefici in favore di lavoratori in congedo per assistenza figli con disabilità grave(DLGS n.151/2001 art 42) -Domanda presentata a INPS Trapani in data 6.2.2017 (nr. domanda 2192734000021 prot INPS nr.8200.06/02/2017.0022056) -in data 11.4.2017 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani emetteva determina nr 2133 con quale attestava la sussistenza dei requisiti di cui all'art 1 co 214 L.232/2016; -Data nascita richiedente: 30.1.1956 -Anzianità contributiva alla data del 22.3.2018 : anni 28, mesi 4, gg 28 (ex INPDAP); a questa posizione contributiva (ex INPADP) vanno aggiunti anni 2 e mesi 8 di contribuzione nel settore privato. L'INPS di Trapani ha rigettato la domanda sostenendo che per l'accoglimento della stessa occorreva aver raggiunto quota 96 alla data della domanda in quanto vigenti prima dell'entrata in vigore della L. Fornero.

Volevo conoscere se i periodi di astensione dal lavoro per maternità (obbligatorio e quelli fruiti per il congedo parentale) sono utili nel conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi. Fabrizio Kamsin Ai sensi della disciplina vigente, per la fruizione della Naspi è necessario il perfezionamento di un requisito contributivo pari a 13 settimane nel quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione. La Circolare Inps 94/2015 ha confermato, come accadeva in passato per l'Aspi e la Mini-Aspi, al riguardo che possono essere conteggiati nel predetto requisito contributivo i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria a condizione che all'inizio dell'astensione risulti già versata contribuzione. Per quanto riguarda i periodi di congedo parentale essi sono altresì utili a condizione che siano regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. 

Resta inteso che il lavoratore deve aver maturato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione per accedere al beneficio e, pertanto, tali periodi non possono essere conteggiati al fine del perfezionamento di tale requisito. Tuttavia i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate effettive di lavoro. 

seguifb

Zedde

Volevo sapere se puo' essere licenziato liberamente un dipendente di un'azienda con oltre 15 dipendenti al compimento dell'età pensionabile (66 anni) oppure se sono costretto a mantenerlo in servizio sino a 70 anni se questi non si dimette volontariamente. Il mio consulente del lavoro non ha saputo indicarmi in modo chiaro cosa si deve fare. Nel caso come mi devo comportare? Davide

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Si ritiene che, a seguito dell'introduzione del Dl 201/2011, attualmente il lavoratore può essere licenziato liberamente per superamento dei limiti di età al perfezionamento di 70 anni e 3 mesi di età anagrafica. In tal caso il datore deve solo rispettare gli obblighi relativi al preavviso contrattuale. L'intimazione del licenziamento può essere effettuata anche prima di tale data a condizione tuttavia che il recesso del rapporto di lavoro sia efficace dal compimento di tale data nel rispetto del termine di preavviso.

La tutela offerta dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970) per effetto del Dl 201/2011 è stata infatti innalzata sino al compimento dei 70 anni (a cui bisogna aggiungere gli adeguamenti alla speranza di vita) nei confronti della generalità dei dipendenti del settore privato impiegati in contratti a tempo indeterminato. Pertanto l'intimazione di un licenziamento prima di tale data, ove non supportato dagli elementi di rito (es. giusta causa o giustificato motivo), è illegittimo.


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Volevo conoscere le modalità attraverso le quali deve avvenire il licenziamento di un lavoratore. La mia azienda mi ha infatti comunicato che sono stato licenziato e mi ha consegnato una specie di lettera molto vaga al riguardo. Questo licenziamento è efficace oppure devono obbligatoriamente inviarmi una raccomandata? Salvo

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Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 604/1966 per l'intimazione di un licenziamento è necessario che il datore di lavoro comunichi per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro; la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. L'inosservanza di queste due regole determina inevitabilmente l'inefficacia del licenziamento stesso. Pertanto il lettore dovrà verificare se la lettera che ha ricevuto contenga tali informazioni. In tal caso il licenziamento è efficace non richiedendo la legge che la comunicazione debba effettuarsi a mezzo di raccomandata. Altrimenti il lettore dovrà contattare un legale o il proprio sindacato per impugnare il licenziamento.


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Sono un lavoratore dipendente in Cassa Integrazione Straordinaria volevo sapere se posso svolgere attività di Lavoro Autonomo senza perdere il diritto alla Cassa Integrazione. Paolo 

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Si ricorda che lo svolgimento di attività di Lavoro Autonomo è compatibile con la Cassa Integrazione guadagni a condizione che l'Inps ne venga informata, pena la perdita dell'integrazione salariale. Secondo quanto chiarito dall'Inps nella circolare 171/1988 dalla data di avvio dell'attività autonoma, il pagamento delle integrazioni salariali è sospeso e potrà essere ripristinato solo al termine dell'attività in questione ove ricorrano le condizioni. 

 Una soluzione potrebbe essere quella di svolgere Lavoro Accessorio che consente di ottenere fino a 3000 euro netti compatibile e cumulabili con il trattamento di Cassa Integrazione guadagni.


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Sono un dipendente del Comune di Nocera Inferiore, del settore dirigenziale. Volevo sapere se posso continuare a rimanere in servizio sino a 70 anni fruendo della nuova disciplina. Amedeo

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Il problema relativo ai limiti massimi per la permanenza in servizio è da molto tempo un tema caldo.

II dipartimento della Funzione Pubblica (nel gennaio 2014), infatti è tornato sulla questione facendo riferimento alla nota del 22 gennaio 2014 -protocollo n.4869 - con la quale un Comune ha chiesto chiarimenti circa l'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 - comma 4 - del Dl 102/2013, convertito in legge 125/2013.

L'articolo prevede: «L'articolo 24 - comma 3 - primo periodo del Dlg 6 dicembre 2011 - n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214,  si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24».

La disposizione chiarisce dunque che quando il dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 (raggiungendo per esempio i requisiti per la vecchiaia o per il vecchio trattamento di anzianità con la quota 96), è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgente rispetto all'introduzione della riforma Fornero.

Si ricorda che chi è soggetto alle vecchie regole sconta anche la finestra mobile vigente prima della riforma Fornero. Dunque il dipendente in questione non può chiedere di accedere al nuovo regime. Il dipendente, quindi, che ha maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, ma che non ha ancora raggiunto il limite di età ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all'articolo 4, del Dpr 1092 del 1973, (65 anni), è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare.

L'amministrazione, in tal caso, è tenuta ad accogliere l'istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di eta. Se il dipendente soggetto al regime previgente non esercita tale diritto, l'amministrazione sarà obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di eta, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all'articolo 16 del Dlgs n.503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge.


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