Mobilita', rileva la maturazione del diritto per l'accesso alla clausola di salvaguardia

Mercoledì, 29 Febbraio 2012

Non mi è chiaro se i 24 mesi per rientrare nel vecchio sistema pensionistico per chi è in mobilità e ha lasciato l'azienda in ottobre 2010 si intendono come maturazione o decorrenza del requisito, nel mio caso maturazione requisito (40 anni) maggio 2013, decorrenza agosto 2014 secondo gli ultimi conteggi fatti (2080 settimane).

L'art. 24, comma 14, lett. a), Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 dispone che fanno salva la previgente disciplina i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Posto che il riferimento è alla maturazione del requisito, ritengo che non si debba includere anche il periodo di decorrenza (le cd. "finestre") come introdotto dalla legge 122/2010 ai fini dell'ammissione al beneficio in questione.

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