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  • monoliticoi
11/08/2025 17:07
Tutto chiaro. Ancora molte grazie !
Umberto
  • Nicola54
11/08/2025 08:52
Non mi risulta che debba chiedere all'INPS una sorta di dichiarazione liberatoria per svolgere lavoro occasionale. Questo tipo di collaborazione è cumulabile con pensioni anticipate quota 100/102/103, anche se non si è maturato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, ma alla condizione che non si superi l'importo di euro 5.000.
  • monoliticoi
10/08/2025 17:54
La ringrazio molto Nicola, evidentemente la casistica di cui ero a conoscenza riguardava redditi, seppur modesti, ma da lavoro dipendente; mi vengono richieste talvolta collaborazioni con biblioteche, che finora ho sempre rifiutato, per incontri di lettura; si tratta sempre di prestazioni occasionali con nota spese e ritenuta d'acconto; a suo avviso quindi ora che ho compiuto i 67 anni posso tranquillamente accettarle ? Mi è stato detto che dovrei chiedere all'INPS una sorta di dichiarazione liberatoria a svolgere questo tipo di attività ma alla sezione locale INPS mi hanno risposto che loro non rilasciano nessun tipo di dichiarazione.
Grazie ancora per la sollecita ed esaustiva risposta
Umberto
  • Nicola54
10/08/2025 16:45
Estraggo da Circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019:
L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019   prevede l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Per questo motivo prima dei 67 anni si possono cumulare redditi da lavoro occasionale autonomo nel limite dei 5.000 euro annui, ma ad esempio un reddito da lavoro dipendente che generi cifre modeste che siano anche di molto inferiori ai 5.000 euro, sospende l'erogazione della pensione per l'intero anno.
Con riguardo alla cumulabilità non ci sono variazioni tra pensione quota 100 e quota 102. Pertanto si ritiene che al compimento dei 67 anni non ci siano problemi di cumulo.
  • monoliticoi
10/08/2025 10:06
Buongiorno
sono andato in pensione nel febbraio 2023 con quota 102 e pochi giorni fa ho compiuto 67 anni; vorrei cortesemente poter ricevere informazioni precise riguardo alla possibilità di poter svolgere eventuali prestazioni occasionali retribuite. Ho ricevuto dalla stessa INPS informazioni contrastanti in merito e sono a conoscenza di casi in cui sono state bloccate le pensioni anche per cifre irrisorie e non voglio rischiare di incorrere in tali situazioni; chiedo anche cortesemente se esiste una circolare specifica a cui fare eventualmente riferimento.
Molte grazie
Umberto
  • Jammi
09/08/2025 22:27
Fondo RITA è stato creato da Jammi
Buonasera
sono in pensione dal primo gennaio e in questi giorni ho firmato per attivare il fondo R.I.T.A,per percepire il tfr fino ai 67
in questi giorni mi hanno proposto di rientrare nella vecchia azienda per quattro mesi, da settembre a dicembre
Chiedo se qualcuno mi piò aiutare a capire se si può essere riassunti, dopo aver attivato RITA
Grazie
Jammi
 
  • cochise
  • Avatar di cochise
08/08/2025 09:12
Quota A retribuzione continuativa e ricorrente ultimo anno Cpdel rapportata a full time con rendimento ultima tabella (2,5%)
Quota b retribuzione media solo del periodo Cpdel dal 1993 a termine
Quota contributiva costituita dai due elementi con riferimento agli indici di rivalutazione
Montante e tabella di rendimento ) età anagrafica) all'atto della decorrenza pensione
  • JackBurton
05/08/2025 21:17
1) si.
2) si e come le risposte a seguire sono collegate.
3) la parte pubblica valuta come anno full time la retribuzione e la parte privata allunga il periodo di ricerca. In pratica sempre si cercano le 52 sertimane.
4) Sempre gestito in base alla gestione in modo parallelo.
  • JackBurton
05/08/2025 21:01
Puoi pagare l'importo frazionato su base settimanale, se trattasi di lavoratore dipendente, e fare domanda di pensione.
le settimane arrivano al 2 agosto se ne mancano 4.
  • Mario1212
04/08/2025 15:40 - 04/08/2025 15:54
Ho pagato 2223 settimane di contributi volontari nel settore privato al 28 giugno 2025. Mi manca da pagare le ultime 4 settimane relative al periodo 5 luglio 2025 al 26 luglio 2025 che farebbero parte del terzo trimestre quello la cui scadenza di pagamento va sino al 31 dicembre. Trattandosi di ultima rata e di sole 4 settimane ormai trascorse , desiderando pagare quanto prima possibile e non intendendo pagare le intere 13 settimane previste dal bollettino CHIEDO SE POSSO PAGARE SUBITO QUESTE SETTIMANE ANDANDO SUL SITO PORTALE PAGAMENTI INPS FRAZIONANDO PER MEHLIO DIRE RIDUVCNDO L'IMPORTO DEL BOLLETTINO A 4 SETTIMANE E PAGANDO VON PAGO Pa senza aspettare l' 1 ottobre 2025 primo giorno utile rispetto ad un  Periodo i di riferimento tra il 5 luglio e ilv30 settembre 2025 che non intendo pagare in quanto superiore di 9 settimane rispetto il requisito delle 2227 settimane per anticioata ordinaria. Chiedo infine se pagando eventualmente 5 settimane anziché 4 comunque possa senza problemi pagare subito senza disturbare la decorrenza a primo di novembre 2025 dell a mia pensione.
GRAZIE 
 
  • STELLA-
30/07/2025 14:13 - 30/07/2025 14:17
Buongiorno,
chiedo cortesemente un chiarimento in merito al calcolo della pensione nel sistema misto in cumulo, in particolare riguardo la determinazione delle Quote A e B, riferito al caso di mio padre. Riassumo di seguito i dati rilevanti:
  • Al 31/12/1992 risultano 12 anni e 5 mesi di contributi ricongiunti alla gestione pubblica (CPDEL)
  • Dal 1993 al 2008 ha lavorato a tempo pieno nel settore pubblico (CPDEL).
  • Dal 2008 a settembre 2019 ha svolto attività part-time al 50%, con contribuzione sia nella gestione pubblica (CPDEL) che nel settore privato (FPLD).
  • Da settembre 2019 ad oggi lavora a tempo pieno nel settore privato (INPS – FPLD).
  • L’uscita per la pensione è prevista nel 2025, con cumulo dei periodi contributivi.
A questo proposito, avrei bisogno di alcune conferme e chiarimenti:
  1. Quota A: la quota sarà calcolata sulla base dell’ultima retribuzione utile percepita nel 2019 nel pubblico impiego (CPDEL), riparametrata al full time, corretto?
  2. Quota B: considerata la normativa vigente, verranno presi in considerazione tutti gli anni di contribuzione dal 1993 fino alla decorrenza della pensione, anche se parte del periodo è in regime misto pubblico-privato e in part-time?
  3. Retribuzione media pensionabile per Quota B: come verrà determinata, tenendo conto dei periodi di contribuzione sia nel pubblico che nel privato, e delle variazioni nell’orario di lavoro (full-time/part-time)?
  4. Quota contributiva: verrà calcolata separatamente per ciascuna gestione, In particolare, per la gestione pubblica, si prenderà come base il montante rivalutato fino al 2019 (ultimo anno di contribuzione pubblica) oppure fino al 2025, data prevista di decorrenza della pensione?
Ringrazio in anticipo chi potrà aiutarmi
  • Ocarina74
25/07/2025 18:26 - 25/07/2025 18:34
Red 2025 e Buoni fruttiferi postali è stato creato da Ocarina74
Buonasera a tutti,

avevo già inviato una discussione simile nella sezione pensioni, ma la stessa mi è stata cancellata forse perché sono andato off-topic. Nel caso lo avessi fatto con questa nuova discussione, chiedendo scusa preventivamente, potreste gentilmente segnalarmi la sezione giusta?

Comunque, come da oggetto, essendo titolare di una pensione d'invalidità  vorrei capire un poco meglio cosa fare per compilare il modello Red 2025 (relativo ai redditi del 2024) rispetto agli interessi da dichiarare per un buono fruttifero postale cartaceo scaduto proprio nel 2024.Secondo quanto indicato in questo  Link  il buono và dichiarato per i soli interessi nell'anno di riferimento della sua scadenza o del suo rimborso, ma cosa accade nel caso il buono scaduto non sia stato ancora incassato nell'anno della sua scadenza? Sembra chiaro che se il buono è scaduto nel 2024 vada dichiarato nella campagna Red 2025, ma poi se lo si volesse tenere in giacenza presso Poste senza incassarlo quante volte andrebbe dichiarato? Andrebbe dichiarato anche  successivamente nel Red di tutti gli anni a venire fino a quando non lo si incassa oppure basta dichiararlo una volta sola alla scadenza? Vi ringrazio in anticipo per tutti i possibili riscontri. P. S. Sarebbe utile se mi poteste suggerire anche quali siano i riferimenti giuridici (leggi, sentenze, messaggi INPS) in base alla quale mi darete un eventuale riscontro.
  • gianni 50
20/07/2025 12:55
Risposta da gianni 50 al topic Reversibilità pensione a figlio invalido
Si tratta di due certificazioni diverse . Una riguarda la invalidità civile ( legge 118 / 71 ) , l'altra l'invalidità / inabilità previdenziale ( legge 222/84 ) . In pratica comunque non vi sarebbe quasi certamente ua nuova visita , essendo la situazione sanitaria definibile agli atti . La pensione di reversibilità sarebbe del 60% al coniuge superstite e il 20% al figlio inabile per un totale di 80% della pensione del defunto .
20/07/2025 11:11
Grazie.
Quindi, se ho ben inteso, il certificato di inabilità del figlio invalido, anche se già in possesso ante morte del pensionato-genitore, va comunque ripetuto alla sua morte?
In caso di accoglimento della pensione di reversibilità, come viene ripartito tra i superstiti figlio invalido e la moglie del pensionato deceduto?
  • gianni 50
20/07/2025 09:52
Risposta da gianni 50 al topic Reversibilità pensione a figlio invalido
L'accertamento dello stato di inabilità e di vivenza a carico del figlio viene fatto con riferimento alla data di morte del genitore . Poichè si tratta di verificare una inabilità " previdenziale " ( ex Legge 222/84) con la domanda di pensione di reversibilità va allegato il certificato medico modello SS3 e come documentazione aggiuntiva il verbale di invalidità civile .
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