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Pensione antipatia dimissioni

03/07/2020 18:46#69486 da robyberto
Risposta da robyberto al topic Pensione antipatia dimissioni

Nicola54 ha scritto: ...cut...

Indipendentemente dal contenuto di un Messaggio INPS l'esistenza in vita,ai fini del diritto, deve sussistere al momento in cui si presenta la richiesta.Sia essa di anticipo pensionistico precoci che di Ape Social.
Se così non fosse, dove scritto: "al momento della richiesta" dovrebbe intendersi come: "al momento della decorrenza".


Gent.mo Nicola54, con il massimo rispetto per la tua figura (nonché notevole competenza), mi permetto di dissentire, in quanto il regolamento di attuazione DPCM 87/2017, all'art. 6, comma 1a, condiziona la decorrenza alla sussistenza delle condizioni (nessuna esclusa): www.altalex.com/documents/leggi/2017/07/...quisito-contributivo

La stessa condizione è riportata in gazzetta ufficiale... è una "carognata" ma purtroppo così sembra essere voluto! :(

Aveva ragione Border

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03/07/2020 13:22#69479 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Pensione antipatia dimissioni
La signora Patrizia Del Pidio scrive:
"Non è possibile fare ricorso poiché la domanda è stata respinta in seguito al decesso della mamma che doveva essere in vita al momento dell’accesso all’Ape sociale".
__________________________________________________________
Il comma 179b dell'art. 1 della legge n. 232/2016 testualmente recita:
"assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il
coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni".

Indipendentemente dal contenuto di un Messaggio INPS l'esistenza in vita,ai fini del diritto, deve sussitere al momento in cui si presenta la richiesta.Sia essa di anticipo pensionistico precoci che di Ape Social.
Se così non fosse, dove scritto: "al momento della richiesta" dovrebbe intendersi come: "al momento della decorrenza".

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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03/07/2020 10:10#69474 da Side
Risposta da Side al topic Pensione antipatia dimissioni
Signori buongiorno,
il problema era già stato discusso tempo fà in questa sezione, ma al momento non riesco a reperire la discussione specifica, quindi mi limito a riportare quanto già descritto in quella circostanza, in riferimento a soggetti che versavano in determinate condizioni.

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Gentile redazione volevo esporre la mia situazione. Ho presentato regolare domanda Ape Social tramite Caf in data 16/11/2017 prestando assistenza a mia madre con invalidità 100/100 convivente con me dal 2013. Sono nata il 16/09/1954, ho all’attivo 40 anni di servizio e sono un’insegnante di scuola media. Purtroppo la mia domanda è stata respinta perché mia mamma è deceduta dopo un mese esattamente il 16/12/2017. Le chiedo se fosse possibile fare ricorso. Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.

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La Redazione risponde:
in base alla circolare numero 100 del 2017 dell’Inps è chiaramente specificato nell’articolo 2 del decreto (Soggetti beneficiari- Requisiti e condizioni) che possono “beneficiare dell’APE sociale i residenti in Italia iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, alla data di accesso al trattamento, siano in possesso dei seguenti requisiti”.

I requisiti elencati sono quelli che ormai tutti conosciamo, disoccupazione, invalidità, assistenza a familiare con handicap grave, appartenere alle categorie di lavoratori usuranti o gravosi.

I requisiti, quindi, devono essere posseduti al momento dell’accesso al trattamento e non al momento della presentazione della domanda.

Rispondiamo nello specifico ai nostri lettori:

1)Non è possibile fare ricorso poiché la domanda è stata respinta in seguito al decesso della mamma che doveva essere in vita al momento dell’accesso all’Ape sociale.

2)Allo stesso modo non è possibile fare ricorso: nel suo caso il respingimento della domanda in prima istanza è avvenuto dopo il decesso di sua madre. Il riesame, avvenuto in un secondo momento, che le riconosce l’accesso all’Ape sociale, non tiene conto della mancanza del requisito che, in ogni caso, deve essere presente al momento dell’accesso al trattamento, cosa, nel suo caso, non ancora avvenuta poiché non ha ancora ricevuto nessun pagamento dell’Ape sociale.


www.investireoggi.it/fisco/pensione-anti...colare-100-dellinps/

The dark "Side" of the moon
Ringraziano per il messaggio: border, robyberto

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03/07/2020 10:01#69472 da border
Risposta da border al topic Pensione antipatia dimissioni
Complimenti Roby !

sempre attento e preciso,
però, se la facessero meno complicata ci semplificherebbero il lavoro ...;)

‘Guarda negli occhi un cane e prova ad affermare che non ha un’anima’ (V. Hugo)
Ringraziano per il messaggio: robyberto

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03/07/2020 09:29#69470 da robyberto
Risposta da robyberto al topic Pensione antipatia dimissioni

border ha scritto: Buongiorno a tutti, ...cut...

Sarebbe interessante e utile se si potesse porre una richiesta ufficiale di chiarimenti a Inps al riguardo, in special modo sulla "discrepanza" fra legge pubblicata in G.U. e il messaggio.


Buongiorno Border, Nicola,

anche io sono piuttosto confuso e riterrei un'ingiustizia l'eventuale penalizzazione in caso di premorienza dell'assistito, però non dimentichiamoci che nella pubblicazione in gazzetta ufficiale, all'articolo 6 comma 1a è ribadito che l'INPS comunica il "riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, QUALORA A TALE ULTIMA DATA SIA CONFERMATA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio..." Sigh :(

Aveva ragione Border

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03/07/2020 09:01 - 03/07/2020 09:06#69469 da border
Risposta da border al topic Pensione antipatia dimissioni
Buongiorno a tutti,
la questione dibattuta è oltremodo interessante, sono andato a rileggere la legge n. 232/2016 al comma 199a dell'art. 1 e il messaggio Inps n. 1481/2018,
in effetti come dice Nicola, la legge pubblicata in G.U. prevederebbe che i requisiti dovrebbero sussistere al momento della domanda, mentre il messaggio Inps sembra fare “un distinguo”, non chiaro, fra i richiedenti 2017 e quelli degli anni successivi, ma ripeto non spiegato bene, ecco i passaggi, indicati tra parentesi ,che faccio fatica ad interpretare;

“Ai fini dell’accesso ai benefici in esame, (con particolare riguardo ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni nell’anno 2017) per i quali la decorrenza effettiva del trattamento è retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni e, comunque, non anteriormente al 1° maggio 2017 – lo stato di invalidità almeno pari al 74% e l’esistenza in vita dell’assistito devono, invece, sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio”

Sarebbe interessante e utile se si potesse porre una richiesta ufficiale di chiarimenti a Inps al riguardo, in special modo sulla "discrepanza" fra legge pubblicata in G.U. e il messaggio.

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Ringraziano per il messaggio: robyberto

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