Autorizzati ai volontari ante 2007
- saverio
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Ciao Roberto, hai novità ??
Saverio
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- saverio
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Grazie mille per le vostre risposte, appena ho notizie dall'inps vi farò sapere....
Ciao
Saverio
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- giorgione
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rcarolli ha scritto: Ciao Saverio,
da quello che capisco, è una riconferma che ai contributori volontari ante 2007 ecc. ecc. la possibilità di andare in pensione con 57 anni+3 mesi e 35 anni di contributi + 12/18 mesi di finestra mobile è confermata se se solo se appartengono alla 6a salvaguardia. Per quelli per i quali la maturazione della decorrenza della pensione è oltre il 6/1/2016 (e non salvaguardati) presumo si aprirà un contenzioso visto che si tratta di una interpretazione dell'INPS e non norma dello stato.
ciao
roberto
Sì è così. E' l'attuale sintesi della questione. Chi non entra nella salvaguardia e vuole beneficiare della normativa 57/35 dovrà avviare un contenzioso per il riconoscimento del diritto a pensione.
Ci sono state diverse interrogazioni parlamentari che come al solito non hanno risolto nulla.
Collaboro con il patronato INAS di Padova
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- rcarolli
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da quello che capisco, è una riconferma che ai contributori volontari ante 2007 ecc. ecc. la possibilità di andare in pensione con 57 anni+3 mesi e 35 anni di contributi + 12/18 mesi di finestra mobile è confermata se se solo se appartengono alla 6a salvaguardia. Per quelli per i quali la maturazione della decorrenza della pensione è oltre il 6/1/2016 (e non salvaguardati) presumo si aprirà un contenzioso visto che si tratta di una interpretazione dell'INPS e non norma dello stato.
ciao
roberto
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- saverio
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La mia domanda risulta ancora Giacente !!
Hai letto le notizie di oggi ??
Per fortuna io ho raggiunto i requisiti nel febbraio 2014 e decorrenza 1° marzo 2015
Faccio un copia e incolla...
Buona Serata
Saverio
I lavoratori che sono stati autorizzati prima del 2007 non hanno piu' la possibilità di continuare a fruire della pensione con 57 anni e 35 di contributi.
I Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della Contribuzione prima del 20 Luglio 2007
Il dizionario di Pensioni Oggi
L'articolo 1, comma 8 della legge 243/04 (modificato dalla legge 247/07) ha riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici, iscritte all'Ago e ai fondi sostitutivi od esclusivi della stessa, in possesso dell'autorizzazione ai volontari prima del 20 luglio 2007 la possibilità di continuare a fruire della pensione di anzianità con i requisiti di cui alla legge Dini, ossia con 57 anni di età e 35 anni di contributi (58 anni e 35 gli autonomi). In pratica costoro hanno potuto continuare a benefeciare della disciplina previdenziale antecedente all'istituzione delle cd. quote godendo di un anticipo della pensione di alcuni anni rispetto a quanto previsto dalla legge 247/07.
Ad esempio nel 2011 mentre la disciplina delle quote chiedeva il perfezionamento di almeno 60 anni di età per i lavoratori in parola continuava ad essere possibile accedere con un requisito anagrafico di 57 anni, ben tre anni in meno. I lavoratori che intendono accedere al beneficio devono tuttavia scontare il regime delle finestre mobili di 12 o 18 mesi (rispettivamente se dipendenti o autonomi). Quindi se i requisiti sono stati raggiunti nel 2011 costoro
Dal 2012. La normativa è rimasta immutata sino al 2012 quando è entrata in vigore la legge Fornero (articolo 24 del decreto legge 201/2011 convertito con legge 214/2011). Da questo momento in poi la possibilità di continuare a fruire della deroga in parola è stata riconosciuta dall'Inps, peraltro in modo non sempre lineare, solo in limitati casi.
Infatti, avendo il decreto legge 201/2011 riconosciuto ai lavoratori autorizzati ai volontari prima del 4 dicembre 2011 la possibilità di mantenere le regole di pensionamento vigenti al 2011 solo a determinate condizioni (tra cui la circostanza che la decorrenza della pensione, calcolata secondo le regole all'epoca vigenti, si fosse verificata entro il 6.1.2015, poi diventato con la legge 147/2014, 6.1.2016) l'Inps ha richiesto che anche gli autorizzati ante 2007 rispettassero tali condizioni per poter continuare a godere della deroga in parola (si vedano gli allegati al messaggio inps 13343/2012).
Pertanto tali soggetti dal 2012 hanno potuto continuare a fruire della normativa Dini solo qualora abbiano versato un contributo volontario entro il 6.12.2011 oppure anche senza aver versato nulla ma a condizione di aver almeno un contributo derivante da effettiva attività lavorativa tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 Novembre 2013. La salvaguardia, inoltre, è riconosciuta a condizione che la decorrenza della pensione si verifichi entro il 6 gennaio 2016 determinando quindi l'esclusione dalla deroga qualora i requisiti anagrafici e contributivi siano stati maturati dopo il 31 dicembre 2014.
Leggi Tutto: www.pensionioggi.it/dizionario/autorizza...l-2007#ixzz3PsBdk1OO
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- rcarolli
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saverio ha scritto: Ciao Roberto,
Hai Notizie per noi ante 2007 ??
Ciao
Saverio
Ciao Saverio,
oltre all'email (che appartiene a una prassi impropria), ho verificato sul sito dell'INPS che la mia domanda fosse stata evasa ed in effetti risulta evasa il 30/12/2014 in prima istanza con la dicitura: Sì diritto, se rientra negli ammessi.
Non ho ricevuto null'altro. Presumo che le lettere verranno mandate ben più avanti quando avranno concluso la maggior parte delle verifiche.
un abbraccio
roberto
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