Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- antonio55
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- Nicola54
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sto verificando. Mi dia un po' di tempo e le rispondo.
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- micheleP
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ti chiedo quanto segue.
Si può rinunciare all’accredito di parte dei contributi figurativi (servizio il militare) già presenti in estratto conto, allo scopo di ritardare di qualche mese il raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata Fornero?
Nel caso affermativo, come effettuare tale rinuncia?
Poiché la possibilità di rinuncia (v. Circolare INPS n. 11 del 24/01/2013) è subordinata all’assenza di “motivi ostativi”, ti chiedo: nel mio caso che tu conosci bene, possono sussistere tali motivi?
Inoltre: i contributi figurativi relativi al militare possono essere già stati valutati (utilizzati) nel calcolo degli oneri di riscatto degli anni di laurea?
Se fosse così, la rinuncia per tale periodo, secondo la circolare 11/2013, non sarebbe possibile?
Grazie
Saluti
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- ferocesaladino
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Nicola54 ha scritto: Signor Italo,
ritengo corretta la sua interpretazione e, comunque nel rispetto di opinioni diverse dalle proprie, errata quella del signor Angelo.
Leggendo il suo file allegato protocollo Hermes firmato dal direttore generale vicario Damato sembrerebbe che la gestione dell’INPS nella salvaguardia dei lavoratori in mobilità sia stata esente da errori.
Senza entrare nel merito della lingua italiana, perché in questo forum non siamo all’Accademia della Crusca, sono state respinte circa 8.000 domande, molte delle quali precedentemente accolte.
Soffermiamoci a queste domande che avevano avuto accoglimento.
Quando l’INPS ha comunicato al destinatario l’esito positivo della sua domanda attestava che aveva tutti i requisiti a norma di legge, subordinando la salvaguardia alla sola capienza.
Rispetto al comma 265a il destinatario non era solo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi perché perfezionava entro il termine della mobilità o entro 12 mesi, ma facendo parte di aziende cessate aveva tutte le condizioni soddisfatte.
Se rientrava nelle prime 6.300 posizioni in base al solo requisito rimanente, cioè la data di licenziamento, di cui al comma 268 era derogato dalla riforma Fornero rientrando di diritto in salvaguardia.
Quanto da me scritto, può anche esssere discutibile, ma è la mia interpretazione e resta tale.
"Cessate" o "interessate", letteralmente si riferisce alla data di entrata in vigore della legge.
Il problema è sorto quando si sono accorti che consumavano tutti i 6.300 posti disponibili, lasciando fuori dal contingente quelli che avevano accordi ante 2011 ma essendo stati licenziati dopo gli altri, nella graduatoria avrebbero figurato dopo i 6.300 posti disponibili, consumando tutta la marmellata.
Allora hanno studiato la lettera a) 265, così hanno visto la possibilità di sostenere la seguente interpretazione:
"anche in mancanza dei predetti accordi" implicitamente inserisce la data di riferimento che aveva esplicitato nel comma precedente (...stipulati entro il 31 dicembre 2011). Le parole chiave, per questa interpretazione, sono "predetti accordi".
(Infatti possiamo domandarci: quali accordi ? risposta: quelli stipulati entro il...) e quindi tutte le frasi successive si riferivano a quella data.
Tuttavia inps ancora non chiarisce. Ciò significa che cercherà di scartare quante più istanze potrà, in favore di una prossima 8°.
Penso che l'unico modo affinché inps interpreti correttamente la 7°, sia che la 8° slitti e venga assorbita dall'Ape.
Le risorse sono poche. Il danno di uno è un vantaggio per l' altro.
Mors tua vita mea.
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- Italo52
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- Nicola54
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ritengo corretta la sua interpretazione e, comunque nel rispetto di opinioni diverse dalle proprie, errata quella del signor Angelo.
Leggendo il suo file allegato protocollo Hermes firmato dal direttore generale vicario Damato sembrerebbe che la gestione dell’INPS nella salvaguardia dei lavoratori in mobilità sia stata esente da errori.
Senza entrare nel merito della lingua italiana, perché in questo forum non siamo all’Accademia della Crusca, sono state respinte circa 8.000 domande, molte delle quali precedentemente accolte.
Soffermiamoci a queste domande che avevano avuto accoglimento.
Quando l’INPS ha comunicato al destinatario l’esito positivo della sua domanda attestava che aveva tutti i requisiti a norma di legge, subordinando la salvaguardia alla sola capienza.
Rispetto al comma 265a il destinatario non era solo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi perché perfezionava entro il termine della mobilità o entro 12 mesi, ma facendo parte di aziende cessate aveva tutte le condizioni soddisfatte.
Se rientrava nelle prime 6.300 posizioni in base al solo requisito rimanente, cioè la data di licenziamento, di cui al comma 268 era derogato dalla riforma Fornero rientrando di diritto in salvaguardia.
Quanto da me scritto, può anche esssere discutibile, ma è la mia interpretazione e resta tale.
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