Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- angelo.moiraghi
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Faccio altresì notare che, quando il legislatore vuole far decorrere un certo evento a partire dalla data di entrata in vigore della legge che definisce quell'evento, la cosa viene normalmente esplicitata in modo chiaro dando come riferimento la data di entrata in vigore della legge; e questo è verificabile anche nella stessa legge 208/2015 al comma 267 in cui si dice: "Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 265, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge" ...! Ma nel nostro caso, purtroppo, nel comma interessato questo riferimento alla data di entrata in vigore della legge non c'é, .... purtroppo ci sono solo 2 forme verbali coniugate al passato ....!
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- Italo52
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- angelo.moiraghi
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Lei dice:
"Il comma 265a dell’art. 1 della legge 208/2015 non prevede neanche questo (ovvero che alla data di licenziamento l'azienda doveva essere cessata e/o interessata da una delle procedure concorsuali, n.d.r.), ma stabilisce che se il lavoratore è stato licenziato nel 2014 e l’azienda fallisce in data successiva, mantiene il diritto alla salvaguardia. Anche se non era questa l’intenzione del legislatore."
Mi scusi, se questo fosse quanto stabilito dalle norme in oggetto ne sarei, io per primo, più che felice per tutti coloro che si trovano nella situazione che stiamo commentando ..... ma purtroppo non è così !! All'art.1, comma 265, lettera a), della legge 208/2015 letteralmente si legge che le norme previdenziali previgenti si applicano ancora:
"a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ...... OMISSISS ...... nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali .... OMISSISS ..... anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo"
E, se capisco bene l'italiano, le forme verbali ("cessate" e "interessate") che caratterizzano la condizione in cui deve trovarsi l'azienda di provenienza dei lavoratori posti in mobilità sono al passato e non al futuro: ovvero i lavoratori di cui si parla devono essere in mobilità e/o in trattamento speciale edile, e provenienti da aziende già cessate e/o già interessate da procedure concorsuali, e non da aziende che cesseranno e/o verranno interessate da procedure concorsuali, perchè altrimenti il legislatore avrebbe utilizzato forme verbali al futuro (e a quel punto, tra l'altro, avrebbe certamente dovuto specificare anche una data limite entro cui le aziende avrebbero dovuto cessare e/o essere interessate da procedure concorsuali).
Poi, per carità ...., ognuno è libero di intendere le forme verbali di una frase come meglio gli aggrada, ma il loro significato in italiano è uno solo, .... e non cambia a seconda di chi le legge.
Riguardo alle altre sue 2 osservazioni, indifferenti alla sostanza della circolare in oggetto che prevede un impegno preciso del/dei patronato/patronati a supportare con ricorsi (ed eventualmente con cause legali ove le condizioni lo permettano ...) i lavoratori che si trovano (per responsabilità dell'INPS) in questa situazione, penso che le ragioni dei comportamenti schizzofrenici dell'INPS vadano chieste all'INPS e non a me ..... che ho semplicemente riportato, con parole mie, quanto mi è stato detto essere attestato nella circolare INCA in oggetto !
Saluti !
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- libeccio20
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io mi trovo nella situazione sottodescritta(azienda chiusa nel 2014 per fallimento)ma
non ho mai avuto la dicitura:"si diritto ecc.ecc."vale anche nel mio caso la possibilita' di riesame?Grazie
angelo.moiraghi ha scritto: ATTENZIONE: Importante per tutti i soggetti mobilitati da aziende cessate e/o ammesse a procedure concorsuali che, avendo ottenuto il “si diritto se rientra tra gli ammessi”, se lo sono visto cambiare improvvisamente in “NO DIRITTO” con la motivazione “l'accordo di mobilità di cui lei è destinatario non risulta stipulato entro il 31 dicembre 2011.” !!
Grazie all'interessamento della struttura di Coordinamento Nazionale dell'INCA da parte della "Rete dei Comitati degli Esodati", è stata chiesta alla D.C.P. INPS ragione del diniego di ammissione alla VII salvaguardia per moltissimi di questi casi, in contrasto con quanto affermato dalle norme e dalla circolare INPS 50/2016.
Il coordinamento nazionale dell'INCA, a fronte di controlli effettuati congiuntamente con la D.C.P. INPS che hanno verificato l'ammissibilità alla salvaguardia di alcuni di questi casi specifici precedentemente "diniegati", ha pertanto emanato una circolare alle sedi locali di quel patronato in cui, tra l'altro:
- si afferma che dalla verifica puntuale di questi casi si é riscontrato che il mancato accoglimento di una parte delle domande "diniegate" è stato causato dalla difficoltà da parte dell’Inps di reperire tempestivamente gli elementi e la documentazione utile per stabilire la circostanza che i lavoratori richiedenti fossero stati licenziati da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali.
- si ribadisce che la norma di riferimento (art. 1, comma 265, lettera a), della legge 208 del 2015), fa una netta distinzione tra i lavoratori collocati in mobilità da aziende attive ed i lavoratori licenziati e collocati in mobilità da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali. Infatti, mentre per i primi deve essere verificata la presenza dell’accordo di mobilità stipulato entro il 31 dicembre 2011, per i lavoratori collocati in mobilità da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali tale verifica non è prevista. Quest’ultimi, pertanto, possono rientrare in salvaguardia sia in assenza di accordi di mobilità sia in presenza di accordi stipulati dopo il 2011 (ovvero, .... per questi lavoratori la presenza - o l'assenza - di qualsiasi tipo di accordo pre o post 2011 NON RILEVA per l'ammissione alla salvaguardia, n.d.r.).
Ne consegue che ciò che rileva per l'ammissione alla salvaguardia é che i lavoratori posti in mobilità (licenziati) entro il 31.12.2014 devono perfezionare i requisiti previdenziali vigenti prima della riforma Fornero entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del T. S. Edile, mentre i lavoratori posti in mobilità (licenziati) entro il 31.12.2012, devono perfezionare i predetti requisiti, anche mediante la contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla fine della mobilità o del T.S. Edile, e che per entrambi i casi, alla data del licenziamento, l'azienda deve essere cessata e/o interessata alle procedure concorsuali.
In conclusione della circolare, al fine di poter supportare la riammissione alla salvaguardia di questi casi di diniego ingiustificato, il coordinamento nazionale INCA chiede alle sedi locali del patronato di presentare una documentata istanza di riesame/ricorso in favore di tutti i lavoratori che ne faranno richiesta e che alla data del licenziamento erano dipendenti di aziende cessate o interessate da una delle procedure concorsuali, indipendentemente dalla data di inizio della procedura stessa (nella richiesta di riesame occorrerà quindi documentare che alla data di licenziamento l'azienda era cessata e/o interessata da una delle procedure concorsuali, n.d.r.) .
La circolare, a conferma dell'impegno dei vertici nazionali dell'INCA nella questione in oggetto, termina invitando le stesse sedi locali del patronato, in caso di necessità, ad inviare una copia dei predetti riesami/ricorsi al Coordinamento Nazionale delle Politiche Previdenziali INCA per l’eventuale segnalazione alla Direzione Centrale dell’Inps.
CIAO !
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- giuseppe19562
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- Flavio7554
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