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modulo istanza 8 salvaguardia esodati articolo 1, comma 214, lettera a) legge 11 dicembre 2016, n. 232,

26/01/2017 00:59#34357 da Quiensabe
Grazie mille Filomena, gentilissima.

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19/01/2017 20:39#34119 da teorino
Questo è il testo: lavoratore collocato in mobilità o in trattamento speciale edile (TSE) a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessato dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014.

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19/01/2017 20:28#34117 da filomena59
buonasera,
chiedo scusa l'intromissione, ma appunto sull'ovvero.. ho avuto una discussione in famiglia..
mio marito (piu' esperto di me...) e' andato sul sito del Senato e mi ha tirato fuori la legge..
vi allego parte del testo.. non c'e ovvero ma c'e O!!!!!!
non so se puo' servire
buona serata

nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a
seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da
aziende cessate o interessat
e dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in
mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che
perfezionano i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto
-
legge n. 201
del
2011 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile,
ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine dello stesso
periodo.
In merito a detti lavoratori, il comma 216 dis
pone che siano riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilita'.
magari fate una ricerca anche voi...
saluti

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19/01/2017 18:45#34113 da Quiensabe
Buonasera Nicola,
la disturbo ancora per un'informazione in merito a quanto lei ha scritto, se possibile.
Avrei tutti i requisiti necessari per andare in pensione in data 1/12/2017 con l'8°salvaguardia ( licenziamento 31/01/2014, scadenza mobilità 23/06/2017, nr. 2101 settimane contributive versate al 31/12/2016 dunque 40 anni e mezzo) ma stando ad un impiegato dell'Inps della mia città non mi vengono riconosciuti i requisiti perchè la ditta per la quale lavoravo, pur essendo andata in cassa integrazione, chiuso due stabilimenti e ridotto il personale ... è ancora attiva e non è fallita.
Secondo loro il comma 214 con la parola "ovvero" stabilisce una differenza tra l'esodato licenziato da azienda in essere e quello da azienda fallita.
Insomma, per loro la parola ovvero non è da intendersi "alternativa" ma certificativa.
Di seguito il testo copiato dalla legge: ma allora che senso ha parlare di "esodati" ??
Le risulta possibile una cosa di questo genere?
Se fosse vero il suo punto 1) scritto nel messaggio sarebbe sbagliato ...
Grazie infinite per il suo parere, la pazienza e la sua cortese collaborazione.
Buona serata.
Mimmo
...
" a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attivita' lavorativa entro il 31 dicembre 2014 ... ecc.ecc.
"

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18/01/2017 18:27#34090 da Nicola54
Teorino,
lei terminerà la mobilità a giugno 2019 ed entro giugno 2022, ai fini della salvaguardia, deve perfezionare i requisiti ante Fornero.
A giugno 2022 avrà circa 62 anni e 9 mesi e circa 37 anni di contributi.
La risposta per la sua salvaguardia si ritiene positiva perché anche considerando gli incrementi dovuti alla speranza di vita che scatteranno dal 1 gennaio 2019 e dal 1 gennaio 2021, gli attuali 61 anni e 7 mesi potranno incrementarsi a circa 62 anni.
Bene inteso deve essere certo del termine della mobilità che verrà considerato dall’INPS.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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18/01/2017 15:07#34078 da teorino
Ero a conoscenza della circolare e lo precisa anche la legge.
E' per questo ho specificato che la nuova sospensione risulta essere neutra in quanto a far data 8 nov. 2016 la mia mobilità pur lavorando non si sposta in avanti, in quanto a novembre 2016 ho completato il periodo massimo di 4 anni che potevo utilizzare per spostarla (4+4), in pratica sempre dall'8 novembre 2016 INPS sta risparmiando soldi perchè se io lavoro mi detrae mobilità che avrebbe dovuto pagarmi.
Ecco perchè non considero i periodi dopo il 1 gennaio 2017.
Comunque anche senza questo periodo di soli 5 mesi scarsi che si aggiungerebbero dall'ultimo contratto firmato sempre a tempo determinato(6 luglio 2016-30 giugno 2017) in precedenza la mia mobilità terminava al 26 giugno 2019, per effetto degli altri contratti quindi ci rientrerei comunque entro i 36 mesi dalla fine della mobilità a maturare la quota di 61anni ed 11 mesi (ad agosto 2021 mentre i 36 mesi finirebbero o a giugno 2022 o come credo a novembre 2022) ed avendone 37 di contributi. Vorrei sapere se sbaglio i calcoli delle quote o altro.
E grazie per le risposte.
Ciao Teodoro

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