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cumulo casse professionali

21/10/2017 15:34#43094 da flavio s
Risposta da flavio s al topic cumulo casse professionali
grazie Emilio57

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21/10/2017 12:33#43090 da tessi
Risposta da tessi al topic cumulo casse professionali
emilio57....grazie!

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21/10/2017 12:30 - 21/10/2017 12:31#43089 da tessi
Risposta da tessi al topic cumulo casse professionali
mataluc, ma parliamo di anticipata

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21/10/2017 12:11#43088 da emilio57
Risposta da emilio57 al topic cumulo casse professionali
Caro Flavio purtroppo la modifica al regolamento del 13 ottobre scorso è in linea con il tuo discorso. Anche se in maniera molto confusa. Poi vi spiegherò il perché di questa illegittima modifica. Appena posso vi metto a disposizione come Comitato un promemoria specifico soprattutto in vista di nostri ricorsi. Intanto stiamo lavorando sul campo politico-amministrativo
Ringraziano per il messaggio: tessi, flavio s

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21/10/2017 12:05#43087 da mataluc
Risposta da mataluc al topic cumulo casse professionali
Ok Tessi , ma la pensione di anzianità non è prevista nel cumolo e qui si parla di cumulo

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21/10/2017 11:51 - 21/10/2017 11:58#43086 da tessi
Risposta da tessi al topic cumulo casse professionali
Mataluc, quella che tu indichi è la vecchiaia anticipata io parlavo della pensione di anzianità

PENSIONE DI ANZIANITA' (ART. 3 REG. PREV.)

REQUISITI:

Il diritto alla pensione di anzianità spetta:

- a regime dal 2020 a coloro che abbiano maturato 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e 60 anni di età;

- in via transitoria dal 2016 al 2019 i requisiti dovranno rispettare la seguente gradualità e continueranno a trovare applicazione i coefficienti di riduzione di riferimento:


anno 201659 anni e 36 anni di anzianità contributiva
anno 201760 anni e 37 anni di anzianità contributiva
anno 201860 anni e 38 anni di anzianità contributiva
anno 201960 anni e 39 anni di anzianità contributiva


ContribuzioneCoefficienti riduzione
3612%
379%
386%
393%




Età anagraficaCoefficienti riduzione
5920%
6015%
61 10%
62 5%
63 2%
64 0%
- nel periodo transitorio (2016 - 2019) si potrà comunque andare in pensione con 40 anni di contribuzione regolarmente versata a prescindere dall’età anagrafica e senza riduzioni.

Ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità è indispensabile la regolare iscrizione alla Cipag ed il regolare versamento della contribuzione obbligatoria per tutto l'arco assicurativo di riferimento.


E' necessario possedere l'ulteriore requisito di accesso (introdotto dal 1.1.2003) rappresentato dal raggiungimento di un volume di affari professionale minimo rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat (di seguito la tabella con i limiti):

2003€ 7.000,00
2004€ 7.150,00
2005€ 7.350,00
2006€ 7.500,00
2007€ 7.600,00
2008€ 7.750,00
2009€ 7.900,00
2010€ 8.150,00
2011€ 8.200,00
2012€ 8.350,00
2013€ 8.600,00
2014€ 8.850,00
2015 € 8.950,00
2016
€ 8.950,00
2017
€ 8.950,00*
* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 8/11/2016 con delibera n°169, approvata dai Ministeri vigilanti in data 19/05/2017.


CALCOLO:

Per gli anni fino al 31.12.2006 viene adottato il sistema di calcolo retributivo e per gli anni dal 2007 il sistema di calcolo contributivo ex lege 335/95 (cfr. calcolo pensione).
La quota di pensione conteggiata con il sistema retributivo non può essere inferiore all'importo minimo previsto dal 4° comma del citato art. 2, ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006. Nel caso in cui la richiesta di pensione venga presentata prima della maturazione dei 40 anni di iscrizione e contribuzione alla Cipag (punto b), alla quota di pensione conteggiata con il sistema retributivo si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età anagrafica e all'anzianità contributiva nella misura prevista dalle tabelle che seguono:

Tabella1 Tabella 2

Età anagrafica Coefficiente di riduzioneAnni contribuzione Coefficiente di riduzione
59 20% 36 12%
60 15% 37 9%
61 10% 38 6%
62 5% 39 3%
63 2%
64 0,0%


DECORRENZA:

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Con l'introduzione dal 1.1.2006 del principio della frazionabilità in mesi della contribuzione minima dovuta dagli iscritti, qualora l'età pensionabile sia stata già compiuta, ma debba ancora perfezionarsi il requisito contributivo minimo, sarà necessario attendere il completamento dell'ultimo anno solare utile ai fini dell'anzianità minima, non potendosi diversamente ritenere perfezionato il requisito iscrittivo. La morosità contributiva condiziona la decorrenza del trattamento, ove la regolarizzazione intervenga successivamente al perfezionamento degli altri requisiti.


NOTE

L'anzianità contributiva può essere raggiunta anche con ricongiunzione a titolo oneroso di anni versati presso altri enti previdenziali. Non sono invece validi a tal fine gli anni riscattati ai sensi dell'art. 23 della L. 773/82 e ai sensi dell'art. 7 della L.236/90, né i periodi contributivi dichiarati inefficaci per difetto del requisito della continuità professionale.

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