Contributore volontario ante 2007
- daniela1
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innanzitutto interessante che se ne parli, grazie ai moderatori per il loro parere.
Mi risulta che la legge 23 agosto 2004, n. 243 sia una legge speciale, che può essere cancellata soltanto con menzione specifica della stessa, cosa che non è avvenuta con la legge Fornero. Ad oggi quindi sembra non sia stata cancellata. Non era indicata una data di termine.
Sarebbe interessante approfondire la sentenza oggetto dell'articolo citato e le parecchie altre (5,6) che si sono susseguite fra fine 2019 e inizio 2020.
Interessante anche capire requisiti, decorrenze.
Ringrazio chi può aggiungere qualcosa, e porgo a tutti Auguri di una Pasqua serena.
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- Nicola54
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Al signor Vittorio Spinelli autore di quell'articolo dovrebbero spiegare che successivamente è entrata in vigore la riforma Fornero che al comma 3 dell'art. 24 della legge n. 214/2011 testualmente recita:
"Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".
Nell'articolo in questione la signora ha presentato domanda di pensione nel 2007 e la Corte di Cassazione le ha riconosciuto il diritto.
Ma il giorno 8 aprile 2020 non si può pubblicare il titolo:
"Gli autorizzati ai volontari prima del 20 luglio 2007 escono con 57 anni e 35 di contributi".
Le ho già scritto di verificare nelle sedi competenti.
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- cicciu58
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www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/p...di-contributi-123243
Pareri in merito?
Grazie.
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- Nicola54
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"Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
___________________________________________________________
Questo significa che:
i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 possono accedere a trattamento pensionistico con il combinato della quota composta da età e contributi esempio 97 con 61 anni d'età e 36 di contributi;
quelli autorizzati entro il 20 luglio 2007 possono accedere a trattamento pensionistico con il perfezionamento dei 57 anni d'età e 35 di contributi, anche se questi requisiti si maturano dopo il 31 dicembre 2011, ma a patto che la decorrenza pensionistica avvenga entro il 6 gennaio 2019, termine perentorio dell'ultima salvaguardia.
Questo non significa che la risposta del sottoscritto sia corretta.
Provi a verificarla nelle sedi competenti.
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- cicciu58
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Se non erro quello relativo ai contributori volontari è l'articolo 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e, per quello che mi risulta, non è stato mai abolito.
Nicola54 ha scritto: Entrambi le sentenze della Corte di Cassazione fanno riferimento a decorrenze pensionistiche con data anteriore al 31 dicembre 2011 in possesso dei requisiti di 57 anni d'età e 35 anni di contributi.
Come già scritto interviene poi la riforma Fornero che al comma 14 dell'art. 24 della legge 214/2011 recita testualmente:
''Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni(cioè legge 247/2007 autorizzati entro il 20 luglio 2007)''.
La riforma Fornero è stata parzialmente modificata da ben otto salvaguardie che si sono succedute, includendo tra le categorie anche gli autorizzati alla contribuzione volontaria.Tra questi sono certamente esclusi coloro che, non possono perfezionare le vecchie quote, ante Fornero, cioè quota 96/97,ovvero 40 anni di contributi,requisiti come regolati, con decreto legge dall'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano.
Per questo motivo un soggetto autorizzato alla contribuzione volontaria prima di luglio 2007 non può aver diritto a decorenza pensionistica, alla data odierna.
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- Nicola54
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Come già scritto interviene poi la riforma Fornero che al comma 14 dell'art. 24 della legge 214/2011 recita testualmente:
''Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni(cioè legge 247/2007 autorizzati entro il 20 luglio 2007)''.
La riforma Fornero è stata parzialmente modificata da ben otto salvaguardie che si sono succedute, includendo tra le categorie anche gli autorizzati alla contribuzione volontaria.Tra questi sono certamente esclusi coloro che, non possono perfezionare le vecchie quote, ante Fornero, cioè quota 96/97,ovvero 40 anni di contributi,requisiti come regolati, con decreto legge dall'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano.
Per questo motivo un soggetto autorizzato alla contribuzione volontaria prima di luglio 2007 non può aver diritto a decorenza pensionistica, alla data odierna.
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