Pensioni, Gli autorizzati ai volontari prima del 20 luglio 2007 escono con 57 anni e 35 di contributi

Vittorio Spinelli Mercoledì, 08 Aprile 2020
Per la Corte di Cassazione la fattispecie derogatoria contenuta nell'articolo 1, co. 8 della legge 243/2004 non ammette restrizioni di alcun genere. Respinta la tesi dell'Inps che ne restringeva l'utilizzo.
Basta il semplice possesso dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS alla data del 20 luglio 2007 presso una forma di previdenza pubblica obbligatoria per poter andare in pensione con i requisiti previsti dalla legge Dini del 1995 ovvero 57 anni e 35 anni di contributi. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la Sentenza numero 7090/2020 accogliendo la richiesta di una lavoratrice di anticipare la decorrenza della pensione rispetto a quanto comunicato dall'Inps.

La questione

La signora aveva ottenuto nel 1972 l'autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria ed aveva presentato domanda per l'accesso alla pensione di anzianità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, co. 8 della legge 243/04, con decorrenza dal primo gennaio 2009, avendo compiuto l'età di 57 anni nel secondo trimestre del 2008. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha riconosciuto l'ultrattività delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità precedenti la riforma della legge 247/07 (in vigore dal 1° gennaio 2008) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. In sostanza a questi soggetti viene lasciata la possibilità di pensionarsi con 57 anni (58 gli autonomi) e 35 di contributi. Nel caso di specie l'Inps aveva riconosciuto la pensione di anzianità, ma con decorrenza dal primo gennaio 2010, ritenendo che dovesse applicarsi nel caso l'innalzamento dell'età pensionabile stabilito dall'aggiornamento della tabella di cui alla legge n. 247 del 2007. Secondo l'ente previdenziale, infatti, la norma speciale limiterebbe i suoi effetti ai procedimenti di contribuzione volontaria in itinere alla data del 20 luglio 2007, ipotesi che non sussisteva nel caso scrutinato posto che la signora, a quella data, non stava versando la contribuzione volontaria.

La decisione

Secondo la Corte di Cassazione l'interpretazione restrittiva sostenuta dall'Inps è priva però di supporto normativo, in quanto la norma "non richiede la sussistenza di altre condizioni, ulteriori rispetto a quella dell'intervenuta autorizzazione alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 20 luglio 2007, nessuna rilevanza assumendo la data in cui i relativi versamenti contributivi siano avvenuti".

La Corte spiega che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione - di cui alla L. n. 47 del 1983, art. 1 - è un beneficio che consente ai soggetti assicurati, in caso di interruzione o cessazione del rapporto, e quindi in assenza di un rapporto di lavoro, di proseguirne il versamento traslando sul lavoratore l'obbligazione di pagamento dei contributi - già del datore di lavoro - ed è una misura finalizzata a tutelare una situazione di debolezza dell'assicurato allo scopo di consentirgli di conservare i diritti derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria o di raggiungere i requisiti necessari per accedere alla pensione.

Del resto, conclude il Supremo Collegio, la ratio della deroga all'innalzamento dell'età pensionabile è "tutelare coloro che abbiano conseguito i requisiti pensionistici avvalendosi di tale prosecuzione volontaria e quindi con sacrifici personali, e che si verrebbero a trovare a causa delle modifiche normative introdotte a non poter accedere al pensionamento per l'inasprimento dei requisiti stessi". Sulla base di tali motivazioni la Corte ha respinto il ricorso dell'Inps confermando le sentenze conformi delle due Corti di Merito.

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