
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Concorso scuola: i requisiti e le modalita' per partecipare [GUIDA]
Giovedì, 18 Ottobre 2012In risposta alle domande di Francesca P, Maria Laura, Paolo, Mino, Franco da Padova, Gennaro da Napoli, e Luigi Zegna.
Per la partecipazione al concorso della scuola indetto con il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 Settembre 2012 l’abilitazione, è l’elemento essenziale. Per presentare domanda bisogna aver conseguito l’abilitazione entro la data di scadenza del bando; inoltre sono ammessi anche i titoli conseguiti all’ estero purché vi sia stato un riconoscimento ministeriale che ne stabilisca l’equipollenza, ossia pari valore. In linea generale poi la SISS e la vittoria del precedente concorso sono ritenuti abilitanti, quindi coloro in possesso di questi requisiti possono partecipare al concorso. Viene ritenuta abilitante, ma solo per la classe della scuola dell’infanzia e primaria, anche la laurea quinquennale in scienze della formazione.
Si ricorda che l'abilitazione è settoriale. Esiste un'abilitazione per la scuola dell’infanzia, una per la primaria, una per la secondaria di I grado e una per la secondaria di II grado. Esiste anche un'abilitazione per il sostegno.
Le Eccezioni - Esistono però delle eccezioni; infatti può essere ammesso al concorso anche chi non ha conseguito l’abilitazione ma a talune particolari condizioni.
Scuola primaria - Hanno facoltà di iscriversi al concorso per i posti della scuola primaria i candidati che entro l’anno scolastico 2001/02 hanno concluso un percorso quadriennale o quinquennale, quindi le lauree del vecchio ordinamento, sono ammessi anche coloro che entro la stessa data hanno terminato il percorso di studi cominciato entro l’anno scolastico 1997 – 98 ed è compreso anche il quinquennio sperimentale dell’istituto magistrale.
Scuola d'Infanzia - Possono partecipare i candidati che possiedono un titolo di studi conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, oppure coloro che hanno frequentato i corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati però entro e non oltre il 1997 – 98.
Scuola secondaria di I e II Grado - Possono partecipare quei candidati che al 22 giugno 1999 erano già in possesso, avevano quindi già conseguito, un titolo di laurea o un titolo di diploma presso l’accademia di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF che in quella stessa data permettevano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per l’assunzione come personale docente.
Possono partecipare anche i candidati che hanno conseguito gli stessi titoli di studio citati sopra entro l’anno accademico 2001 – 02, se hanno sostenuto un corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno 2002 – 03 se il corso sostenuto è quinquennale. Nonchè possono prendere parte al concorso anche coloro che hanno ottenuto gli altri titoli entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a partire dall’ anno accademico 1998 – 99.
Non possono invece partecipare al concorso coloro i quali alla data di pubblicazione del bando hanno un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. Chi è già assunto e di ruolo nella scuola pubblica non può quindi sperare di migliorare il proprio punteggio o ottenere la cattedra per un'altra classe di concorso. Invece, in risposta al quesito di Francesco, chi ha un rapporto di lavoro in una scuola privata può partecipare al concorso.
Le classi di concorso - Si può partecipare alle classi in base al titolo di studio conseguito. Qui e' possibile verificare i titoli per ciascuna classe di concorso. Si ricorda che è possibile iscriversi anche per piu' classi di concorso purchè si concorra nella stessa regione. La procedura per l'invio della domanda sul sito del Miur non vi consentirà di scegliere piu' regioni.
Limite di Età - E’ stato, inoltre, appurato che la norma secondo cui ci sarebbe stato il limite d’età previsto dai concorsi pubblici è decaduta, per cui non ci sono margini o vincoli anagrafici da rispettare.
Le Graduatorie - Con il concorso i precari iscritti nelle graduatorie ne trarranno un doppio vantaggio. Questi da un lato potranno partecipare al concorso accelerando così l'immissione in ruolo dall'altro possono sperare di essere pescati dal contingente di stabilizzazioni che saranno fatte attingendo dalle Gae.
Ammissione con Riserva - La condizione per cui ci potessero essere candidati con riserva viene praticamente meno visto l’enorme numero di partecipanti (ricordiamo che esistono i candidati con riserva solo qualora non si raggiunga un numero pari al triplo dei posti disponibili).
Nuovo concorso nel 2013 - Esaurito questo piano triennale di assunzioni e decollato il sistema di formazione e di abilitazione dei docenti tramite il Tfa, il Ministro ha annunciato che ci sarà un nuovo concorso – bandito entro maggio 2013 – per programmare le future assunzioni di docenti nella scuola.
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Sanatoria 2012: reddito minimo non necessario per regolarizzare le badanti
Martedì, 25 Settembre 2012Ho 72 anni e vivo da sola in casa. Sono tuttavia bisognosa di assistenza e una signora del magreb mi aiuta. Purtroppo è irregolare e vorrei qundi approfittare della sanatoria per regolarizzarla. Leggo però che è necessario avere un reddito di almeno 20mila euro all'anno. Ovviamente io con la mia pensione non lo raggiungo. Come posso fare? Potrebbe assumerla mio figlio? Giorgia da Pordenone
Per regolarizzare le badanti (cioè soggetti che assistono persone non autosufficienti) non occorre certificare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza. E' opportuno, prima di presentare l’istanza di emersione, essere in possesso della certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza.
Se non si trova in tale condizione la signora può anche essere assunta da un parente. Ma in tal caso il datore - per regolarizzare un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare - deve dichiarare il reddito pari almeno a 20 mila euro. Se il datore di lavoro non raggiunge autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
IMU Chiesa, la confusione sull'emendamento
Mercoledì, 14 Marzo 2012Come è possibile determinare l'Imu sui beni della chiesa? E' vero che basterà una autocertificazione? Mi sembra assurdo! Grazie mille, Franca
Detrazioni imu, la condizione di figlio a carico
Mercoledì, 14 Marzo 2012Risiedo in un immobile di mia esclusiva proprietà ma mio figlio è a carico di mio marito: E' vero che non ho diritto alla detrazione IMU?
Ha diritto alla maggiorazione della detrazione IMU a condizione che il figlio sia minore di 26 anni e risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. La condizione fiscale di figlio a carico non rileva ai fini della maggiorazione della detrazione. La detrazione maggiorata, valida per i soli anni 2012 e 2013, è pari a 50 euro a figlio sino ad un massimo di 400 euro (al netto della detrazione di 200 euro di base).
Detrazioni Imu, gli importi massimi detraibili
Mercoledì, 14 Marzo 2012E' possibile conoscere esattamente a quanto ammontano le detrazioni Imu per i comproprietari sulla prima casa? Gianni
Ai sensi dell'articolo 13, Dl 201/2011 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, possono essere detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Ciò significa in definitiva che la detrazione avverrà non più per capi come fino ad oggi accadeva in tema di Ici ma che sarà possibile detrarre i 200 euro proporzionalmente alla quota di ciascun comproprietario.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione e' poi maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione così determinato, al netto della detrazione di base, non puo' comunque superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.