Anno bianco, Criteri più soft per chi ha avviato l'attività nel 2019

Valerio Damiani Sabato, 25 Settembre 2021
Nota dell'ente di previdenza in merito ai requisiti per il cd. anno bianco a favore di chi ha iniziato l'attività nel corso del 2019. La riduzione del 33% si calcola sulla media del fatturato mensile conseguito nel 2019 e nel 2020.

Accertamento soft per la riduzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno del 33%) a favore dei soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019. Nel loro caso, infatti, il confronto non verrà effettuato sui valori assoluti del 2019 e del 2020 ma considerando l’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3217/2021 in cui risponde ad alcune richieste di chiarimenti circa il cd. anno bianco per i lavoratori autonomi (i cui termini per la presentazione delle domande scadono a fine mese). 

Anno bianco

Come noto la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2021) ha previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato nel limite massimo di 3.000 euro. Tra i requisiti occorre aver percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. I requisiti non si applicano a chi ha avviato l'attività nel corso del 2020.

Attività avviata nel 2019

Se l'attività è stata avviata prima del 2019 l'accertamento della riduzione del fatturato può essere effettuato senza problemi in quanto tutte le mensilità 2019 e 2020 sono interamente lavorate. Se l'attività, invece, è iniziata nel 2019 (ad esempio nel settembre 2019) l'INPS, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, spiega che il calcolo va fatto non confrontando i valori assoluti nei due anni (2019 e 2020), in quanto evidentemente nel 2020 l'interessato avrebbe lavorato più mensilità del 2019 perdendo il diritto al beneficio, bensì ponendo a confronto l’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.

In definitiva per poter accedere all’esonero l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019. Ad esempio se un autonomo ha fatturato 3.000€ al mese da settembre 2019 a febbraio 2020 e poi 500 euro da marzo 2020 a dicembre 2020 rientra nell'agevolazione perché la media mensile del fatturato del 2020 è 916€ ((3.000€ per gennaio e febbraio + 500€ da marzo a dicembre)/12) rispetto a 3.000€ medi mensili del 2019. 

Documenti: Messaggio Inps 3217/2021

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati