Conto alla rovescia per lo sgravio a favore delle imprese del settore edile. L'Inps infatti ha dato il via libera allo sconto dell'11,5% per l'anno 2025, fissando quale ultimo termine per fruire del beneficio il prossimo 15 marzo (domenica, quindi il termine slitta al 16 marzo), avvalendosi cioè della denuncia contributiva UniEmens di competenza del mese di febbraio 2026. Prima, però, occorre inviare una richiesta, sempre all'Inps, e questo è possibile, in via esclusivamente telematica, fino al 16 marzo 2026. Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nella Circolare n. 145/2025 in cui riepiloga le condizioni di spettanza dell’incentivo e la tempistica.
Sconto edili
La riduzione contributiva è stata introdotta dalla legge n. 341/1995 limitatamente al settore edile. In origine valeva il 9,5%, poi è stato più volte prorogato e a partire dal 1997 è stato elevata alla misura dell'11,5% come tuttora vigente. Prima la legge n. 144/1999 e più tardi la legge n. 266/2002 hanno riattivato l'incentivo, praticamente riconfermato ininterrottamente, anno dopo anno, fino all'anno 2006, subordinandone l'operatività all'emanazione di un dm annuale di conferma o di rideterminazione della misura.
Da ultimo, con la legge n. 247/2007 (protocollo welfare) il bonus è stato reso strutturale subordinandolo, tuttavia, a una verifica annuale da farsi entro il 31 maggio, al fine di valutare la possibilità che, con apposito decreto da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, possa essere confermata o rideterminata (per l'anno di riferimento) la riduzione contributiva. Il decreto 29 settembre 2025 (pubblicato nella sezione pubblicità legale del dicastero del lavoro il 24 ottobre 2025) conferma per l'anno 2025, nella misura dell'11,5%, la riduzione contributiva analogamente agli anni passati.
A chi spetta
Lo sgravio spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305. Non costituiscono attività edili in senso stretto (e sono perciò escluse dalla riduzione contributiva) le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili contraddistinte, attualmente, dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici autorizzazione 3N e 3P.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,5%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica (IVS) e si applica per i soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, ai lavoratori a tempo parziale.
L’Inps aggiunge che lo sgravio:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025;
- non trova applicazione sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- è subordinata al rispetto della regolarità contributiva (Durc) fermi restando gli altri obblighi di legge e dei contratti collettivi;
- è subordinata al rispetto delle condizioni in materia di retribuzione imponibile;
- non spetta ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- non spetta per quei lavoratori per i quali sono previsti specifici incentivi contributivi ad altro titolo (ad esempio, esonero strutturale per l’occupazione giovanile) né per i lavoratori ai quali è applicata la riduzione di orario in presenza di contratti di solidarietà;
La domanda
Lo sgravio, come detto, è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025. La relativa istanza deve essere inviata esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo «Rid-Edil», disponibile all'interno del cassetto previdenziale del contribuente del sito internet dell'Inps, nella sezione «comunicazioni on-line», funzionalità «invio nuova comunicazione» entro il 15 marzo 2026. L’Inps comunicherà l’esito della domanda entro il giorno successivo all’invio. In caso positivo il datore di lavoro potrà esporre l’apposito codice “L206” nei flussi Uniemens a partire dalla competenza «novembre 2025». Gli arretrati relativi all’anno 2025 si possono recuperare, sempre nei flussi Uniemens, utilizzando l’apposito codice “L207”.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla Circolare; l’Inps, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo tale procedura, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).










