Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Renzi boccia l'idea di chiedere un contributo di solidarietà a chi riceve una pensione calcolata con il metodo retributivo, oltre una certa soglia.

Kamsin Sull'ipotesi del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti di introdurre un contributivo di solidarietà (aggiuntivo rispetto a quello già attualmente previsto dalla legge di stabilità 147/2013) per finanziare un intervento in favore degli esodati (ma anche di altre categorie di lavoratori, come ad esempio i precoci) si è scatenata la bufera. La proposta che mira ad inserire un prelievo sulle pensioni più alte calcolate con il vecchio metodo retributivo ha infatti trovato subito contrari i sindacati, le associazioni dei manager, una stessa parte del Pd, gli alleati del Ncd e Forza Italia.

L'idea non è piaciuta nemmeno al premier Matteo Renzi che ieri ha seccamente smentito il titolare del Dicastero di Via Veneto indicando che un'ipotesi del genere, proposta da Cottarelli nel Marzo scorso era stata già bocciata dal governo. E dunque non sarà riproposta nelle legge di stabilità. Nemmeno in una forma surrogata. Anche perchè i tempi sono molto stretti (il governo deve presentare la legge di stabilità entro il 15 Ottobre) e lo studio di un simile intervento sarebbe piuttosto complesso. Certo è, comunque, che la legge di stabilità sarà l'ultima chiamata per il governo per dare una risposta soddisfacente, dopo i vari annunci, ai tanti capitoli aperti sul fronte previdenza. Ma le risorse, complice anche il peggioramento del Pil, sono sempre piu' esigue.

Poletti ha bisogno di risorse e sa come tutti  che realizzare la prossima legge di Stabilità ( dai 23 ai 25 miliardi) agendo esclusivamente sul versante dei tagli di spesa non sarà affatto semplice. Solo per salvaguardare circa 170 mila esodati sono stati necessari più di 11 miliardi. E dall'inizio della crisi ogni anno è andato alla cassa integrazione in deroga ( quella cioè finanziata conta fiscalità generale e non con i versamenti delle imprese) oltre un miliardo di euro. Ben si comprende quindi come l'idea di Poletti, per quanto criticata, avrebbe potuto portare "denari" per realizzare quegli interventi tanto sbandierati nelle scorse settimane dall'esecutivo sulle pensioni. 

Molte sono infatti le questioni sulla previdenza che dovranno essere affrontate entro l'autunno. Prima di tutto c'è l'introduzione di soluzione strutturale al fenomeno degli esodati (si vuole realizzare una sorta di scivolo che accompagni alla pensione per coloro che hanno perso il lavoro) e la sterilizzazione delle penalizzazioni per i lavoratori precoci. Già a fine mese si dovrebbero poi conoscere le intenzioni di Renzi sui quota 96 della scuola e, sempre con la legge di stabilità, potrebbe essere rilanciata l'opzione donna per concedere un anticipo dell'età pensionabile al prezzo di un assegno calcolato totalmente con il sistema contributivo. Piu' difficile un intervento sulle ricongiunzioni onerose e sulle pensioni minime così come l'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati.

Nessuna novità, invece, sul fronte dell’età pensionabile che resterà quella fissata dalla legge Fornero (67 anni o 42 anni e 6 mesi di contriubuti) anche perché un cambio di rotta su questo fronte non verrebbe approvato da Bruxelles.

E nella legge di Stabilità potrebbe infine essere inserito un tetto alle pensioni calcolate pro rata con il metodo contributivo. In mancanza di un limite, infatti, oggi alcune categorie che possono andare in quiescenza con oltre 70 anni di età (dai professori universitari ai magistrati), riescono a maturare un assegno pensionistico pari al 100 per cento, ma anche oltre, dell’ultima retribuzione.

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La Riforma della Pubblica Amministrazione è legge. I dipendenti pubblici non potranno piu' chiedere di rimanere in servizio per un biennio dopo aver raggiunto l'età pensionabile.

Kamsin Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione al Dl 90/2014 il primo passo della Riforma della Pa è diventata da oggi una realtà. Il Parlamento ha approvato lo scorso 7 agosto il provvedimento che contiene diverse novità, gia anticipate da Pensioni Oggi nei giorni scorsi, tra cui lo stop al trattenimento in servizio dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione, il via libera alla possibilità di trasferire un dipendente pubblico nel raggio di 50 chilometri, purché non abbia figli sotto i tre anni o usufruisca della legge 104 per assistere disabili, gli oltre mille posti da vigili del fuoco, e un turn over più flessibile, con il via libera ad assunzioni per non più del 20% delle spese soste­nute per chi è uscito da quella ammini­strazione (percentuale che diventerà del 40 nel 2015 e del 100 nel 2018).

Con l'abolizione del trattenimento in servizio dalla fine di ottobre dunque qualunque dipendente pubblico abbia i requisiti per la pensione dovrà lasciare il posto (finora poteva, previo assenso della Pa, fermarsi ancora due anni), norma che solo per magistrati si applicherà più avanti, da inizio 2016.  Per loro, però, si introduce una stretta nella possibilità di avere un'aspettativa per lavorare con la Pub­blica amministrazione: chi ha incarichi di diretta collaborazione, non potrà più ricorrere all'aspettativa, dovrà andare fuori ruolo.

La stretta sui trattenimenti in servizio comporterà peraltro che, laddove il limite ordinamentale per il servizio risulti fissato a 65 anni, il lavoratore dovrà obbligatoriamente lasciare il posto a 65 anni se a tale età avrà maturato un diritto a pensione (in pratica la pensione anticipata). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (66 anni 3 mesi). Non solo. Le amministrazioni potranno già risolvere il rapporto all'età di 62 anni, anche nei confronti dei dirigenti (ma non nei confronti dei magistrati, professori universitari e primari), purché questi abbiano raggiunto la massima età contributiva (cioè i 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne). Per attivare tale possibilità sarà tuttavia necessario un atto motivato e la risoluzione del rapporto non dovrà recare pregiudizio alla Pa.

C'è inoltre una stretta al conferimento degli incarichi a pensionati. Le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della Pa così come individuati dall'Istat, le autorità indipendenti e la Consob non potranno attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli stessi soggetti non potranno essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. Sono salvi da questa regola solo i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, nonché di enti aventi natura associativa. Gli incarichi e le collaborazioni sono tuttavia consentiti a titolo gratuito e per la durata massima di un anno. Non sono previste né proroghe, né rinnovi e i rimborsi spese eventualmente corrisposti dovranno essere rendicontati. Tali disposizioni troveranno comunque applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore del decreto (cioè dopo il 25 giugno 2014).

Il provvedimento prevede anche un taglio del 20% della remunerazione per i membri dei Cda di so­cietà partecipate che lavorano in manie­ra praticamente esclusiva con la Pa. Caleranno anche le somme che le imprese versano alle Camere di com­mercio, ma gradualmente: ci sarà un ta­glio del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e un dimezzamento nel 2017.

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I dipendenti pubblici saranno collocati in pensione d'ufficio al raggiungimento dei 65 anni qualora abbiano maturato a tale data un diritto a pensione.

Kamsin Con l'abolizione del trattenimento in servizio, previsto dal dl 90/2014, i lavoratori della pubblica amministrazione potranno essere collocati in quiescenza al compimento del 65° anno di età, cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per il servizio, limite vigente in molte delle Pa. La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni 3 mesi) per la pensione di vecchiaia sarà ammissibile infatti solo ove, al raggiungimento del 65° anno di età, non risulti perfezionato un diritto a pensione. 

Sono questi gli effetti combinati del Dl 90/2014 e della regola introdotta nel Dl 101/2013 per i lavoratori delle Pa. In altri termini nel pubblico impiego il lavoratore deve lasciare il posto a 65 anni se a tale età ha maturato un qualsiasi diritto a pensione (si tratta principalmente del caso in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti contributivi per la pensione anticipata). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia. E superati i 65 anni il rapporto di lavoro si intenderà risolto al perfezionamento del primo requisito per la pensione senza che l'interessato possa chiedere di proseguire il rapporto di lavoro per un altro biennio.

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione solo per il trattenimento in servizio o per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Ora, con l'abolizione del trattenimento in servizio, sarà possibile pertanto superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato un diritto a pensione entro il 65° anno di età. Resta ferma comunque la possibilità di permanere sul posto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni) anche se tale requisito dovesse risultare perfezionato successivamente al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La misura peraltro è sorretta anche dall'ulteriore possibilità (non obbligo) per la Pa, contenuta nel Dl 90/2014, di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata purchè il soggetto abbia perfezionato il 62° anno di età (65° anno per i dirigenti medici e del ruolo sanitario). La decisione della Pa dovrà essere in tal caso motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Restano fuori da queste regole i magistrati, i professori universitari e gli Avvocati dello Stato. Si tratta di categorie di lavoratori per i quali è infatti previsto un limite ordinamentale piu' elevato, pari a 70 anni. Per costoro il pensionamento d'ufficio scatterà solo al raggiungimento del 70° anno di età e, peraltro, le Pa non potranno anticipare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro già all'età di 62 anni. 

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Tornano in discussione le delibere delle Casse di previdenza privata che hanno decurtato le pensioni senza rispettare in modo rigido il principio del pro rata, non considerando, cioè, quanto maturato fino a quel momento. Kamsin E' questo l'effetto della sentenza 17892/2014 della Corte di cassazione nel decidere su un ricorso che vedeva contrapposta la Cassa Ragionieri ed un proprio iscritto. 

I giudici della Suprema Corte non hanno infatti riconosciuto come norma di interpretazione autentica la "clausola di salvaguardia", contenuta nella legge di Stabilità per il 2014. La legge 147/2013 aveva infatti legittimato, con effetto retroattivo, le delibere delle Casse Professionali che avevano ridotto i trattamenti previdenziali degli assicurati per rispettare le esigenze di bilancio. Ad essere bocciato dai giudici di Piazza Cavour è proprio l'effetto retroattivo, proposto dal legislatore, che farebbe salve le delibere peggiorative delle rendite previdenziali emesse dagli enti prima del 2007, delibere che ora tornano dunque in discussione.

"La norma, che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario" spiega la Cassazione. "Viene riconosciuta legittimità ed efficacia con effetto retroattivo, a distanza di oltre 10 anni, a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati, i pensionati, in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto generale del principio di ragionevolezza, che pure deve guidare i provvedimenti che introducono, in qualche forma, una disparità di trattamento".

Secondo Andrea Camporese, presidente Adepp (l'Associazione che riunisce 19 enti previdenziali privatizzati) "l tema è delicato e complesso e pone una questione prospettica di notevole rilievo perché si tratta di tenere insieme tre componenti: il patto dei diritti acquisiti; la necessità dell'equità intergenerazionale, ancor più rilevante a fronte di redditi bassi e discontinui; la sostenibilità prospettica dei sistemi. Noi vorremmo poter determinare i nostri sistemi tenendo presente tutti questi fattori con l'attenzione agli interessi di tutti. Sulla decisione della Corte non posso dire nulla, però il tema non scompare perché l'evoluzione dei sistemi previdenziali, che hanno virato verso il contributivo, e le modificazioni del mercato del lavoro pongono una domanda importante che non potremo evitare in futuro". 

Zedde

Trasferimenti senza vincoli sino a 50 chilometri. Necessario il consenso del dipendente solo per chi ha figli sotto i tre anni o disabili.

Kamsin I dipendenti delle Pa potranno essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti.

Per il trasferimento non servirà il loro consenso a meno che questi abbiano figli di età inferiore a tre anni (con diritto quindi alla fruizione del congedo parentale) o se fruiscono dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, se non ricoverato a tempo pieno. E' quanto prevede il nuovo articolo 4 del Dl sulla Pa dopo le modifiche entrate in vigore a seguito della sua definitiva conversione avvenuta con la legge 114/2014.

Cambiano dunque le regole per il trasferimento dei dipendenti nelle Pa. Tra le principali innovazioni che sono entrate in vigore c'è la pubblicazione sul sito istituzionale della Pa, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni - previa fissazione dei requisiti e competenze professionali richiesti; la possibilità, in via sperimentale (fino all’introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni standard), di operare trasferimenti tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza; l’istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità.

Diventa poi possibile trasferire i dipendenti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, anche al di fuori delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive con il definitivo superamento della nozione della "medesima unità produttiva".

Secondo criteri da definirsi con successivo decreto ministeriale - previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, e previa consultazione con le confederazioni rappresentative - si prevede inoltre che possano realizzarsi passaggi diretti di personale tra amministrazioni anche in assenza di accordo tra queste, quando sia necessario sopperire a carenze di organico per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Ma servirà il consenso degli interessati qualora siano dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale o assistano persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per quanto riguarda il personale scolastico, è stato previsto che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo (di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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