Riforma Pensioni, così le nuove regole dopo il Dl Madia

Mercoledì, 13 Agosto 2014

Con l'approvazione definitiva del Dl 90/2014 l'impianto complessivo della Riforma Fornero non è stato cambiato. La pensione anticipata resta conseguibile al perfezionamento di 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi per gli uomini). Kamsin La pensione di vecchiaia è ottenibile al perfezionamento di 66 anni e 3 mesi per gli uomini del settore privato e pubblico (e lavoratrici del settore pubblico); 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici del settore privato; 64 e 9 mesi per le autonome.

Per i dipendenti pubblici viene introdotta tuttavia la facoltà alle Pa di risolvere il rapporto di lavoro al compimento del 62esimo di età (65 anni per i medici) qualora il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva. In altri termini l'amministrazione potrà unilateralmente mandare a casa, con una decisione motivata, chi ha raggiunto i 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne), dirigenti compresi. L'altra innovazione del Dl Madia, sul comparto pubblico, è l'abolizione definitiva dei trattenimenti in servizio a partire dal 31 Ottobre 2014, una novità che nei fatti può comportare una breve anticipazione dell'età pensionabile.

Il decreto invece non tocca l'adeguamento periodico alla stima di vita. Pertanto resta confermato dal prossimo triennio 2016-2018 l'incremento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e di quelli contributivi per la pensione anticipata. Adeguamento che, si stima, sarà pari a 4 mesi. Questo significa che, ad esempio, dal 1° gennaio 2016 per la pensione anticipata saranno richiesti 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Confermato anche il sistema di penalizzazioni che colpisce i lavoratori che accedono alla pensione anticipata prima del 62esimo anno di età. Qualora si chieda la pensione anticipata prima dei 62 anni di età, l'assegno viene corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo, percentuale che sale al 2%, per ogni anno di anticipo che supera i 2. Ad esempio se si richiede la pensione anticipata dopo aver raggiunto i 42 anni a 60 anni, si riscuoterà, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (riferito all'anzianità accumulata sino a tutto il 2011), un assegno decurtato del 2%. Se invece la si richiede a 59 anni di età la decurtazione sale al 4%.

Il Dl 216/2011, approvato subito dopo la riforma Fornero, esclude dall'applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Ciò a condizione che il possesso del requisito, derivi da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con handicap in situazione di gravità. Nel passaggio alla Camera della riforma Madia era stato approvato un emendamento che escludeva dalle penalizzazioni anche chi raggiungeva il requisito dei 42 anni con l'aiuto della contribuzione figurativa, da riscatto (laurea ad esempio) o da contribuzione volontaria. Dopo la bocciatura della Ragioneria generale, e l'approvazione definitiva del provvedimento, le penalizzazioni restano alle condizioni sopra descritte. Su questo fronte ci si aspettava un maggiore coraggio da parte del governo.

Nulla di nuovo anche per quanto riguarda l'opzione donna. Le donne che vogliono andare in pensione con le vecchie regole — ossia a 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome) — possono continuare a farlo, in via eccezionale sino al 2015, scegliendo un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo a condizione che la finestra si apra entro e non oltre il 31.12.2015.

Riforma Pensioni, stop al trattenimento in servizio nella scuolaZedde

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