Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

La Circolare firmata dal Ministro Marianna Madia consente la prosecuzione del rapporto oltre i limiti dell'età pensionabile quando non siano stati perfezionati i 20 anni di contributi.

Kamsin La Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 conferma l'abrograzione dei trattenimenti in servizio operata dal decreto legge 90/2014 nelle Pubbliche Amministrazioni. Dal 1° novembre 2014 nessun dipendente pubblico (con l'eccezione dei magistrati per i quali lo stop scatta dal 31 dicembre 2015) può restare in servizio al fine di maturare un assegno piu' ricco.

Come tutte le regole c'è tuttavia un'eccezione. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita).

Si pensi al dipendente che ha 66 anni e 3 mesi e 18 anni di contributi. Se la Pa risolvesse il rapporto per raggiungimento del limite anagrafico il lavoratore non potrebbe comunque accedere alla pensione di vecchiaia. In questa ipotesi l'amministrazione dovrà invece valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima.

Ebbene nel caso di specie l'amministrazione sarà tenuta, in via eccezionale, a concedere comunque la prosecuzione del rapporto sino a far acquisire al dipendente i 20 anni di contributi (cioè sino a 68 anni e 3 mesi, oltre il limite per la vecchiaia). E tale prosecuzione non costituirà un trattenimento vietato dalla legge. 

Qualora invece, nonostante la prosecuzione sino a 70 anni il lavoratore non riuscisse a maturare comunque i 20 anni di contributi, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro senza concedere la prosecuzione.

Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l'importo della pensione non risulterà inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011).

I contributi nelle altre gestioni. Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo dei 20 anni per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno però essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo.

In pratica se, proseguendo l'esempio precedente, il lavoratore avesse altri due anni di contributi nella gestione separata, la Pa potrebbe risolvere comunque il rapporto di lavoro perchè il lavoratore avrebbe il requisito per accedere al cumulo contributivo ex legge 228/2012 oppure alla totalizzazione e conseguire una rendita previdenziale. Peraltro, nell'ipotesi della totalizzazione, la Circolare correttamente tiene conto del regime delle decorrenze; pertanto, secondo il principio generale, il rapporto di lavoro dovrà proseguire per ulteriori 18 mesi sino alla maturazione della prima decorrenza utile proprio per evitare cesure tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

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Dopo oltre quattro anni di gestazione è finalmente in arrivo il regolamento sul casellario dell'assistenza Inps. La banca dati monitorerà tutte le spese per le prestazioni assistenziali. 

Kamsin Decollerà a breve l'anagrafe generale Inps di tutte le posizioni assistenziali. Ne ha dato notizia questa settimana il direttore generale per le politiche sociali Raffaele Tangorra indicando che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento attuativo. L'obiettivo è avere un quadro complessivo dell'assistenza sociale italiana per gestire, programmare, monitorare la spesa, valutare l'efficienza degli interventi ed elaborare statistiche e studi.

Dunque d'ora in poi le amministrazioni locali e ogni altro ente che eroga questo genere di prestazioni dovranno mettere a disposizione del Casellario le informazioni previste dal decreto e l'Inps dovrà rendere disponibili le informazioni raccolte in forma individuale, ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati, al ministero del Lavoro, al ministero dell'Economia, alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni. Saranno così raccolti, conservati e gestiti i dati personali e familiari dei beneficiari, le informazioni sugli enti eroganti e sulle prestazioni assegnate.

La nuova banca dati unica servirà per raccogliere e conservare tutti i dati sulle diverse prestazioni erogate, nonchè le informazioni utili alla presa in carico dei soggetti che beneficiano di queste prestazioni, «incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno». Con il programma si potranno monitorare flussi di spesa che spaziano dalle prestazioni sociali assicurate dai Comuni (circa 7 miliardi l'anno) all'intero quadro delle prestazioni sociali Inps (25 miliardi l'anno). Con il casellario sarà piu' facile monitorare di quali prestazioni effettivamente beneficiano i circa 20 milioni di italiani che hanno l'Isee e se ne hanno davvero diritto.

Il sistema partirà gradualmente ha indicato Tangorra. Il casellario permetterà il controllo ad esempio delle pensioni di invalidità o le indennità di accompagnamento, le pensioni e gli assegni sociali, gli assegni familiari o di maternità fino ai permessi retribuiti per l'assistenza ai portatori di handicap (legge 104/92). Ma anche su agevolazioni tributarie come le detrazioni per il coniuge a carico o le deduzioni per le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità.

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Sarà piu' facile per le pubbliche amministrazioni collocare forzosamente in pensione i dipendenti pubblici che abbiano maturato un diritto a pensione.

Kamsin Chi ha raggiunto l'età pensionabile potrà essere messo a riposo d'ufficio. E' questa la sintesi della Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 pubblicata in settimana da Palazzo Vidoni. Il provvedimento conferma in sostanza le regole introdotte dal Dl 90/2014 la scorsa estate individuando, con precisione, i limiti e le modalità per l'esercizio del potere di collocare in pensione d'ufficio i dipendenti pubblici.

Da un lato la Circolare conferma che tutte le amministrazioni nonché le Authority potranno, facoltativamente, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei propri dipendenti quando maturano i requisiti per l'anzianità contributiva (42 anni e sei mesi se uomini, 41 e sei mesi se donne) e hanno compiuto 62 anni di età. Prima di agire l'amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi (il preavviso potrà essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti). La facoltà in parola è tuttavia preclusa nei confronti dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa (i primari), i magistrati, il personale difesa e soccorso pubblico e i professori universitari.

L'altro punto è la conferma dell'abolizione del trattenimento in servizio. Quando il lavoratore ha raggiunto l'età per la vecchiaia non potrà piu' chiedere di restare in servizio, come accadeva in passato, al fine di maturare una pensione piu' succulenta. C'è solo una deroga. Le amministrazioni, infatti, non dovranno comunque penalizzare i lavoratori che, pur avendo raggiunto i limiti di età, non hanno i contributi pieni: in questo caso è prevista infatti la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni (più l'adeguamento alla speranza divita).

Dirigenti Medici. Resta il regime speciale per i dirigenti medici. Il limite massimo per il pensionamento di vecchiaia è, per questi professionisti, a 65 anni ma, su richiesta dell'interessato, è possibile chiedere la permanenza in servizio sino a 40 anni di servizio effettivo purché non si superino i 70 anni di età. L'amministrazione, in questi casi, potrà concedere l'allungamento del rapporto di lavoro se non si determina un «aumento del numero dei dirigenti».

Chi ha raggiunto la Q96 entro il 2011. La Circolare ribadisce inoltre che i dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente (anche in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101). Pertanto nei confronti di questi dipendenti l'amministrazione può esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale (cioè a 65 anni), nonché al conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva di 40 anni di servizio.

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A gravare sui bilanci delle Casse di previdenza pesano "ancora le pensioni retributive particolarmente generose le quali, anche se formalmente disinnescate con le norme varate dal Parlamento, continuano a drenare risorse sproporzionate rispetto alle pensioni contributive per effetto di alcuni pronunciamenti della Cassazione che, di fatto, rendono aleatoria ogni previsione di bilancio".

Kamsin «Occorre intervenire sui diritti acquisiti in materia previdenziale con grande equilibrio e nel rispetto di imprescindibili criteri di equità e solidarietà sociale». L'annuncio è stato lanciato dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri in occasione del forum sul futuro dei professionisti organizzato a Roma dalla Cassa di previdenza dei ragionieri presieduta da Luigi Pagliuca. «La Corte Costituzionale -  ha spiegato Ferri - ha indicato una via di uscita nella ragionevolezza. Sicuramente c'è una questione di sostenibilità economica ma occorrerebbe anche immaginare un cambiamento del ruolo delle Casse di previdenza. Per quanto riguarda le pensioni d'oro, il problema esiste ed oggi è certamente difficile spiegare l'erogazione di certe cifre a chi ottiene pensioni minime».

Il presidente della Cassa dei ragionieri ha dunque bollato l'attuale sistema come «iniquo», in grado altresì di alimentare una complessa questione generazionale. L'appello lanciato da Pagliuca alla politica e al mondo delle istituzioni è stato molto chiaro: «Bisogna trovare un modo per poter riequilibrare la situazione e tagliare le pensioni che sono un po' troppo generose. Il nostro sistema non può più reggere casi di privilegio: sarebbe opportuno che tutti quanti facessero un piccolo sacrificio per poter aiutare chi ha di meno».

Il tema sollevato è di assoluta centralità non solo per le Casse Private ha ricordato Damiano: "la sproporzione tra uscite ed entrate interessa anche le gestioni dell'AGO con l'unica eccezione della Gestione Separata" lasciando filtrare la necessità di un ridimensionamento dei diritti acquisiti anche nell'assicurazione generale obbligatoria, un ritocco in grado di garantire risparmi per flessibilizzare l'età pensionabile. Secondo Damiano del resto "il sistema pensionistico va reso maggiormente flessibile. Ogni lavoro è diverso dall'altro, e quando ci sarà il passaggio dal contributivo pro rata al contributivo puro, le persone dovranno avere la possibilità di andare in pensione quando lo riterranno opportuno. Il sistema ha evidenziato è troppo rigido». E ancora, «probabilmente il sistema previdenziale pubblico non si è riformato a sufficienza» ha continuato Damiano. «Credo che il conflitto tra generazioni esista ma in maniera relativa: la parte prevalente delle pensioni versate dall'Inps è sotto i 1000 euro al mese. Io guardo soprattutto a questo mondo, anche se ovviamente non riesco a negare l'esistenza di privilegi».

Damiano ha anche sottolineato il rischio che si corre sottovalutando la situazione delle Casse, ricordando la vicenda dell'Inpdai, l'istituto dei dirigenti riassorbito nell'Inps. «Andrebbe introdotto un criterio di flessibilità in tutto il sistema pensionistico  è la soluzione proposta da Damiano.  Nell'ambito di tale revisione si potrebbe intervenire anche per rivedere la questione dei diritti acquisiti per le casse professionali».

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I Dipendenti pubblici che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata potranno essere collocati in pensione forzosamente. Consentito il trattenimento in servizio sino a 70 anni solo se non sono stati raggiunti i 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia.

Kamsin Tante conferme nella Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 con la quale Palazzo Vidoni precisa le modalità di pensionamento obbligatorio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'abolizione dei trattenimenti in servizio. In primo luogo la circolare conferma che il trattenimento in servizio è stato abolito dal 1° novembre 2014 come ha diposto il decreto legge n. 90/2014 (convertito in legge 114/2014). L'istituto, com'è noto consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare per un biennio dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. L'abolizione travolge anche i trattenimenti già disposti prima del 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del Dl 90/2014):  «Essendo già scaduto» il termine del 31 ottobre 2014, «i trattenimenti non possono proseguire», si legge nel testo della circolare pubblicata sul sito della Funzione pubblica. «A tal fine, si considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci. I trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 si intendono revocati ex lege».

Resta solo una deroga per i magistrati. "La data limite per l'efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è il 31 dicembre 2015, data oltre la quale coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo. Per tali categorie di personale, pertanto, è ancora possibile disporre il trattenimento, che non potrà avere durata tale da superare la predetta data». Quanto al personale della scuola, il regime «ha esaurito i suoi effetti il 31 agosto 2014. Nessun dipendente del comparto scuola, quindi, può trovarsi ancora in servizio in virtù del trattenimento eventualmente operato».

Il trattenimento sino a 70 anni
La circolare, concordata nei contenuti con il ministero del Lavoro, analizza anche le ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro che riguardano in particolare il caso in cui il dipendente non abbia maturato alcun diritto alla pensione al termine dell’eta limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Cio' si verifica quando il dipendente non ha perfezionato il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, cioè i 20 anni di contribuzione. In tali casi, il rapporto di lavoro prosegue "per permettere al dipendente di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita)". Tuttavia, laddove la prosecuzione del lavoro non consentirebbe comunque di raggiungere il minimo contributivo "l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro".

I regimi speciali
Un paragrafo è poi dedicato al regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, per i quali continua a valere la normativa previgente che individua il limite massimo per il collocamento a riposo al compiemento del 65mo anno di età «ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con limite massimo di permanenza al settantesimo anno di età». In tali casi l'amministrazione potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. In questo caso, la prosecuzione del rapporto non costituisce un trattenimento in servizio, ma l'applicazione di una specifica disciplina del limite ordinamentale per il collocamento a riposo.

La Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
La Circolare conferma poi la disciplina introdotta dal Dl Madia, la ridefinizione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. In materia, la circolare specifica come il Dl 90/2014 esclude un limite temporale di applicabilità, in maniera che l'istituto è utilizzabile a regime da tutte le Pa. Ampliata anche la platea delle amministrazioni interessate, con inclusione della Autorità indipendenti. Rimangono invece fuori dall'ambito di applicazione le categorie di personale regolate da regimi di accesso al pensionamento speciali, come il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e la magistratura. In termini di procedura, la riformulazione della normativa «rende esplicita la necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati». Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova normativa stabilisce in sei mesi.

Al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) le Pa potranno dunque, con decisione motivata, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a condizione che gli interessati non siano soggetti alla penalizzazione.

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