Naspi, Le regole per il cumulo con redditi societari e l'attività professionale

Bruno Franzoni Giovedì, 23 Novembre 2017
I chiarimenti Inps dopo i quesiti delle sedi territoriali. Ammessa la cumulabilità della Naspi con i redditi professionali entro il limite di 4.800 euro annui. Cumulo limitato, invece, per assegnisti e dottori di ricerca.
La semplice percezione di redditi da capitale derivanti dalla partecipazione del socio ad una società di persone o di capitali che non siano riconducibili ad attività di lavoro dipendente o autonoma, non determina la riduzione o la decadenza dalla Naspi. E' il principale chiarimento che fornisce l'Inps nella Circolare 174/2017 pubblicata dall'istituto di previdenza.

La questione della cumulabilità della prestazione di disoccupazione Naspi con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo era stata già esaminata dall'Inps nella Circolare 94/2015 e nella Circolare 142/2015.

In tali circolari l'Inps aveva indicato, in aderenza al Dlgs 22/2015, che la disoccupazione Naspi è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8mila euro annui che scendono a 4.800 euro nel caso di lavoro autonomo (qui i dettagli). In tali casi è onere del beneficiario della prestazione comunicare all'Istituto preventivamente l'entità del reddito che presume conseguire nell'anno al fine di consentire all'Istituto la riduzione dell'importo Naspi da porre in pagamento. L’esperienza operativa ha proposto, tuttavia, situazioni sempre nuove nei confronti delle quali ora l'Istituto fornisce ulteriori chiarimenti di notevole importanza. 

Naspi e Borse di lavoro, Stage, Tirocini, Compensi agli sportivi 

In primo luogo il documento Inps indica che le borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale sono pienamente cumulabili con la Naspi in quanto  - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, inoltre, il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni. Stesso discorso per i premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 81 del 2017 -  trova applicazione la riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000. In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. 

Naspi e Voucher

L'Inps ribadisce, inoltre, la piena cumulabilità dei voucher (il cd. lavoro accessorio) con l'indennità di disoccupazione. Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a  € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Naspi e redditi da Attività Professionale

L'Inps apre, inoltre, alla cumulabilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse (come ad esempio avvocati, ingegneri, architetti eccetera). In tali circostanze la cumulabilità della Naspi con i redditi da lavoro autonomo è ammessa entro il limite di 4.800 euro annui ed il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente,  dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

L'Inps precisa, inoltre, che la semplice iscrizione agli Albi professionali o l'apertura di una partita iva (o la loro mancata comunicazione all'Inps) non possono far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e dunque non determinano sic e simpliciter la decadenza dalla Naspi. In questi casi l'Inps dovrà contattare l'interessato per verificare se l’attività sia effettivamente svolta: se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha provveduto a comunicarne l’avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.

Naspi e Redditi da partecipazioni Societarie

Infine diversi chiarimenti giungono riguardo la compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario. A tal fine occorre distinguere. Se il soggetto percepisce  redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società la cumulabilità con la Naspi è ammessa nei medesimi limiti di quanto previsto per lo svolgimento di lavoro dipendente. In questi casi trova, cioè applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato entro il limite di reddito annuo pari a 8mila euro con obbligo di comunicazione all'Inps dei redditi presunti.

Se  si tratta di redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali il beneficiario della NASpI può percepire la prestazione per intero a condizione che si tratti esclusivamente di redditi da capitale non riconducibili, cioè, ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, o questi sia iscritto presso le Gestioni Commercianti e Artigiani (es. socio di SAS, SNC e SRL che svolge l'attività sociale con carattere di abitualità e prevalenza) troverà applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione per contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma. In tali casi il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari rispettivamente a 8.000 o 4.800 euro ed il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

L'Istituto precisa che le istruzioni sopra indicate si applicano sia all’indennità di disoccupazione NASpI, sia ai residui casi di ASpI o mini ASpI ancora in corso.

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Documenti: Circolare Inps 174/2017

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