Bancari, Pensione Piena anche con i contratti di solidarietà espansivi

Vittorio Spinelli Sabato, 30 Giugno 2018
I chiarimenti in un documento del'Inps. Il Fondo settoriale potrà versare la contribuzione correlata per non ridurre la pensione ai lavoratori cui sia stato ridotto lo stipendio con i contratti di solidarietà espansivi.
Ok al versamento della contribuzione correlata in favore dei lavoratori coinvolti in piani di solidarietà espansiva da parte del fondo di solidarietà del settore credito. Lo precisa l'Inps nella Circolare numero 84/2018 pubblicata l'altro giorno dall'Istituto di previdenza offrendo alcuni chiarimenti in merito alla nuova facoltà riconosciuta dalla Riforma degli ammortizzatori sociali.

La solidarietà espansiva

Il documento dell'Inps riguarda i lavoratori impiegati in aziende che abbiano fatto ricorso, a seguito di un accordo sindacale, ai contratti di solidarietà espansiva ai sensi dell'articolo 41 del Dlgs 148/2015 (decreto di riforma degli ammortizzatori sociali). La disposizione da ultimo richiamata consente, infatti, alle aziende di ridurre stabilmente l'orario di lavoro con riduzione della retribuzione in cambio della contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Il comma 2-bis dell'articolo citato consente in questi casi ai Fondi di solidarietà settoriali di versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa nei confronti dei lavoratori coinvolti nei piani di riduzione dell'orario e della retribuzioni onde evitare che la misura si riverberi sul piano previdenziale.

Ebbene l'Inps precisa che, in attuazione della predetta facoltà, il regolamento del Fondo di solidarietà del settore del credito (DI 83246/2014) prevede, pertanto, in aggiunta alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), a quelle emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) e a quelle straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo), un’ulteriore tipologia di prestazione, denominata contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva.

La disciplina

Possono beneficiare del versamento della contribuzione tutti i lavoratori dipendenti delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. n. 158 del 28 aprile 2000, compresi i dirigenti e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di lavoro a tempo determinato.  Per accedere alla prestazione non è richiesto il possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale. L'accesso alla prestazione, nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo, è subordinato alla contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare l’organico e all'accertamento che la riduzione dell'orario di lavoro deve essere stabile e comportare una contestuale riduzione della retribuzione.

La domanda

La domanda deve essere presentata telematicamente accedendo nel portale INPS, previa autenticazione con Pin dispositivo rilasciato dall’Istituto, accedendo per tipologia di utenza “Aziende, enti e datori di lavoro” oppure “Altre aziende private” oppure “Consulenti e professionisti”,  inserendo come tema “Fondi e gestioni” e scegliendo “Fondi di solidarietà: assegno ordinario e finanziamento programmi di formazione”; entrare in “Invio domande” e scegliere tipo di prestazione “Correlata per solidarietà espansiva” e tipo di fondo “Fondo credito”. Alla domanda dovranno essere allegati copia dell’accordo sindacale con il quale si è raggiunta l'intesa per la riduzione dell'orario di lavoro (l'accordo deve essere depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro per la verifica della corrispondenza tra la concordata riduzione d’orario e le assunzioni a tempo indeterminato effettuate), l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, dei mesi, del numero di ore per le quali si richiede l’intervento e dell’aliquota contributiva della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza.

La misura della contribuzione correlata

La misura della contribuzione correlata è determinata dall’articolo 40 della legge n. 183/2010 (cfr. art. 10, comma 11, del D.I. n. 83486/2014): fini del calcolo dovrà, quindi, essere assunta come base la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa) considerando gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura. In sostanza ai lavoratori coinvolti nei piani di riduzione dell'orario di lavoro il Fondo di solidarietà del settore del credito potrà coprire la retribuzione persa figurativamente evitando un effetto negativo ai fini previdenziali.  

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Documenti: Circolare Inps 84/2018

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