Congedo Parentale, Anche il terzo mese è indennizzabile all’80%

Lunedì, 26 Maggio 2025
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la novella contenuta nella legge n. 207/2024. La maggiorazione dell’indennità vale per i congedi fruiti entro 6 anni di vita del figlio e solo per i lavoratori dipendenti.

Sino a tre mesi di congedo parentale indennizzato all’80% (in luogo del 30%) per i bimbi nati o adottati dal 1° gennaio 2025 in poi per i lavoratori dipendenti (sono esclusi gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata Inps). L’estensione riguarda anche i bimbi nati o adottati prima del 1° gennaio 2025 purché almeno un genitore lavoratore dipendente concluda dopo il 31 dicembre 2024 il congedo di maternità, paternità alternativo o paternità obbligatorio. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 95/2025, condivisa con il ministero del lavoro, con la quale da’ il disco verde alla novella contenuta nell’articolo 1, co. 207 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

Congedo parentale

La novella riguarda il trattamento economico spettante a chi, lavoratore dipendente, fruisca del congedo parentale. Cioè il diritto di assentarsi dal lavoro, riconosciuto alla madre dopo il congedo di maternità (5 mesi) e al padre dalla nascita del figlio (10 giorni, 20 in caso di parto plurimo) o dopo l’eventuale congedo di paternità alternativo (spettante se la mamma non fruisce del congedo di maternità per morte, grave infermità, etc.). Il congedo, come noto, spetta per una durata massima di 10 mesi complessivi tra i genitori (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) finché il figlio compie 12 anni. Ci sono dei limiti individuali: ciascun genitore ha diritto ad un minimo di tre mesi di congedo non trasferibili all’altro genitore. Stessa tutela vale per adozioni e affidamenti.

L’aumento all’80%

Originariamente il congedo parentale era indennizzato per i primi nove mesi (tre mesi alla madre, tre mesi al padre e altri tre mesi di comune accordo tra i due) al 30% della retribuzione. La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di Bilancio 2023) ha modificato il trattamento economico, prevedendo che un mese di congedo parentale fruito entro 6 anni di vita del figlio sia indennizzato all’80% (in caso di adozione o affidamento, il riferimento a sei anni è all’ingresso in famiglia del minore). La novità ha riguardato solo i genitori lavoratori dipendenti con bimbi nati/adottati dal 1° gennaio 2023 o prima purché, in tale ultimo caso, non abbiano terminato l’astensione obbligatoria entro il 31 dicembre 2022.

Il legislatore ha replicato la misura due volte: la prima con la legge n. 213/2023 dal 1° gennaio 2024 e la seconda, con la legge n. 207/2024 dal 1° gennaio 2025. Complessivamente, pertanto, ai genitori lavoratori dipendenti spettano sino a tre mesi di congedo parentale indennizzato all'80% se fruito entro 6 anni di vita del figlio.

Destinatari

La novità coinvolge solo i lavoratori dipendenti restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori parasubordinati e autonomi. Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Le nuove indennità

Come per le precedenti misure l’Inps spiega che la novella non ha ampliato la durata del congedo parentale ma solo la misura dell’indennità. Dal 1° gennaio 2025 la situazione è la seguente:

  • Tre mesi di congedo parentale sono indennizzati all’80% della retribuzione se la fruizione avviene entro il 6° anno di vita del bimbo o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento del minore;
  • Sette mesi restano indennizzati al 30% a prescindere dalla situazione reddituale del genitore;
  • I restanti due mesi sono indennizzati solo in presenza delle condizioni reddituali del genitore (reddito individuale non superiore a 2,5 volte il TM).

I tre mesi indennizzati all’80% interessano entrambi i genitori lavoratori dipendenti e possono essere fruiti in modalità ripartita tra i genitori (anche negli stessi giorni) o da uno soltanto di essi.

Decorrenza

Attenzione alla decorrenza delle disposizioni. Siccome l’elevazione della misura dell’indennità di congedo parentale è avvenuta gradualmente negli ultimi tre anni bisogna distinguere a seconda della data di nascita/adozione del minore (si veda tabella).

Per quanto riguarda l’ultima estensione l’Inps spiega che i tre mesi indennizzati all’80% spettano ai genitori di bimbi nati o adottati dal 1° gennaio 2025 a prescindere dalla fruizione del congedo obbligatorio di maternità o di paternità (potrebbe anche non spettare in caso di genitore disoccupato). Se la nascita/adozione, invece, è avvenuta entro il 31 dicembre 2024 l’ulteriore mese indennizzato all’80% (per un totale di tre mesi) spetta a condizione che almeno un genitore lavoratore dipendente termini (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2024. In caso contrario spettano due mesi all'80%.

Per congedo di paternità conta sia quello «obbligatorio» (10 giorni da fruire dai due mesi anteriori al parto ai cinque successivi; 20 giorni in caso di parto plurimo) sia quello «alternativo» (che spetta in assenza della madre). In tutti i casi il congedo di maternità/paternità deve essere riconosciuto al genitore come lavoratore dipendente (non come autonomo o iscritto alla gestione separata).

Occhio, inoltre, alla circostanza che l’elevazione è possibile solo nei limiti dei tre mesi spettanti ad ogni genitore e non trasferibili all’altro. Ciò significa che se, ad esempio, il padre lavoratore dipendente ha già fruito di tre mesi di congedo parentale (di cui l’ultimo indennizzato al 30%) dovrà essere la madre, se lavoratrice dipendente, a chiedere la fruizione dell’ulteriore mese maggiorato all’80%.  

Se la madre è lavoratrice autonoma ed il padre è lavoratore dipendente il congedo all’80% è fruibile solo dal padre (a condizione che il congedo di paternità si sia concluso dopo il 31 dicembre 2024); in tal caso, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della madre.

Documenti: Circolare Inps 95/2025

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