Lavoratrici Madri, ddl per incentivare l'occupazione delle inattive da almeno 3 anni

Valerio Damiani Sabato, 10 Ottobre 2015
La proposta di legge è sostenuta da un fronte trasversale di deputati e prevede l’applicazione di aliquote dell’IRPEF ridotte per i cinque periodi d’imposta successivi all’inizio dell’attività lavorativa per le lavoratrici madri. 
Incentivi fiscali per promuovere il lavoro delle donne con figli. E' quanto prevede la proposta di legge (Ac 3190) promossa da una pattuglia trasversale di deputati da Pd a Forza Italia, prima firmataria l'Onorevole Tinagli, assegnata la scorsa settimana all'esame della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Il disegno di legge prevede, in via sperimentale, una misura di incentivazione fiscale che mira direttamente a promuovere il lavoro delle donne con figli, ovvero le più fragili nel mercato del lavoro, a maggiore rischio di abbandono, una misura utile anche in funzione del raggiungimento dei traguardi fissati dalla citata Strategia Europa 2020. "La misura - sostengono i firmatari - non può essere qualificata come discriminatoria in ragione del genere dei lavoratori, dal momento che essa è esplicitamente mirata a superare un assetto socio-economico produttivo di effetti discriminatori a carico delle donne: essa può e deve dunque essere qualificata come « azione positiva » volta a raggiungere un obiettivo al cui perseguimento la Repubblica italiana è vincolata dall’Unione europea. 

La normativa punta esplicitamente a far sì che, a parità di reddito percepito, il prelievo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) su quello della contribuente lavoratrice donna sia significativamente inferiore a quello esercitato sul reddito identico del lavoratore maschio. La proposta consiste in una forte riduzione del prelievo fiscale sui redditi da lavoro a favore di tutte le donne con figli minori che decidano di rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno tre anni di inattività, siano esse lavoratrici dipendenti, economicamente dipendenti o autonome.

In particolare, si prevede per tale platea l’applicazione di aliquote dell’IRPEF ridotte per i cinque periodi d’imposta successivi all’inizio dell’attività lavorativa. Il taglio – concentrato in prevalenza sul primo scaglione di reddito, per il quale il prelievo è portato a zero ( no tax area fino a 15.000 euro ) – è tale da comportare una riduzione d’imposta per tutti i redditi di lavoro, di qualunque natura e importo. L’entità della riduzione in rapporto al reddito netto attuale è resa tuttavia più intensa per i redditi fino a 28.000 euro, cioè per la fascia di reddito in cui si concentra a tutt’oggi il maggior numero di contribuenti donne.

In particolare, si prospetta un incremento del reddito disponibile che raggiunge il 30 per cento per i redditi fino a 15.000 euro e il 24 per cento per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, per scendere al 15 per cento per i redditi fino a 55.000 euro e ridursi ulteriormente per i redditi maggiori. Per le donne residenti nelle aree o occupate nei settori in cui il tasso di partecipazione al lavoro delle donne è inferiore per almeno il 25 per cento al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, in aggiunta al regime speciale di imposizione, è prevista l’applicazione di una specifica detrazione forfetaria d’imposta sul reddito personale, articolata secondo tre fasce di reddito, entro il limite di 40.000 euro annui.

"Questa ulteriore detrazione - concludono i firmatari - , mirata a riconoscere una tutela più intensa alle donne in posizione di particolare svantaggio, territoriale o professionale, è in linea con la qualificazione di « lavoratore svantaggiato per genere » di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Trattandosi di una defiscalizzazione a beneficio esclusivo di lavoratrici non inserite nel mercato del lavoro e con scarsa probabilità statistica di rientrarvi, essa non dovrebbe comportare alcuna perdita di gettito nel breve-medio periodo, mentre comporterebbe, al contrario, un aumento del gettito particolarmente consistente quando le lavoratrici esauriscano il periodo di tassazione agevolata e restino comunque nel mercato del lavoro. Tuttavia, all’articolo 5, si è predisposta una norma di copertura finanziaria volta a fare fronte ad oneri stimati in un massimo di 250 milioni di euro annui". 

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Documenti: Il testo della proposta di legge

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