Niente diffida accertativa per malattia e maternità

Valerio Damiani Martedì, 04 Maggio 2021
I chiarimenti in un documento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. La mancata anticipazione dal datore di lavoro di prestazioni previdenziali a carico dell'INPS non può essere oggetto di diffida accertativa da parte degli ispettori.
L'indennità di malattia e di maternità non possono formare oggetto di diffida accertativa da parte dell'ispettore del lavoro. Queste prestazioni, infatti, sono erogate dal datore di lavoro per conto dell'INPS e, pertanto, il loro mancato pagamento non rientra tra i crediti compresi nella procedura. Lo spiega l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota prot. n. 685/2021, con cui risponde ad una serie di quesiti circa il perimetro di applicazione della difficda accertativa dopo la riforma dello scorso anno.

Lo strumento, come noto, viene utilizzato ove nel corso di un'ispezione emergano crediti patrimoniali a favore dei lavoratori (es. mancato pagamento delle retribuzioni). In tal caso l'ispettore intima al datore di lavoro di erogare il credito accertato entro un certo termine, decorso inutilmente il quale la diffida diventa automaticamente «titolo esecutivo».

Malattia e maternità

Un primo chiarimento riguarda la possibilità di comprendere tra i crediti oggetto di diffida le indennità di maternità e di malattia spettanti ai lavoratori dipendenti. L'Inl spiega, a tal riguardo, che la competenza a erogare le prestazioni economiche per malattia e maternità è attribuita all'Inps, anche se la materiale dazione a favore dei lavoratori avviene a cura del datore di lavoro.

Essendo, tuttavia, un'operazione di mera anticipazione per conto dell'Inps (il datore di lavoro, infatti, recupera le somme anticipate mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS) il debitore effettivo è l'Inps e non il datore di lavoro. Pertanto ove l'ispettore accerti la mancata erogazione delle indennità di malattia e maternità, sarà l'Inps a dover procedere con il pagamento diretto delle stesse a favore del lavoratore. Ciò è sufficiente, spiega l'Inl, ad escludere tali crediti dalla diffida accertativa ad eccezione delle sole eventuali integrazioni a carico del datore di lavoro (se previste dal Ccnl applicato in azienda). Resta fermo che il datore di lavoro andrà incontro a sanzioni, anche a carattere penale se ha operato l'indebito conguaglio delle indennità.

Appalto/somministrazione fraudolenta

Il secondo chiarimento riguarda a chi va notificata la diffida accertativa in presenza di appalto o di somministrazione fraudolenta. In queste ipotesi, spiega l'Inl, l'ispettore deve adottare una «prescrizione obbligatoria», al fine di far cessare la condotta antigiuridica mediante l'assunzione dei lavoratori da parte dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto. La «diffida accertativa» può essere adottata sia nei confronti del committente/utilizzatore sia nei confronti dell'appaltatore, utilizzando quale parametro di riferimento il Ccnl applicato dal primo.

Subappalto

Infine nei casi di subappalto la diffida accertativa sui crediti dei dipendenti del subappaltatore va notificata solo all'appaltatore e non anche al committente principale. Ciò in quanto la normativa limita l'ambito di applicazione della diffida accertativa al solo soggetto che «direttamente» utilizza la prestazione lavorativa. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di sub-appalto, la diffida va adottata nei confronti dell'utilizzatore delle prestazioni (appaltatore) e del datore di lavoro/subappaltatore. Non va adottata anche nei confronti del committente in via principale, il quale però resta soggetto alla «responsabilità solidale» (ai sensi dell'art. 29, comma 2, del dlgs n. 276/2003).

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