Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se i giornalisti dipendenti hanno diritto a chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro sino i 70 anni di età come previsto dall'articolo 24 comma 4 del decreto legge 201/2011, la cosiddetta riforma Fornero. Kamsin La richiesta arriva all'indomani delle difficoltà dei Tribunali nella definizione di un orientamento univoco circa la possibilità in capo al lavoratore di ottenere la prosecuzione del rapporto lavorativo sino a 70 anni di età. Il contrasto è relativo alla circostanza se il lavoratore ha un diritto soggettivo a chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 70 anni, indipendentemente dalla volontà del datore, oppure se debba sussistere anche il consenso del datore di lavoro.

La vicenda nel caso dei giornalisti, peraltro, dovrebbe offrire l'opportunità di chiarire se l'incentivazione del rapporto di lavoro fino a 70 anni debba essere riconosciuta nel solo sistema contributivo oppure riguardi anche i lavoratori nel sistema misto e retributivo.

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Per via delle tante deroghe alla Riforma Fornero resta ancora attuale il sistema delle quote per la pensione di anzianità prevista dalla disciplina previdenziale in vigore sino al 31 Dicembre 2011.

Kamsin Nonostante l'introduzione della Riforma Fornero dal 1° Gennaio 2012, provvedimento che ha di fatto abolito la pensione di anzianità, moltissimi lavoratori continuano ad avere necessità di mantenere un occhio rivolto alla vecchia disciplina pensionistica. Ciò per via delle tante deroghe previste al Dl 201/2011 che consentono a diversi lavoratori la possibilità di fruire, per l'appunto, delle vecchie regole previdenziali. Sono moltissimi infatti i quesiti dei lettori che chiedono come funzionava la quota 96, quella valida sino al 31 dicembre 2012, per perfezionare la pensione di anzianità. Vediamo dunque quali erano i requisiti per accedere.

La quota 96 si determina con il perfezionamento di un requisito anagrafico minimo di almeno 60 anni di età ed uno contributivo di almeno 35 anni di contribuzione. Nei fatti la quota 96 si può raggiungere o con 60 anni e 36 di contributi oppure con 61 anni e 35 anni di contributi. Ma possono essere fatte valere anche le frazioni di quota. Cioè è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e mezzo di contributi. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età. I requisiti sono validi per i lavoratori dipendenti (del settore privato o pubblico), quindi non per gli autonomi, e vanno perfezionati nel periodo temporale intercorrente tra il 1.1.2011 al 31.12.2012. Dal 2013 e sino al 2015 scatta infatti la quota 97,3 con un minimo di ben 61 anni e 3 mesi di età.

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Chi deve tenere sotto occhio la quota 96 - Con l'abolizione della pensione di anzianità la quota 96 è andata in soffitta ed è stata sostituita dalla pensione anticipata. Ma, come si diceva all'inizio dell'articolo, alcuni lavoratori devono tenere ben presente la vecchia normativa. Chi sono? Prima di tutto i lavoratori salvaguardati o potenziali tali. Infatti, per effetto delle tante deroghe alla Riforma Fornero (da ultimo quella in materia di sesta salvaguardia), le vecchie regole vengono, a talune condizioni, fatte "rivivere" in via eccezionale. Con la sesta salvaguardia, ad esempio, si stabilisce che coloro che, con la vecchia normativa pensionistica, avrebbero avuto l'apertura della finestra entro il 6.1.2016 possono, nei limiti delle risorse disponibili e dei profili di tutela ivi previsti, andare in pensione in deroga alla Riforma Fornero. Ecco dunque che un soggetto che ha maturato la quota 96 nel 2012 (e che avrebbe visto quindi l'apertura della finestra mobile nel 2013) potrebbe presentare istanza per l'ammissione al beneficio.

In secondo luogo i lavoratori dipendenti del settore privato. Ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 chi ha raggiunto la quota 96 entro il 2012 potrà beneficiare del trattamento anticipato a 64 anni. Per le donne bastano anche solo 60 anni e 20 di contributi.

Anche i quota 96 della scuola devono tener ben in evidenza tali requisiti. Anche se ad oggi la deroga in loro favore non è passata, nei prossimi tempi potrebbe essere riproposta. E in tal caso se la quota 96 è stata perfezionata entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012 potrebbero essere ammessi al beneficio. Un'altra deroga è poi prevista per i prepensionamenti del pubblico impiego.

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Buongiorno,gradirei sapere; essendo nato il 30/9/1954 assunto il 1/7/1974 ed avendo aderito al fondo esuberi per il settore bancario con esodo al 30/12/2009 accompagnato per 5 anni e con data fissata per l'accesso alla pensione( comunicata dall'INPS) al 1/12/214 con 40 anni di contributi, ma poi con altra lettera differita al 1/11/2015,se ho diritto alla proroga dell'assegno per questo periodo di vacanza retributiva e se si' :( quali eventuali modalita' per richiederla. Kamsin La risposta è positiva. Il lettore può infatti beneficiare dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 ed ottenere la proroga del sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra la finestra di accesso calcolata prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge e quella risultante dall'applicazione del Dl 78/2010.

Quanto alla procedura, il Decreto ministeriale 63655/2012 (Dm 63655/2012) ed il messaggio inps 1648/2012 hanno indicato che i lavoratori, per accedere al beneficio in questione, dovranno effettuare domanda di pensione in occasione dell'apertura della finestra originaria indicando di voler fruire dei benefici di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. In tal modo il lettore potrà beneficiare automaticamente della proroga dell'assegno nel momento in cui verrà pubblicato il decreto relativo alla sua annualità.

Si avvisa, tuttavia, che la pubblicazione dei decreti in parola avviene, per spiacevole consuetudine governativa, con ritardo rispetto alla reale insorgenza del diritto e, pertanto, bisogna mettere in conto comunque un periodo di vuoto economico prima dell'effettiva elargizione delle somme spettanti.

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Una disposizione eccezionale della Riforma Fornero del 2011 consente ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato la quota 96 entro il 2012 di accedere al trattamento anticipato a 64 anni. 

Kamsin La riforma Fornero del 2011 ha previsto alcune deroghe in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta della disposizione contenuta nell'articolo 24, comma-15 bis del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 in cui si prevede che, in via eccezionale, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritti all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento anticipato al compimento di 64 anni di età in deroga alle nuove norme introdotte dalla Riforma Fornero. Per fruire della norma gli interessati devono aver raggiunto almeno 60 anni di età e 35 di contributi ed il contestuale perfezionamento della quota 96 (con le eventuali frazioni di anno) entro il 31 dicembre 2012. 

Per le lavoratrici dipendenti del settore privato i requisiti possono anche essere raggiunti con 60 anni di età e 20 di contributi sempre entro il 31.12.2012. 

Il vantaggio consiste dunque in un anticipo della pensione di circa 2 anni rispetto ai nuovi requisiti per il trattamento di vecchiaia come individuati dalla riforma Fornero, che come è noto, sono pari a 66 anni.

L'Inps ha di recente precisato che la normativa in questione è fruibile però solo dai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente. Pertanto i lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e risultino inoccupati alla data del 28 dicembre 2011 sono esclusi dal beneficio. Così come restano esclusi i lavoratori del settore pubblico (ed linea generale tutti gli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap indipendentemente dal tipo di lavoro svolto alla data del 28.12.2011; messaggio Inps 219/2013).

Nessuna perdita del beneficio invece nel caso in cui l'interessato a tale data avesse una sospensione del rapporto di lavoro (come ad esempio la cassa integrazione guadagni); ammessa anche dall'Inps la possibilità che il soggetto passi nella gestione autonoma o in altra categoria successivamente al 28 dicembre 2011. Quel che conta, secondo quanto precisato dall'Inps, è che alla data del 28.12.2011 il lavoratore avesse lo status di "lavoratore dipendente del settore privato". 

Però, nel caso in cui il lavoratore utilizzi contribuzione accreditata nella gestione autonoma, questi dovrà perfezionare i requisiti (piu' elevati) vigenti in tale gestione.

La Stima di Vita - Anche il requisito anagrafico di 64 anni si adegua la stima di vita Istat. Pertanto dal 2013 la pensione potrà essere conseguita in realtà a 64 anni 3 mesi e dal 2016 a 64 anni 7 mesi di età anagrafica. Per quanto riguarda il regime delle decorrenze anche questi lavoratori hanno ottenuto la disapplicazione della finestra mobile di accesso, quindi la decorrenza della prestazione pensionistica avverrà il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito.

Per il momento i lavoratori del settore pubblico, come già detto, sono rimasti esclusi dal beneficio. Diversi progetti di legge tuttavia premono affinchè la normativa sia estesa anche in loro favore.

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Una circolare del Ministero del lavoro e/o dell'Inps indicheranno le modalità di presentazione delle istanze dei lavoratori che intendono avvalersi dei benefici in materia di sesta salvaguardia.

Kamsin Legge 147/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre entrerà formalmente vigore il 6 novembre 2014. Da quella data pertanto partirà il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori, che avranno quindi tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.

Nei prossimi giorni una Circolare dell'INPS e/o del Ministero del Lavoro preciseranno le modalità di presentazione delle istanze di accesso tenendo conto che il comma 4 dell'articolo 2 della legge in parola prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.

È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro. 

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e dovrà provvedere altresì a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata, i dati raccolti a seguito delle attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. La legge prevede inoltre che sulla base dei dati di monitoraggio effettuati dall'Inps, il ministro del Lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine alla attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di coloro che sono stati salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

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