Riforma Pensioni, nella sanità il pensionamento d'ufficio scatta a 65 anni

Mercoledì, 03 Settembre 2014
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non potrà avvenire prima del perfezionamento dei 65 anni nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario.

Kamsin Con il disco verde definitivo alla Riforma della Pubblica Amministrazione (Dl 90/2014) è stata resa strutturale la facoltà per le Pa di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva, vale a dire i requisiti contributivi per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini). La facoltà può essere esercitata allo scoccare del 62° anno di età. Non prima. Anche perchè ciò avrebbe comportato una penalizzazione.

Per attivare l'istituto in questione la legge prescrive inoltre che la decisione della Pa deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi. E deve avvenire con un preavviso di sei mesi.

La risoluzione del rapporto può essere esercitata anche verso i dirigenti medici. L'articolo 1 del Dl 90/2014 ha infatti espressamente esteso la facoltà in oggetto anche nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario con la previsione, tuttavia di un'età minima piu' elevata rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti: 65 anni invece di 62. Con la precisazione inoltre, che tale facoltà non può essere esercitata nei confronti dei responsabili di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale (cioè i primari).

A ben vedere si tratta di un istituto che non sarà utilizzato di frequente dato che l'età minima per la risoluzione del rapporto, i 65 anni, coincide di regola (salvo il caso del trattenimento sino a 70 anni di cui si dirà a breve) proprio con il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Il trattenimento sino a 70 anni - Il Dl 90/2014 non ha modificato le regole per il trattenimento in servizio previsto dall'articolo 22 della legge 183/2010. Come si ricorderà l'articolo in questione, nel modificare il comma 1 dell’articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, ha precisato che ”il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del 65° anno di età ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età”.

Quindi il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale resta suddiviso - anche dopo il Dl 90/2014 - in due diverse fattispecie alternative: al compimento del 65° anno di età ovvero al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.  Ove l’interessato chieda l’applicazione del trattenimento fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo e sempre nel limite di 70 anni di età, le Amministrazioni o enti datori di lavoro possono collocare a riposo d’ufficio gli interessati solo qualora gli stessi abbiano svolto quaranta anni di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.

Il trattenimento in oggetto viene concesso a condizione che ciò non comporti un aumento del numero dei dirigenti in servizio. Nella nozione di servizio effettivo sono da ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato (quindi con l'inclusione della contribuzione derivante dal servizio militare). Esclusi invece gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi.

In definitiva con il Dl 90/2014 il trattenimento in servizio in questione potrà essere "compresso" nei confronti dei soli dirigenti medici e del ruolo sanitario: la Pa infatti al raggiungimento del 65° anno può discrezionalmente, a condizione che sia stato maturato un diritto a pensione anticipata, risolvere il rapporto di lavoro e non concedere il trattenimento.

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