Il Part Time non consente di andare in pensione con 15 anni di contributi

Valerio Damiani Mercoledì, 21 Marzo 2018
I Giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato la domanda di pensionamento di un lavoratore part-time che chiedeva il beneficio della cd. Deroga Amato.
Il lavoro part-time non consente di rientrare nelle cd. Deroghe Amato e, quindi, di pensionarsi all'età di vecchiaia con un requisito contributivo ridotto di almeno 15 anni anzichè 20 come fissato dal Dlgs 503/1992.  Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 4442 del 23 Febbraio 2018 in cui i giudici del Supremo Collegio erano stati chiamati a valutare la legittimità dell'operato dell'Inps circa il rigetto di una domanda di pensione di vecchiaia di un lavoratore impegnato per diversi anni in attività lavorative a tempo parziale. 

La questione

Il lavoratore invocava l'applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. b) d.lgs. 503/1992 che prevede la possibilità per i soggetti assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 di guadagnare la pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi a condizione di poter vantare almeno 25 anni di assicurazione IVS e di essere stati occupati per almeno 10 anni per periodi di tempo inferiori a 52 settimane l'anno. (Qui i dettagli). L'interessato riteneva raggiunto questo requisito sulla base del fatto che da diversi anni lavorava in regime di part-time e, pertanto, risultava occupato per meno di 52 settimane ogni anno; come peraltro si evinceva dall'estratto conto contributivo dell'Inps nel quale era stata ridotta sia l'anzianità ai fini del diritto che ai fini della misura della pensione. Proprio a causa del rapporto di lavoro-part time.

La decisione

La Cassazione ha, tuttavia, ribaltato le sentenze delle Corti di Merito che avevano dato ragione al lavoratore. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, la predetta ipotesi derogatoria riguarda esclusivamente le attività lavorative che non coprono, in termini di durata, l'intero anno solare e, pertanto, non potevano far maturare la maggiore contribuzione richiesta dal decreto legislativo n.503/1992. Come già indicato in diverse sentenze del Supremo Collegio in questi ultimi anni (cfr: Cass. Civ. 26753/2016; Cass. Civ. 10510/2012) , pertanto, non possono godere del beneficio le attività di lavoro domestico o familiare, a domicilio, a intermittenza, in regime di part-time perchè queste attività vengono prestate per l'intero anno. Ed è irrilevante la circostanza che, ai fini pensionistici, tali attività producano, per effetto del basso stipendio, la contrazione dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici al di sotto delle 52 settimane l'anno. "La portata e il contenuto della disposizione - dichiarano i giudici - fanno chiaramente riferimento all'intento del legislatore di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, possano anch'essi far valere una minore contribuzione". 

"Il più favorevole regime contributivo - concludono i giudici -  è, pertanto, conservato e fatto salvo, dal legislatore della riforma previdenziale del 1992, a protezione di alcune categorie deboli di lavoratori subordinati che non possono far valere la contribuzione annua per l'intero anno solare per essere stati occupati per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane, come del resto emerge dal citato criterio di delega al quale il legislatore delegato si è informato". In sostanza la disposizione di cui all'articolo dell'art. 2, comma 3, lett. b) d.lgs. 503/1992 riguarda esclusivamente i lavoratori impiegati nell'agricoltura o in attività stagionali con contratti annualmente rinnovati per periodi inferiori l'anno e che, pertanto, non possono far integrare una durata del rapporto di 52 settimane. A parte questa limitata casistica non è possibile alcuna estensione analogica. 



Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati