Anche i contributi versati nella Gestione Separata dell’Inps possono essere ricongiunti presso le altre gestioni previdenziali pubbliche (INPS) o private (Casse Professionali). Sia in entrata che in uscita. Lo rende noto il Ministero del Lavoro in un comunicato diffuso sul sito Istituzionale in cui spiega che l’operazione, sino ad oggi esclusa, si aggiunge ai già noti istituti del cumulo, alla totalizzazione e al computo nella gestione separata.
La giurisprudenza di legittimità aveva già riconosciuto tale facoltà ai professionisti dal 2019 non ravvisando alcun passaggio nelle leggi n. 29/79 e 45/90 che la escludeva. L’Inps, invece, non l’ha mai consentita posto che sarebbe stato impossibile trasferire nella Gestione contribuzioni anteriori al 1996, anno di esordio della Gestione (ancora oggi, per esempio, non è possibile riscattare una laurea anteriore al 1996). Del resto nella Gestione Separata il calcolo è interamente con il sistema contributivo, mentre le altre Casse, pubbliche o private che siano, hanno ancora una quota calcolata con il sistema retributivo.
La novella
Il Ministero spiega che sarà, quindi, possibile ricongiungere i contributi:
- verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali;
- dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.
In concreto, i periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente.
Nelle more della diffusione di una Circolare da parte dell’Inps si può intuire che la facoltà coinvolgerà sia i professionisti con partita IVA sia i collaboratori coordinati e continuativi. Per i lavoratori che versano l’aliquota ridotta (24%) l’Inps dovrà chiarire come regolarsi per i periodi assicurativi coincidenti con quelli accreditati nelle altre gestioni obbligatorie. E sarà esclusa per i titolari di pensione diretta.
Sicuramente, inoltre, i periodi assicurativi anteriori al 1996 se accentrati nella Gestione saranno calcolati con il sistema contributivo analogamente al computo nella gestione separata.
I vantaggi
I contributi nella gestione separata dell’Inps già si possono valorizzare con il cumulo di cui alla legge n. 228/2012 o al D.lgs n. 184/1997 (per i contributivi puri o per gli optanti), con la totalizzazione nazionale (D.lgs n. 42/2006) o ancora con il computo di cui al Dm 282/1996. E in ogni caso i contributi rimasti possono dare luogo ad una pensione supplementare all’età di vecchiaia (67 anni). Istituti tutti gratuiti a differenza di quanto avverrebbe con la ricongiunzione (salvo, ovviamente, il valore della contribuzione trasferita non sia in grado di abbattere l’onere).
In realtà, quindi, l’apertura non ha un grande appeal se non in specifiche e tassative casistiche. Un’ipotesi che sovviene è quella, per un lavoratore iscritto all’INPGI2, di accentrare gratuitamente (ex art. 6 del D.lgs 42/2006) i contributi dalla Gestione Separata Inps in modo da profittare della minore età pensionabile (63 anni e 20 anni di cbt) prevista dalla gestione INPGI2 e godere peraltro della rivalutazione del 4,5% dei montanti trasferiti (ben superiore a quella garantita dal tasso di capitalizzazione se i contributi restassero nella Gestione Separata Inps). Ipotesi simili potrebbero interessare anche gli iscritti presso altre casse professionali che, in talune ipotesi, hanno diritto alla ricongiunzione contributiva gratuita.













