Niente defiscalizzazione della pensione per l'ex dipendente pubblico che si trasferisce all'estero

Vittorio Spinelli Lunedì, 04 Maggio 2020
Per la Corte di Giustizia Europea è legittimo il diverso trattamento fiscale riservato agli ex dipendenti pubblici che si trasferiscono fuori dall'Italia dopo il pensionamento. 
La disparità di trattamento fiscale prevista nella Convenzione Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni tra pensionati italiani, ex dipendenti del settore privato e del settore pubblico, che si trasferiscono nel paese iberico non costituisce una violazione dei principi di libera circolazione in Ue. Pertanto la diversità di trattamento è legittima ai sensi dell'ordinamento comunitario. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea lo scorso 30 aprile nelle sentenze a cause riunite C-168/19 e C-169/19 che hanno visto protagonisti due pensionati italiani contro l'Inps.

La questione

Il caso riguardava due pensionati italiani, ex impiegati del settore pubblico che hanno chiesto nel 2015, dopo aver trasferito la residenza in Portogallo, la defiscalizzazione della pensione corrisposta dall'INPS, in applicazione della convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni, in modo da poter godere delle agevolazioni fiscali offerte dal Portogallo. L’INPS ha respinto le loro domande, ritenendo che tale normativa si applichi unicamente ai pensionati italiani del settore privato che abbiano trasferito la loro residenza in Portogallo nonché ai pensionati italiani del settore pubblico i quali, oltre ad aver trasferito la loro residenza in Portogallo, abbiano anche acquisito la cittadinanza portoghese. I due pensionati hanno fatto, quindi, ricorso alla Corte dei Conti della Regione Puglia che a sua volta ha rimesso la questione alla Corte di giustizia UE chiedendo di pronunciarsi circa il fatto se il regime tributario italiano derivante dalla convenzione costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei pensionati italiani del settore pubblico e una discriminazione in base alla cittadinanza.

Nei dettagli, la Corte accusa la convenzione italo-portoghese di istituire una manifesta disparità di trattamento, tra pensionati italiani del settore privato e del settore pubblico residenti in Portogallo, in quanto i primi beneficerebbero indirettamente di un trattamento fiscale molto più vantaggioso dei secondi, circostanza che costituirebbe anche un ostacolo alla libertà di circolazione garantita a tutti cittadini dell'Ue. In secondo luogo il giudice rileva che la disparità di trattamento fiscale delle pensioni di cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza in Portogallo, secondo che si tratti di ex impiegati pubblici o di ex dipendenti del settore privato, costituirebbe discriminazione basata sulla cittadinanza, vietata dal diritto Ue, dal momento che, per poter essere soggetti a imposizione in Portogallo (agevolata), il requisito di residenza basterebbe ai secondi, laddove i primi dovrebbero in più acquisire la cittadinanza portoghese.

La decisione

La Corte ha respinto le doglianze dei pensionati ribadendo che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria (Cfr: Sentenze della Corte del 19 novembre 2015 nella causa C-241/14, Bukovansky; del 12 maggio 1998 nella causa C-336/96) ,gli Stati membri sono liberi, nel quadro di convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, di stabilire i criteri di ripartizione tra loro della competenza fiscale; i trattati non hanno, invece, lo scopo di garantire che l’imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato. Conseguentemente, spiega la Corte UE, gli Stati membri, segnatamente, possono ripartire la competenza tributaria sulla base di criteri quali lo Stato pagatore o la cittadinanza. 

In questo quadro giuridico la Corte conclude che la disparità di trattamento subita dai due pensionati "discende dalla ripartizione del potere impositivo tra l’Italia e il Portogallo nonché dalle disparità esistenti tra i regimi tributari degli Stati membri" e, pertanto, "non determina una violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione".

La vicenda è significativa in quanto attualmente sono solo quattro e tutti extracomunitari (Tunisia, Australia, Cile e Senegal) i paesi esteri presso cui il pensionato italiano, ex dipendente pubblico, in virtù delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali può ricevere la pensione al lordo del prelievo fiscale Irpef con il solo trasferimento della residenza. La Corte Ue ha in sostanza confermato il quadro giuridico attuale.

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