Come noto l’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, consente a chiunque abbia conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato di corrispondere all’INPS quanto dovuto a titolo di oneri previdenziali, per l’intero periodo di durata legale del corso di studi. Allo stato attuale, il costo di una simile operazione varia in ragione del regime previdenziale in cui è inquadrato il richiedente all’atto di presentazione della relativa istanza, con la conseguenza che, il più delle volte, gli aventi diritto preferiscono non richiedere il suddetto beneficio a causa dell’eccessivo costo dell’operazione. "È evidente, però, che favorire il ricorso a un simile beneficio, rendendolo meno oneroso, consentirebbe di agevolare il collocamento a riposo dei soggetti che abbiano quasi maturato il requisito temporale richiesto, con ricadute dirette sull’occupazione, soprattutto giovanile, nonché sul flusso di cassa dell’ente previdenziale" si legge nel testo della proposta di legge. I firmatari propongono, pertanto, una modifica, al fine di consentire a tutti i giovani, per i quali i tempi di accesso al mercato del lavoro hanno subìto un netto slittamento in avanti nel tempo, una più agevole maturazione del requisito contributivo utile per ottenere la liquidazione dell’assegno previdenziale.
Nello specifico la Pdl propone tre interventi normativi con riferimento al riscatto della laurea dei giovani da valutare con il sistema contributivo: a) per i nati dopo il 1980 che hanno un reddito imponibile annuo inferiore a 15.000 euro, il riscatto gratuito del primo anno e, per ciascuno degli anni successivi, la possibilità di riscatto a fronte del versamento di un contributo pari a quello stabilito per i soggetti inoccupati (cioè moltiplicando il minimale per l'accredito di un anno di contributi nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi per l'aliquota di computo prevista nella gestione in cui si esercita il riscatto); b) per i soggetti non in possesso del predetto requisito anagrafico, la facoltà di chiedere il riscatto a fronte del versamento, per ogni anno, di un contributo pari a quello stabilito per i soggetti inoccupati ovvero di quello calcolato avuto riguardo al proprio reddito attuale; c) per i nuovi immatricolati, la possibilità di versare annualmente, insieme alle tasse universitarie, un’anticipazione pari al 50 per cento dell’onere contributivo stabilito per i soggetti inoccupati.
L'obiettivo della proposta è rendere il sistema di riscatto degli anni di laurea più equilibrato e conforme al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione scrivono i firmatari nella Pdl": infatti, da un lato si consente ai soggetti prossimi al raggiungimento dell’età pensionabile di riscattare gli anni in questione ad un costo netta- mente inferiore rispetto a quello attuale; dall’altro lato, si prevede, in favore dei nati dopo il 1980, una compensazione, seppur minima, costituita dall’esenzione per il primo anno di corso di studi, per non aver avuto la possibilità di accedere in maniera agevole e in tempi relativamente brevi al mercato del lavoro, peraltro ormai caratterizzato da una forte precarietà.
Documenti: Il testo della PDL 625