Pensioni

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L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.

Kamsin La riforma Monti Fornero ha previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1 % per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

La penalizzazione non opera sull'intero trattamento di pensione ma solo sulla eventuale quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 2011. Quindi le prestazioni calcolate con il sistema contributivo (dal 1° gennaio 1996) e nella gestione separata non vengono comunque interessate dalla penalizzazione. Successivamente, il "decreto mille proroghe" del 2012 ha disposto la sospensione della penalizzazione per i soggetti che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Tale sospensione opera, però, a condizione che l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento sia maturata considerando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro", a cui il legislatore ha esplicitamente assimilato solo i seguenti periodi di contribuzione figurativa: il congedo di maternità, il servizio militare, la malattia e infortunio e la cassa integrazione guadagni ordinaria.

La materia è stata, poi, ulteriormente modificata nel 2013 con due provvedimenti che hanno incluso tra i periodi assimilabili alla prestazione effettiva di lavoro quindi utili a evitare la penalizzazione  anche le assenze dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 in favore del lavoratore disabile grave o di un suo familiare.

Da ultimo, con la legge di Stabilità 2015, il Parlamento è di nuovo intervenuto prevedendo uno stop generale alla penalizzazione con effetto sulle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturino i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.

In altri termini, la penalizzazione per le pensioni anticipate con decorrenza da gennaio 2015 è in ogni caso esclusa, indipendentemente dalla qualità della contribuzione con cui si raggiunge il diritto. L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.

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A cura del Patronato Acli

Finirà davanti al Tar del Lazio, con una class action il nodo dell'«opzione donna». Si tratta della possibilità concessa dalla legge 243 del 2004 per le donne con almeno 57 anni d'età e 35 anni di contributi di andare in pensione ma con l'assegno calcolato con il sistema contributivo.

Kamsin Parte la class action per ottenere la pensione a 57 anni. Il Comitato guidato da Daniella Maroni ha dato ufficialmente il via libera alla raccolta delle firme per la promozione del ricorso innanzi al Tar del Lazio contro l'Inps volto ad ottenere la revoca o la modifica delle Circolari Inps 35 e 37 del 14 marzo 2012 che impediscono alle lavoratrici che maturano i requisiti nel 2015 di accedere alla cd. opzione donna. 

L'Inps è intervenuta il 2 dicembre scorso con un messaggio interno ai propri uffici (messaggio inps 9304/2014) con il quale ha riaperto i termini per la domanda in attesa di ricevere istruzioni dai ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia), che non risulta siano ancora arrivate. In sostanza gli sportelli lnps devono continuare ad accettare le domande anche nel 2015, ma non si sa se esse poi verranno accolte. Il comitato opzione donna ha ritenuto insufficiente il messaggio Inps e ha quindi deciso di avviare il ricorso collettivo, che, una volta raccolte tutte le adesioni, sarà depositato al Tribunale amministrativo del Lazio.

Per l'avvio dell'azione giudiziaria, guidata dagli avvocati Maestri e Sacco, è richiesto il raggiungimento di un numero minimo di adesioni pari a 200 ricorrenti ed il pagamento di un contributo di 300 euro (quota che ricomprende tutte le tasse e le spese). Il contributo - scrivono dal Comitato - dovrà essere versata esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato alla class action di cui saranno comunicate le coordinate a partire dal 16 febbraio.

Per partecipare le aderenti devono altresì stampare ed inviare agli avvocati che seguono la causa un mandato difensivo (un fac-simile è qui disponibile). La firma del mandato deve essere autenticata, precisano dal Comitato, innanzi al pubblico ufficiale dell'anagrafe del Comune di residenza, ad un notaio, o presso gli studi degli avvocati Sacco e Maestri. Il mandato originale deve essere quindi spedito ai legali per posta o consegnato agli avvocati in occasione della sottoscrizione. I legali hanno dato disponibilità anche ad organizzare trasferte in altre città per raccogliere le adesioni delle lavoratrici che non riuscissero ad ottenere l'autenticazione della firma presso il Comune o presso un notaio. 

Al mandato occorre sempre allegare una fotocopia della carta di identità, del codice fiscale e della distinta del bonifico effettuato (anche quando viene consegnato personalmente presso lo studio dei legali).

I tempi del ricorso. L'obiettivo del Comitato è di raggiungere la soglia minima di adesioni e di notificare e depositare il ricorso collettivo entro il 31 Marzo 2015 presso il Tar del Lazio. Una volta depositato il ricorso, il TAR dovrà fissare l'udienza d'ufficio in una data compresa tra il 90mo e il 120mo giorno dal deposito. Pertanto, ricordano dal Comitato, già entro l'estate il Tar potrebbe, se non ci saranno intoppi, esprimersi sul ricorso.

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L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.

Kamsin Il recente Decreto 16 Dicembre 2014 ha ufficialmente fissato in 4 mesi l'incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Almeno. L'incremento tuttavia non interessa solo i lavoratori che accedono alla pensione con le regole individuate dalla Riforma Fornero del 2011 ma anche quei lavoratori che, sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero.  

Si tratta dei 170mila esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato ben sei provvedimenti legislativi ad hoc per dargli la pensione con le precedenti regole, l'ultimo con la legge 147/2014. Restando, eccezionalmente, in vigore nei loro confronti la disciplina ante-fornero appare utile riassumere le regole di pensionamento.

La maggior parte dei lavoratori salvaguardati consegue la pensione attraverso la pensione di anzianità con il sistema delle quote o con i vecchi 40 anni di contributi.

Pensione Anzianità con Quote -  Ebbene, come si evince dalle tabelle, se sino al 31 Dicembre 2015 questi lavoratori possono accedere con 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 (con almeno 35 anni di contributi), dal 2016 serviranno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di 97,6 (e sempre un minimo di 35 anni di contributi). Va peggio per gli autonomi per i quali si passa da 62 anni e 3 mesi a 62 anni e 7 mesi ed un quorum di 98,6.

Per questi lavoratori restano sempre in vigore le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

Pensione Anzianità con 40 anni - L'adeguamento, invece, non interessa coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con i vecchi 40 anni di contributi. Come indicato nel messaggio inps 20600/2012 il requisito contributivo in parola non si adegua alla speranza di vita e, pertanto, nulla cambia rispetto al triennio 2013-2015. Per questi lavoratori restano tuttavia in vigore finestre mobili un pò piu' lunghe: 15 mesi per i dipendenti e 21 per gli autonomi. 

Pensione Vecchiaia - In via residuale si riassumono anche i requisiti per la pensione di vecchiaia. Sino al 31 Dicembre 2015 per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego bastano 65 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 il requisito anagrafico passa a 65 anni e 7 mesi. Piu' ripido invece l'incremento per le lavoratrici private. Secondo la vecchia normativa sino al 31 Dicembre 2014 bastavano 60 anni e 4 mesi che diventano, per effetto della legge 111/2011, 60 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2015 e schizzano, considerando anche la stima di vita di 4 mesi, a 61 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2016.

Anche in tale ipotesi restano le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

I salvaguardati interessati. L'adeguamento tuttavia interesserà concretamente solo i lavoratori nei profili di tutela che non prevedono il termine di decorrenza della prestazione del 6 gennaio 2016 (legge 147/2014) ai fini della fruizione della salvaguardia. Si pensi soprattutto ai lavoratori nei fondi di solidarietà di settore o a coloro in mobilità. Negli altri profili (es. prosecutori volontari, cessati dal servizio, in congedo, eccetera), invece, per centrare la decorrenza del 6 gennaio 2016 è necessario che i requisiti anagrafici siano perfezionati entro il 31 Dicembre 2014, prima dello scatto dell'ADV. Nei loro confronti, quindi, la stima di vita non può produrre effetti.

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"Sarà interlocutore autorevole del sindacato sui temi della previdenza, della tutela delle prestazioni sociali ed assistenziali dei lavoratori e dei pensionati italiani" sottolinea il Segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan

Kamsin Congratulazioni e auguri di buon lavoro al professore Tito Boeri, che si e' insediato in questo giorni alla Presidenza dell'Inps". Lo sottolinea il Segretario Generale della Cisl. Annamaria Furlan.
" Il professore Tito Boeri, non solo per la sua riconosciuta competenza in materia economica, ma anche per il suo bagaglio culturale e le sue doti professionali, sarà certamente per la Cisl e per tutto il sindacato un interlocutore autorevole sui temi della previdenza, della tutela delle prestazioni sociali ed assistenziali dei lavoratori e dei pensionati italiani, nel quadro di una riforma equilibrata della governance che salvaguardi il ruolo di indirizzo e controllo delle parti sociali negli istituti di previdenza del nostro paese".

Nel frattempo da domani, scaduta anche la prorogatio, l'lnps è senza direttore generale. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, non ha infatti sciolto il nodo circa la conferma dell'attuale capo della tecno-struttura, Mauro Nori, oppure la scelta di un altro manager. Formalmente si aspetta la proposta del nuovo presidente, Tito Boeri. ln realtà, valutazioni sono in corso tra Palazzo Cingi e il Lavoro. Si è sbloccata, invece, l'altra nomina, quella del direttore generale dell'inail Giuseppe Lucibello, che è stato confermato, ma con una sorta di clausola di dissolvenza legata alla riforma della governance allo studio sia per Inps sia per Inail.

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Se il Governo non blocca l’aumento dei contributi previdenziali delle Partite Iva, in attesa della riforma piu’ complessiva del settore promessa da Renzi, compie un errore nei confronti di questi lavoratori autonomi, la gran parte dei quali e’ costituito da giovani”. Kamsin Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera.  

 “Nel dicembre 2014 – spiega Damiano – si sono aperte oltre 76.000 nuove partite IVA, con un balzo del 200% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un exploit dovuto alla scelta di mantenere il vecchio regime dei minimi, piu’ favorevole rispetto a quanto stabilito dall’attuale Governo. Una risposta chiara e inequivocabile che viene da questi lavoratori e che l’Esecutivo deve ascoltare”.  

 “Il Premier – continua il presidente della Commissione Lavoro – scelga la strada della saggezza e dia un segnale immediato accogliendo gli emendamenti presentati da tutti i partiti al Milleproroghe che si propongono di bloccare, intanto, l’attuale aliquota previdenziale al 27%”.    “Il Governo pare intenzionato a prorogare per un anno, agli under 35, il vecchio regime che prevedeva una aliquota del 5%: un segnale, ma ancora troppo timido e che per questo deve essere accompagnato dal blocco dei contributi”, conclude Cesare Damiano.

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Una nota del ministero dell'Istruzione e della Ricerca comunica le modalità di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale docente destinatario della sesta salvaguardia.

Kamsin Il Miur ha sciolto questa settimana la riserva circa il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio da parte del personale docente e Ata della scuola che aveva presentato domanda alla DTL per l'inserimento nella cd. sesta salvaguardia in quanto fruitore dei permessi e dei congedi per l'assistenza ai disabili nel corso del 2011.

Come si ricorderà il Miur aveva rimandato ad ulteriori istruzioni la presentazione della domanda di cessazione (la data standard era il 17 Gennaio 2014). Ebbene la nota 4441 del 9 febbraio 2015 del Miur  ha indicato che il personale in parola che ha ricevuto dall'Inps comunicazione di poter beneficiare delle previgenti regole pensionistiche potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 2 marzo 2015. Gli interessati possono presentare domanda di cessazione dal servizio in modalità cartacea utilizzando l'allegato diffuso con la nota; i docenti saranno collocati in pensione dal 1° Settembre 2015 previa presentazione della domanda di pensione all'Inps.

I destinatari. Si tratta, come è noto, del personale che ha maturato un diritto a pensione (di anzianità), con le vecchie regole, entro il 31 Dicembre 2014 (cioè con i 40 anni di contributi oppure  con la quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi) ed è risultato (o risulterà) incluso nella graduatoria stilata dall'Inps in funzione della data di maturazione del diritto a pensione.

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