Pensioni, Cancellato l'abbuono di 5 anni per le lavoratrici dimissionarie

Valerio Damiani Giovedì, 01 Luglio 2021
La norma risalente al testo unico di quiescenza dei lavoratori del settore statale non è più concretamente operante per via delle successive riforme previdenziali.
Alcune lavoratrici del settore statale si domandano se in caso di dimissioni dal servizio sia ancora applicabile l'articolo 42 del DPR 1092/1973 che attribuisce uno "sconto "sino ad massimo di 5 anni di contribuzione in presenza di un rapporto coniugale o con prole a carico. La disposizione, non formalmente abrogata, viene a volte vista come stratagemma per anticipare la data di pensionamento e/o aumentare la misura della pensione. La risposta, come si intuisce, è negativa nonostante alcuni tribunali hanno inizialmente dato una interpretazione diversa, poi smentita nei successivi gradi di giudizio. Pertanto è bene un chiarimento.

La norma così recita: «il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo. Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo. Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni». In sostanza la disposizione reca un abbuono sino a 5 anni di contribuzione per la dimissionaria coniugata o con prole a carico, utilizzabile solo dalla dipendente alla quale occorrano fino a 5 anni per il conseguimento del ventennio di servizio necessario per accedere alla pensione di vecchiaia.

Prima di tutto va precisato che la disposizione concretamente ha trovato applicazione sino al 31.12.1992 per poi essere superata dalla Riforma Amato (dlgs n. 503/1992). E' vero che l'articolo 2, co. 3 del dlgs n. 503/1992 ha previsto una salvaguardia nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti alla data del 31.12.1992 con l'obiettivo di garantire le più favorevoli regole a coloro che, pur potendo pensionarsi, hanno proseguito l'attività lavorativa. In definitiva il beneficio risulta applicabile esclusivamente con riferimento alle lavoratrici coniugate o con prole a carico che al 31.12.1992 avevano presentato le dimissioni dal servizio ed erano in possesso di almeno 15 anni di servizio effettivo. D'altro canto, è bene precisarlo, non può essere invocato se le dimissioni sono state presentate dopo il 31.12.1992 in quanto la salvaguardia in parola non si traduce in una sorta di ultrattività della precedente normativa per il periodo temporale successivo al mutamento delle regole. Per cui non è possibile attualmente dimettersi contando su uno sconto di cinque anni di contributi.

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