Riforma Pensioni, non tutti i trattenimenti in servizio sono revocabili

Giovedì, 11 Settembre 2014
Resta salva la facoltà per il dipendente che non ha raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di chiedere il trattenimento in servizio sino all'età di 70 anni.

Kamsin E' noto a tutti che, per effetto dell'articolo 1 del Dl 90/2014 convertito con legge 114/2014 i trattenimenti in servizio nel pubblico impiego in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi solo fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati. Dunque salta la possibilità per i dipendenti pubblici di chiedere la permanenza in servizio per un biennio dopo il compimento dell'età per il collocamento a riposo. Prima dell'introduzione della novella le Pa potevano infatti concedere la permanenza sul posto di lavoro sino all'età di 68 anni (67 anni per chi aveva raggiunto un diritto a pensione entro il 2011) ai sensi di quanto stabilito dalla Circolare della Funzione Pubblica 2/2012.

Ora i trattenimenti in servizio non potranno essere piu' concessi e chi attualmente beneficia della proroga biennale dovrà essere obbligatoriamente collocato in pensione d'ufficio dal prossimo 1° Novembre, prima della scadenza del biennio.

Ma questo principio subisce un temperamento laddove il dipendente non abbia raggiunto almeno 20 di contributi. Infatti, in tal caso, anche dopo la recente riforma, su domanda dell'interessato l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio, sino a 70 anni di quei dipendenti che non hanno ancora perfezionato il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (ovvero 20 anni di contributi). E' questo infatti quanto discende da un principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza 282 del 1991.  Nella decisione i giudici hanno infatti affermato che: "Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l 'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere (...) valenza generale".

Il principio peraltro è stato codificato anche in una norma di legge, l'articolo 509, comma 5 del Dlgs 297/1994 (che non è stato abrogato dal Dl 90/2014) per il comparto scuola. La norma, come precisato anche dalla Circolare della Funzione Pubblica 2/2012, ha valenza generale ed è dunque applicabile nei confronti di tutte le Pa.

In altri termini i lavoratori che non hanno perfezionato i 20 anni di contribuzione,  potranno, al solo fine di compiere il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, chiedere di rimanere in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età.

Riforma Pensioni, così cambia il trattenimento in servizio nella PaZedde

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