Pensioni, Ok del Miur al pensionamento anticipato dei docenti

Nicola Colapinto Mercoledì, 30 Dicembre 2015
Disco verde del Miur al prepensionamento dei lavoratori della scuola in possesso della certificazione relativa alla quarta e sesta salvaguardia.
Termini più ampi per produrre la domanda di cessazione dal servizio per il personale docente ed Afam che intende fruire della proroga dell'opzione donna contenuta nella legge di stabilità. Lo precisa la nota del Miur 41637/2015 diffusa oggi dal Dicastero di Viale Trastevere con la quale si chiariscono le ulteriori modalità per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dopo la pubblicazione della Legge di stabilità in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda l'opzione donna le lavoratrici della scuola che vanteranno 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età entro il 31 dicembre 2015 potranno produrre domanda di cessazione tramite l'applicativo Polis a partire dal 15 gennaio 2016 e sino al 15 Febbraio 2016. Il pensionamento per queste lavoratrici avverrà il prossimo 1° settembre 2016. Per le lavoratrici che invece hanno raggiunto i requisiti suddetti entro il 31 dicembre 2014 resta ferma la data del 22 Gennaio 2016 come prevista dalla Circolare dello scorso 21 Dicembre del Miur.

Si sblocca anche il pensionamento di quei lavoratori che hanno ricevuto in ritardo dall’INPS la comunicazione di avere diritto al pensionamento a partire dal 1° settembre 2015, per effetto delle salvaguardie previste dalla legge 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e dalle legge 147 del 2014 (sesta salvaguardia). Il Miur conferma che tale personale potrà accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.  La presentazione della domanda di dimissioni dal servizio dovrà essere prodotta in modalità cartacea al fine dell'inserimento al Sidi per la successiva convalida e dovrà essere rivolta agli uffici scolastici territorialiE' fatta comunque salva la possibilità per i beneficiari della salvaguardia di optare per la cessazione al 1° settembre 2016.

Ancora in stand-by invece le domande di cessazione per i lavoratori che intendono partecipare alla settima salvaguardia in quanto fruitori nel 2011 dei congedi per assistere figli con gravi disabilità con maturazione di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro il 31 dicembre 2015. Le domande, precisa il Miur, dovranno prima essere presentate alle direzioni territoriali del lavoro entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, poi dovranno essere esaminate dall'Inps.   

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