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Oltre un migliaio i dipendenti pubblici della Regione Sicilia potrebbero presentare domanda per il prepensionamento sino al 2020.

Kamsin Corsa all'uscita anticipata per i dipendenti della Regione Siciliana. Una norma contenuta nella recente Legge Finanziaria approvata dall'Assemblea Regionale agli inizi di Maggio apre le porte al pensionamento anticipato per piu' di migliaio di dipendenti pubblici sino al 2020 in barba alla Legge Fornero e alla normativa statale.

L'articolo 52 della legge regionale 9/2015 consente, infatti, ai dipendenti dell’Amministrazione regionale che, sulla base dei requisiti previdenziali vigenti prima dell'introduzione della Legge Fornero, avrebbero maturato la pensione entro il 31 dicembre 2020 di presentare domanda per il collocamento in quiescenza entro il 14 luglio 2015, cioè entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore (la legge è entrata in vigore lo scorso 15 maggio). A quel punto l'ente regionale avrà un anno di tempo dalla maturazione del diritto a pensione (con la vecchia normativa) per procedere al collocamento in quiescenza (cfr: Circolare Regionale del 25 Maggio 2015). Complessivamente si stima in poco piu' di un migliaio i lavoratori che potrebbero presentare domanda ed uscire con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti previsti per la generalità dei dipendenti pubblici. Basti pensare che per centrare l'uscita sono sufficienti nel triennio 2016-2018 61 anni e 7 mesi unitamente a 35 anni di contributi ed il quorum 97,6; oppure 40 anni di contributi.

Chi usufruirà dello scivolo anticipato dovrà mettere in conto alcune penalità sull'assegno. La Finanziaria ha infatti introdotto dei tetti al trattamento erogabile nei confronti di quei dipendenti che hanno continuato a godere, in deroga alla legge statale, di un calcolo dell'assegno particolarmente favorevole (cioè retributivo sino al 2003 e contributivo per le anzianità maturate successivamente). Nei confronti di tali lavoratori la Legge regionale ha imposto un tetto al trattamento pensionistico pari al 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni. Chi matura un diritto tra il 2017 ed il 2020 subirà invece una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale. L'applicazione della riduzione non potrà, tuttavia, superare l’85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.

Sulla normativa appena approvata rischia di attivarsi però anche un contenzioso.  La domanda per il pensionamento non presuppone, a differenza di quanto prevede la disciplina nazionale, alcuna dichiarazione di esubero da parte dell'Ente. Ed è proprio quest'ultimo passaggio ad essere finito sotto la lente d'ingrandimento dei tecnici di Palazzo Chigi che contestano tale misura osservando come, nell’avviare la fase di riduzione del personale la Regione dovrebbe procedere alla dichiarazione di esubero, indicando in partenza il numero di quanti sono i dipendenti in eccesso. Come avviene nel resto d'Italia.

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Secondo la Fondazione Studi resta ancora incerto il meccanismo di rivalutazione degli assegni nel triennio 2014-2016.

Kamsin La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro offre una prima interpretazione del decreto legge 65/2015 con il quale il Governo è intervenuto in materia di perequazione automatica delle pensioni per dare attuazione alla sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale. La Circolare ribadisce che gli assegni coinvolti sono quelli ricompresi tra i 1443 euro e i 2810 lordi al mese al 31 dicembre 2011 (anche se ci sarà una fascia di garanzia sino a 2818 euro) che vedranno complessivamente un rimborso una tantum oscillante tra 270 euro e 800 euro per il biennio 2012-2013 e qualche manciata di euro in piu' negli anni successivi.

Da un punto di vista tecnico la Circolare sottolinea che la rivalutazione viene riconosciuta agli assegni per il biennio 2012-2013 con aliquote pari al 40%, 20% e 10% (rispettivamente per gli assegni ricompresi tra 3 e 4 volte il minimo, tra 4 e 5 volte il minimo, e tra 5 e 6 volte il minimo); la rivalutazione viene inoltre determinata sull'intero trattamento e non sulle fasce (meccanismo che sarebbe stato piu' favorevole).

Restano invece dubbi sulla rivalutazione da attribuire per il biennio successivo (2014-2015) e per l'anno 2016. La Fondazione ricorda che per «questi anni è riconosciuta il 20% della rivalutazione che sarebbe spettata sulla base del sistema di calcolo garantito nel biennio precedente. Con medesima impostazione è stata operata una rivalutazione del 50 % per gli anni dal 2016 in poi». La Fondazione apre però alla possibilità che tale meccanismo possa non sostituire la rivalutazione introdotta dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013 andando piuttosto ad operare esclusivamente sugli arretrati maturati nel biennio precedente per poi esaursirsi nel 2016. Se fosse accolta tale interpretazione, quindi, l'importo delle prestazioni in pagamento non subirebbe alcuna modifica: in particolare non sarebbe riconosciuto alcun beneficio in via permanente sugli assegni nel futuro, circostanza invece paventata nei giorni scorsi dal Ministro Poletti che ha parlato di effetti strutturali per 500milioni di euro l'anno da reperire.

In realtà sul punto sarebbe utile una precisazione ufficiale da parte del Governo volta a comprendere se il nuovo strumento perequativo con efficacia retroattiva sia limitato alla modalità di calcolo degli arretrati o si estenda, come suggerisce una lettura letterale della norma, anche alla modalità di determinazione degli assegni. In tale ultimo caso i pensionati potrebbero "spuntare" un importo leggermente superiore anche per il periodo successivo al biennio 2012-2013, circostanza da escludere invece qualora si accettasse l'ipotesi proposta dalla Fondazione Studi  (qui è possibile simulare quanto dovrà essere restituito ai pensionati).

Per quanto riguarda il profilo fiscale dell'erogazione del "bonus" la Circolare conferma che le somme spettanti per gli anni 2012-2014 saranno sottoposte a tassazione separata (con aliquota quindi ricompresa tra il 23 ed il 29% a seconda della fascia dell'importo) in quanto sono considerate "arretrati". Resta da comprendere invece il regime di tassazione applicabile all’importo di competenza del 2015 in considerazione del fatto che tale importo non può essere considerato arretrato essendo erogato nel medesimo periodo di imposta.

Documenti: Circolare Fondazione Studi Numero 12/2015

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La Naspi, il nuovo ammortizzatore sociale previsto dal jobs act, diventa strutturale e durerà 24 mesi. Ad annunciare la novità, è stato ieri il ministro del lavoro Giuliano Poletti, al termine dell'incontro con le parti sociali sul decreto di riforma degli ammortizzatori.

Kamsin L'abbinamento tra contratti di solidarietà e cassa integrazione garantirà un sostegno al reddito incostanza di rapporto di lavoro fino a 36 mesi. Mentre per chi perde il lavoro, la durata della Naspi resterà fissa a 24 mesi anche dopo il 2016 (invece che scendere a 18 mesi di durata). Sono queste le principali novità illustrate ieri dal ministro del lavoro, Giuliano Poletti, ai rappresentanti delle parti sociali, nell'incontro in vista dei 4 decreti attuativi del Jobs act (cig, politiche attive, ispezioni e semplificazioni) che saranno varati dal prossimo consiglio dei ministri ai primi di giugno.

Il governo ha deciso di eliminare la riduzione a 18 mesi prevista nel 2017 per mancanza di risorse: «abbiamo deciso di fissare strutturalmente la durata a 24 mesi», ha detto il ministro. La prossima settimana il ministro del Lavoro tornerà ad incontrare le parti sociali ma «in formazioni diverse» sugli ultimi decreti attuativi del Jobs Act, tra cui quello sugli ammortizzatori sociali e quello sulle politiche attive. Poi, ha spiegato lo stesso ministro, «è possibile» che i testi, che «sicuramente saranno pronti per la fine di questa settimana», andranno al Consiglio dei ministri «per la fine della prossima». «Vogliamo essere tranquilli di non commettere errori» ha sottolineato Poletti al termine dell'incontro con le organizzazioni sindacali e datoriali, riferendosi in particolare agli ammortizzatori sociali e assicurando: «Vogliamo che tutti quelli che hanno procedure in corso le portino avanti». Con il nuovo decreto attuativo del Jobs Act sugli ammortizzatori sociali viene prevista «l'estensione a tutte le imprese, dai cinque dipendenti in su, e agli apprendisti» della possibilità di usufruire della cassa integrazione.

Per la Cig è confermato poi il nuovo meccanismo ispirato al principio del bonus malus, ovvero più ricorri agli ammortizzatori e più paghi. É prevista un'addizionale che gradualmente può salire fino ad un massimo del15%, in base all'utilizzo della cig (9% per i primi 12 mesi 12% fino a 24 mesi e 15% fino a 36 mesi). La durata della cassa integrazione ordinaria e straordinaria è fissata in 24 mesi, e sarà calcolata ricorrendo ad un quinquennio mobile. La cigo o la cigs possono essere prolungate fino a 36 mesi, se prima viene utilizzato il contratto di solidarietà per 24 mesi (viene conteggiato come 12 mesi ed equiparato cometrattamento alla Cigs, compresi i massimali retributivi). Non sarà più possibile il ricorso alla Cig in caso di cessazione definitiva delle attività o di ramo di essa.

Novità anche per le piccole imprese che finora erano escluse dagli ammortizzatori ordinari e potevano contare sulla cassa in deroga, finanziata dalla fiscalità generale. Dovranno contribuire aderendo ad un fondo bilaterale di solidarietà.

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Il costo dell'intervento, «dipende dalle priorità che decideremo perché questo Paese ha bisogno anche di altre risposte come la lotta alla povertà».

Kamsin Sulle pensioni il governo, per ora, si preoccupa di rassicurare i cittadini che non ci saranno nuovi stravolgimenti delle regole, mentre non ha ancora le idee chiare su cosa farà a settembre con la legge di Stabilità per introdurre quegli elementi di flessibilità in uscita, cioè la possibilità di andare in pensione prima, che tutti reclamano ma che rischiano di aprire la strada a forti aumenti della spesa pubblica.

La rassicurazione più forte arriva rispetto alle ipotesi di un ricalcolo delle pensioni in essere con il metodo contributivo ai fini di eventuali prelievi sulla parte dell'assegno in eccesso rispetto a quanto versato (proposta avanzata tra gli altri anche da Tito Boeri prima che diventasse presidente dell'Inps).

Ieri il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, è stato molto netto: il ricalcolo col contributivo, ha detto in tv a Di Martedì, «non è sensato, non è logico. Si tratterebbe di un sistema meccanico, non ragionevole, perché si interverrebbe anche sulle pensioni più basse». Rassicurante, nella stessa trasmissione, anche il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che sulle ipotesi che vorrebbero il calcolo di tutte le future pensioni integralmente col contributivo, ha detto: «I diritti acquisiti si preservano sempre. Si può immaginare una transizione da due (retributivo e contributivo, ndr) a un solo sistema nel lungo periodo, ma se la domanda è, state pensando a misure ora, la risposta è no perché ci sarà un impatto sulla finanza pubblica, e se interveniamo sulla previdenza dobbiamo farlo in un contesto di consenso». Dunque riprende quota l'idea di allargare le maglie sull'età minima per ritirarsi dal lavoro. Con una sostanziosa decurtazione all'assegno nel caso in cui il lavoratore scelga l'uscita anticipata.

Una maggiore flessibilità, conferma Poletti, rappresenta «un dato di libertà: se un cittadino può decidere tra uscire e non uscire potrà valutare, farsi i conti. Oggi non può decidere e questo è sbagliato perché dobbiamo anche far muovere il mercato del lavoro e far entrare i giovani». Quando si è scelto di alzare l'età pensionabile «sarebbe stato ragionevole» prevedere più flessibilità, «non è stato fatto e lo facciamo ora».

Infine Poletti: «La previdenza bisogna toccarla il meno possibile e solo se indispensabile perché è un elemento di sicurezza». Il ministro ha confermato l'intenzione di introdurre flessibilità in uscita, ma prima è necessario «un confronto con l'Europa»

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I giornalisti in quiescenza possono continuare a collaborare con la pubblica amministrazione. Alle predette attività, infatti, non si applica il divieto imposto dall'articolo 6 del dl n. 90/2014 il quale è circoscritto ai soli incarichi di studio, consulenza e a quelli dirigenziali. Kamsin È quanto si legge nel testo della deliberazione n. 15/2015, con cui la Corte dei conti  sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni pubbliche ha fatto chiarezza sulla portata normativa delle disposizioni introdotte al citato articolo 6, dove si prescrive che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Oggetto del casus belli è un contratto di attività giornalistica, consistente nella cura della comunicazione ed informazione istituzionale, stipulato nel dicembre dello scorso anno tra il Ministero dello sviluppo economico ed una giornalista in pensione. Analizzando lo stesso, il collegio della magistratura contabile ha preliminarmente rilevato che, per ascrivere o meno tale contratto nell'alveo del divieto normativo imposto, occorre individuarne la natura e che, in dettaglio, questo viene espressamente intestato quale «contratto di collaborazione ex art. 2 Cnnl giornalisti del 26 marzo 2009». A seguito delle osservazioni formulate in istruttoria, il Mise rilevava che l'incarico esaminato non ammette alcun vincolo di subordinazione, lo svolgimento di responsabilità gestionali né l'assegnazione di risorse umane o di capitoli di spesa dell'Amministrazione prevedendo esclusivamente lo svolgimento dell'attività giornalistica.

Sul punto, la Corte ha osservato che la norma limitatrice si esprime nel senso che il divieto si circoscrive ai soli «incarichi di studio» ed «incarichi di consulenza», oltre che agli «incarichi dirigenziali». Pertanto, un contratto di natura giornalistica non può rientrare nel divieto normativo sopra citato. La limitazione imposta dal legislatore, infatti, è da valutare come criterio di stretta interpretazione e, quindi, non è possibile estenderne gli effetti fondandosi su semplici analogie. In poche parole, il divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza è applicabile ai soli casi espressamente indicati all'articolo 6 del dl n. 90/2014

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