Pensioni, l'incentivo all'esodo deve riguardare tutti i lavoratori in mobilità

redazione Domenica, 17 Maggio 2015
L'accordo di incentivazione all'esodo raggiunto nell'ambito della legge 223/1991 può essere validato dall'Inps solo se tutti i lavoratori risultino in possesso dei requisiti prescritti. 

L’Inps ha fornito con il messaggio 3088/2015, nelle more del rilascio di tutte le funzionalità del Portale prestazioni atipiche, le indicazioni in merito alle modalità di gestione dei casi in cui i datori di lavoro esodanti ex legge 92/2012 presentino all’Istituto accordi sindacali nell'ambito di procedure di mobilità ordinaria a sensi della legge 223/1991.

Com'è noto la disciplina di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, trova applicazione nei casi di esubero di personale per i lavoratori destinatari della citata legge che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, a seguito della stipula di accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.

L’Inps all'esito di tali accordi eroga ai lavoratori interessati una prestazione di esodo a totale carico del datore di lavoro esodante di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti, con l’accredito della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori interessati.

La prestazione di esodo disciplinata dalla legge 92/2012 può essere oggetto anche di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 (procedure di mobilità ordinaria). In tali casi l'inps ricorda tuttavia che l’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 può essere validato esclusivamente:

  • nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori indicati come destinatari della  prestazione ex art. 4 siano in possesso dei requisiti prescritti e cioè raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • nell’ipotesi in cui l’ accordo preveda che il medesimo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.

Sarà cura dunque delle parti inserire espressamente nell'accordo la previsione ex ante di permanenza di validità dell’accordo medesimo in caso in cui uno o piu' lavoratori interessati dalla procedura non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'esodo. 

L'Inps ammette anche una comunicazione di validità dell'accordo successivamente ad un eventuale rigetto da parte dell'istituto. Laddove, infatti, la Sede competente per la certificazione e quantificazione del diritto verifichi la mancanza dei requisiti in capo anche ad un solo lavoratore, deve comunicare via PEC al datore di lavoro tale impossibilità di validazione allegando comunque il prospetto relativo ai lavoratori certificati. A questo punto le parti stipulanti l’accordo possono ex post comunicare all’Inps di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti.

Documenti: Messaggio Inps 3088/2015

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