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Statali, la Conferenza unificata approva le tabelle di equiparazione per la mobilità
Le tabelle di equiparazione servono a disciplinare i trasferimenti dei dipendenti pubblici nei casi di mobilità non volontaria fra diversi comparti. Per la mobilità volontaria si applicano invece in automatico le regole dell'ente di destinazione
Kamsin Il decreto per regolare la mobilità dei dipendenti pubblici, con le relative tabelle di equiparazione che dovrebbero permettere di inquadrare il lavoratore nella nuova amministrazione con una retribuzione il più possibile vicina a quella di provenienza ha ricevuto l'ok della Conferenza Unificata ed attende ora il via libera della Corte dei Conti. Per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si avvia dunque a compimento uno dei tasselli fondamentali della Riforma Madia della scorsa estate, un provvedimento che sarà utilizzato in primis per trasferire i dipendenti in esubero nelle province nelle altre amministrazioni dello stato.
Il meccanismo. L'obiettivo del dpcm è quello di regolare i passaggi fra enti pubblici caratterizzati da contratti diversi, sia attraverso mobilità volontaria che obbligatoria. Per farlo il decreto contiene le cd. tabelle di equiparazione, che traducono l'inquadramento di provenienza del dipendente in quello della sua possibile destinazione (qui è disponibile il testo in anteprima). Attraverso queste tabelle, ad esempio, un lavoratore in un comparto della pubblica amministrazione potrà essere trasferito, volontariamente o d'ufficio, presso un'altra amministrazione pubblica in cui si registri una carenza d'organico. Il tutto con l'obiettivo di garantire al lavoratore il mantenimento del medesimo livello retributivo.
Se nessun problema viene in evidenza nella mobilità volontaria, in quanto al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico dell'ente di destinazione, il vero nodo, contestato dalla parte sindacale, è il meccanismo che regola il trattamento economico in caso di mobilità non volontaria e, quindi, quella che si verifica per accordo fra enti e quella disposta per riassorbire gli esuberi. In siffatti casi l'articolo 3 del Dpcm garantisce al lavoratore "trasferito" il trattamento economico e accessorio ove piu' favorevole, solo sulle voci fisse e continuative corrisposte dall'amministrazione di provenienza. Una definizione aleatoria in quanto tali voci non sono facilmente individuabili all'interno del trattamento economico fondamentale ed in quello accessorio.
Ma a prescindere dalla classificazione delle voci un altro passaggio duramente contestato è che il trattamento di miglior favore in godimento nell'ente di partenza viene garantito al dipendente con un assegno ad personam, che, però, ha natura riassorbibile con qualsiasi futuro aumento stipendiale. Questo significa che il dipendente si vedrà bloccata la sua retribuzione per anni, stante l'andamento dei rinnovi contrattuali e dei fondi per le risorse decentrate. Non solo. Il trattamento di miglior favore sarà riconosciuto solo in caso sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente.
In concreto, nei procedimenti di mobilità non volontaria, rischia quindi di non essere tutelata la progressione in carriera conseguita dai lavoratori in ragione della professionalità posseduta, requisito ritenuto finora equivalente al possesso del titolo di studio nei percorsi di riqualificazione professionale e di progressione verticale.
Una disposizione particolare è prevista per i segretari comunali e provinciali di fascia C, che dovranno essere collocati nella categoria o nell'area professionale più elevata presente nell'amministrazione di destinazione.
seguifb
Zedde
Pensioni 2015, uscita a 64 anni estesa anche ai dipendenti pubblici? Ci riprova la Lega
La Lega Nord ripropone con la settima salvaguardia una misura che consentirebbe ai dipendenti pubblici di un pensionamento anticipato all'età di 64 anni a condizione di aver centrato la quota 96 entro il 2012.
Kamsin Riconoscere ai dipendenti pubblici che hanno maturato la quota 96 entro il 31 dicembre 2012 la possibilità di uscita a 64 anni. Alla stregua di quanto è stato garantito ai lavoratori del settore privato dalla legge fornero (all'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011). Ed eliminare la restrizione secondo la quale, per poter avvalersi della Deroga, si debba essere titolari di un rapporto di lavoro al 28 dicembre 2011. E' quanto prevede un passaggio del disegno di legge numero 3002 depositato dalla Lega nord la scorsa settimana in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.
La modifica proposta interviene sull'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del Dl 201/2011 sostituendola con la seguente dicitura: «in via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Una nota diffusa ieri dal partito guidato da Salvini ricorda che la proposta mette la parola fine ad una discriminazione ingiustificata che hanno subito gli statali rispetto a quanto, la stessa Fornero, aveva riconosciuto ai lavoratori del settore privato. «Con la nostra proposta qualsiasi dipendente pubblico che abbia raggiunto 60 anni e 36 di contributi (oppure 61 anni e 35 di contributi) entro il 31.12.2012 potrà uscire al compimento di 64 anni e 3 mesi (64 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2016 ndr,) con un anticipo di due anni rispetto alle regole attuali. Per le lavoratrici basteranno 60 anni e 20 anni di contributi, sempre da possedere entro il 31 dicembre 2012».
Novità ci sono anche per il settore privato con la soppressione del requisito, posto come condizione per attivare questo canale di uscita anticipata, che il lavoratore dovesse avere un rapporto di lavoro attivo al 28 dicembre 2011. «Questa vincolo, inserito occultamente dall'Inps, ha determinato l'esclusione dal beneficio proprio delle fasce piu' deboli, che avevano perso il lavoro prima della Riforma Fornero, e che, per diversi motivi, sono rimaste fuori dalle salvaguardie» sottolineano dalla Lega.
Resta da vedere cosa dirà la Commissione Lavoro della Camera e soprattutto il Governo. Il recente pronunciamento della Consulta rischia infatti di mettere a repentaglio qualsiasi ulteriore intervento sul capitolo previdenza che lo stesso Governo aveva annunciato nelle scorse settimane.
Seguifb
Zedde
Statali, per le visite mediche si potranno fruire di speciali permessi ad ore
Una sentenza del Tar riconosce piena specificità ai permessi legati all'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Kamsin Prevedere una tipologia di permessi ad hoc per visite specialistiche, che pur rientrando sotto la voce 'malattia', dia la possibilità di usufruirne ad ore. È questa l'ipotesi di compromesso che circola sul tavolo della trattativa tra Aran e sindacati per la definizione di un accordo quadro chiamato "pacchetto sociale".
La soluzione serve a risolvere il problema originato dalla sentenza del Tar del Lazio dello scorso 17 Aprile che ha annullato la circolare della Funzione Pubblica secondo cui, per le visite, si deve ricorrere ai tre giorni di permesso retribuito l'anno per motivi personali o addirittura alle ferie e non alla malattia. La vicenda verteva sulla corretta interpretazione del comma 5 ter dell'articolo 55 septies del D.Lgs 165/2011 con il quale è stata riconosciuta la possibilità di fruire di permessi retribuiti nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Il ministero della Funzione pubblica, con la circolare 2 del 17 febbraio 2014, nel riconoscere tale novella, tuttavia, aveva fatto rientrare tali permessi nei limiti quantitativi previsti dalla legge e regolati dai contratti collettivi di lavoro per le altre tipologie di permesso come i permessi per motivi personali, per le malattie brevi ed, infine, alle ferie comprimendo, nei fatti, i periodi di fruizione di tali periodi per il lavoratore.
La sentenza del Tar ha riconosciuto invece piena specificità ai permessi legati all'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Che dunque possono essere fruiti senza dover comprimere i periodi di permesso riconosciuti da altre norme di legge o dai contratti collettivi di lavoro come quelli per i motivi personali o di famiglia, i permessi brevi ed ancora le ferie.
Nel dispositivo della sentenza n. 5714 del 2015, i giudici del tribunale amministrativo laziale hanno chiarito che la norma è stata annullata «perché si erano spesso riscontrate anomalie nel ricorso all'istituto della assenza per malattia da parte dei pubblici dipendenti in caso di visite specialistiche o di terapie di breve durata». Tuttavia se è vero che qualcuno ne ha approfittato, il ministero della Funzione pubblica, secondo i giudici, avrebbe reagito con una circolare troppo pesante stabilendo che «per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi». Una «ingiustizia manifesta», secondo il ragionamento sviluppato da Cgil in quanto «i permessi hanno una finalità del tutto diversa da quella relativa alla cura dello stato di salute».
La possibile soluzione dei "permessi malattia ad ore" imprime adesso un'accelerazione alla trattativa Aran-sindacati, aperta in autunno, in base a un atto di indirizzo del ministero della Pa. Il tavolo vede diversi punti in discussione, tra cui: la disciplina delle assenze per malattia conseguenti agli effetti delle terapie salvavita; il riconoscimento dei permessi per motivi di studio anche al personale assunto a termine e il contingentamento dei permessi su base oraria.
seguifb
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Riforma Pensioni, Damiano: ok a rimborsi per fasce di reddito se si introduce flessibilità
“Suggerisco al premier Renzi, al fine di evitare nuovi errori come capitato a Monti, di affrontare questo tema con le parti sociali, e in particolare con i sindacati confederali dei pensionati, per trovare la soluzione piu’ adeguata”. Kamsin Lo dice il presidente della commissione Lavoro, Cesare Damiano, interpellato sul caso pensioni aperto con la sentenza della Corte Costituzionale. “Il governo – dice Damiano – deve applicare il dispositivo della Consulta” ma “naturalmente esistono diverse modalita’ per farlo, come abbiamo gia’ verificato nel passato a partire dal governo Prodi, passando poi per Monti e Letta”. Al tempo del governo Prodi, ricorda, “da ministro del Lavoro ho sterilizzato per 1 anno l’indicizzazione delle pensioni per quelle 8 volte il minimo, circa 4mila euro lordi mensili, assegni cioe’ medio alti anche se non d’oro”.
Le risorse, circa 1,4 miliardi “sono state destinate a pagare in parte il costo della revisione dello scalone Maroni, a introdurre norme in favore dei lavori usuranti, per i quali finalmente fu finanziato un fondo, e a istituire una quattordicesima mensilita’ per i pensionati piu’ poveri, fino a 700 euro lordi mensili”. La Consulta “riconobbe il rispetto dei principi costituzionali in quanto la misura interessava pensioni non basse, che non soffrivano in modo particolare per il blocco, e ne riconobbe il fine solidaristico e redistributivo”. Letta invece, aggiunge, “modulo’ l’intervento per fasce di reddito. Soluzioni, insomma, ci possono essere, l’importante e’ che il governo non prescinda dal dettato costituzionale dell’adeguatezza e della solidarieta’.
Come affermiamo da tempo, inoltre, la riforma delle pensioni targata Monti non regge piu’: non solo per le indicizzazioni, ma anche per il repentino innalzamento dell’eta’ pensionabile oltre i 66 anni di eta’ che sta bloccando il turnover nelle aziende a danno dell’occupazione dei giovani e creando nuovi poveri tra coloro che perdono il lavoro e debbono aspettare anche 5 o 6 anni per andare in pensione”, conclude Cesare Damiano.
seguifb
Zedde
Pensioni, rimborsi graduali a partire da Giugno. Decreto venerdì in Cdm?
Il governo sta anche pensando di alzare l'asticella della rivalutazione piena un po' sopra la soglia di tre volte il minimo, cioè 1.500 euro lordi al mese.
Kamsin L'aumento delle pensioni superiori a 1.500 euro lordi al mese, legato al recupero dell'inflazione nel biennio 2012-2013, potrebbe arrivare con un decreto legge già venerdì prossimo e l'erogazione degli arretrati avverrebbe così tra giugno e luglio. Pagare tutto è impossibile (il conto sarebbe di oltre 14 miliardi) e il ministro dell'Economia lo ha detto chiaramente: i rimborsi saranno parziali e progressivi, privilegiando le pensioni più basse e tenendo conto del reddito. Dovrebbe essere stabilito un tetto massimo oltre il quale non scatterebbe il rimborso e, in aggiunta, potrebbe anche essere introdotto un contributo di solidarietà sugli assegni d'oro. Per il governo, almeno al momento, sarebbe un obiettivo politico. Su cui incombono ancora alcuni nodi tecnici da sciogliere, a cominciare dai tempi di cui l'Inps avrà bisogno per adeguare i sistemi e disporre il pagamento dei nuovi importi.
Ma il governo ormai ha deciso di dare una forte accelerazione alla soluzione del problema aperto dalla sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha bocciato il blocco delle pensioni disposto dal governo Monti. Come ha annunciato ieri in un'intervista al Messaggero il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, già questa settimana sul tavolo del consiglio dei ministri arriverà un decreto che introdurrà dei rimborsi «selettivi» in grado di assicurare la «progressività» e la «temporaneità» richieste dalla Consulta. Un'accelerazione imposta anche dalla reazione europea alla decisione dei supremi giudici italiani. Anche l'Ue guarda infatti con sospetto l'intervento richiesto dalla Corte Costituzionale. La Commissione vuole capire l'impatto quantitativo sui conti pubblici della mina pensioni e, nelle raccomandazioni mercoledì, metterà l'Italia sotto osservazione. Un faro che ha impresso un'accelerazione al dossier, tanto che il ministro Padoan ieri ha annunciato un decreto risolutivo già in settimana.
All'impatto sui conti dello Stato sarà legata anche la possibilità per l'Italia di utilizzare gli spazi di flessibilità. Una questione che preoccupa il governo fino ad un certo punto. «Lavoreremo per rispettare sia la sentenza che gli impegni verso i partner europei», hanno fatto sapere fonti del Tesoro.
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Zedde
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Pensioni, Padoan: il rimborso degli assegni non sarà per tutti
Il Ministro dell'Economia PierCarlo Padoan conferma l'arrivo di un decreto che rimodulerà la rivalutazione degli assegni interessati dalla Sentenza della Consulta a seconda dell'importo.
Kamsin Se si dovesse ripristinare totalmente l'indicizzazione sulle pensioni, l'Italia si troverebbe a violare simultaneamente il vincolo del 3%, l'aggiustamento strutturale e la regola del debito. Quest'ultimo, che sta iniziando a scendere, ricomincerebbe a salire" e "la Commissione ci metterebbe immediatamente in procedura d'infrazione sia per il deficit che per il debito". A dirlo in una intervista al Messaggero è il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.
La questione va risolta "prima possibile", aggiunge il ministro. Ma "non ripristineremo totalmente l'indicizzazione, lo faremo in modo parziale e selettivo. Progressività e temporaneità, come dice la Corte, vuol dire evidentemente che sono le pensioni più basse che devono essere protette più di quelle alte" conclude Padoan.
Padoan non lascia dubbi quindi sulla restituzione solo parziale anche se non fornisce alcuna indicazione sulle soglie. Per il momento l'ipotesi piu' accreditata è l'applicazione delle regole introdotte dalla legge 147/2013 (valide dal 1° gennaio 2014) anche al biennio 2012-2013. Il risultato sarebbe che gli assegni superiori a 3 volte il minimo sarebbero rivalutati al 95%, quelli superiori a 4 volte al 75%, quelli superiori a 5 volte al 50%, quelli superiori a 6 volte al 45% o in quota fissa.
Sul piede di guerra Federmanager che annuncia un nuovo ricorso contro il decreto governativo se non saranno indicizzate in misura piena tutte le pensioni superiori a 5 volte il minimo: "L'importante è salvaguardare il principio che anche le pensioni medio-alte siano protette dall'inflazione" ricorda Giorgio Ambrogioni, Presidente dell'Associazione: "faccio presente che dal '98 le nostre pensioni hanno perso il 15-20%".
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Zedde
Imu / Tasi 2015, contribuenti alla cassa entro il 16 giugno per l'acconto
Parte il conto alla rovescia per il pagamento dell'acconto di Imu e Tasi. Le aliquote da applicare per la scadenza di Giugno, se il Comune non ha già deliberato, sono quelle relative al 2014.
Kamsin A giugno i contribuenti potranno versare gli acconti Imu e Tasi sulla base delle nuove aliquote deliberate dai Comuni per il 2015. Se le delibere non sono state approvate in tempo utile i contribuenti dovranno pagare gli acconti secondo le aliquote fissate dai Comuni nel 2014. Lo ricorda l'Ifel in una nota in cui ricorda che la Conferenza Stato Città ha approvato lo slittamento del termine per la deliberazione dei bilanci preventivi dei Comuni dal 31 maggio al 30 Luglio.
Al riguardo l'Ifel sottolinea che il nuovo termine ha quale naturale conseguenza che i Comuni e le Province potranno quindi intervenire nella disciplina di tutti i tributi propri fino alla fine di luglio, modificando aliquote e agevolazioni, ben oltre il termine per il pagamento dell’acconto IMU e Tasi, che è fissato dalla legge al 16 giugno. Si deve ricordare che tale situazione non determina alcuna incertezza negli adempimenti richiesti ai contribuenti, in quanto la legge prevede che il pagamento degli acconti di entrambi i tributi sia “eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”, disciplina che ormai è consolidata (art. 13, co. 13-bis del dl 201 del 2011, per l’IMU; art.1, co. 688 della Legge di stabilità 2013, per la TASI).
In pratica il contribuente è in regola se versa l’acconto IMU e TASI entro il 16 giugno 2015, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per il 2014 (e risultanti sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze), salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazione dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai Comuni, entro il 28 ottobre 2015. Nulla vieta, naturalmente, che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest’anno anche per il pagamento dell’acconto.
Le delibere comunali 2014 sono consultabili presso il sito http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
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Zedde
Rimborsi Pensioni, ecco come saranno restituiti gli arretrati
L'Inps non potrà definire eventuali richieste di ricostituzione relative ai trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all’adozione delle relative iniziative legislative.
Kamsin La Sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco per il biennio 2012-2013 dell'indicizzazione degli assegni superiori a 3 volte il trattamento minimo è formalmente in vigore ma i pensionati coinvolti non possono presentare domanda per la ricostituzione dell'assegno. Lo ha ricordato ieri l'Inps con un messaggio interno nel quale ha sgombrato il campo da eventuali dubbi. Tutto rimandato quindi: bisogna attendere un decreto legge (dovrebbe arrivare a giorni) nel quale saranno stabiliti tempi e modalità del rimborso. I 5 milioni di pensionati coinvolti nella misura quindi non dovranno fare praticamente nulla (nessun ricorso legale) perchè sarà l'Inps, come è accaduto in passato in situazioni analoghe, a corrispondere automaticamente gli importi sulla base di quanto verrà deciso dal Cdm.
La decisione del Governo introdurrà, è ormai scontato, una certa gradualità nella rivalutazione degli assegni: saranno pienamente rivalutati solo quelli inferiori ad un certo importo mentre oltre una determinata soglia si la percentuale che sarà riconosciuta sarà minore, ci sarà in pratica una rivalutazione parziale. E' lecito ad esempio immaginare che gli importi sino a 4 volte il minimo saranno indicizzati al 95%, quelli superiori a 5 volte al 50% e quelli superiori a 6 volte al 45% o in quota fissa. Si vedrà cosa sarà deciso.
Per ora vale la pena di sottolineare che gli assegni interessati sono quelli superiori a 1.404 euro lordi nel 2011 e a 1.442 euro nel 2012 a carico dell'AGO e dei fondi esclusivi, integrativi e sostitutivi della stessa. Non sono invece coinvolti i pensionati che hanno ottenuto l'assegno dal 2013 in poi perchè il loro trattamento è stato indicizzato all'inflazione ai sensi della legge 147/2013 a partire dall'anno successivo. Costoro in pratica non hanno subito il "blocco" della Legge Fornero.
Occhio poi alla tassazione dei rimborsi. Le cifre in gioco non sono irrisorie come è possibile simulare dalla pagina dedicata del nostro portale: si parte da almeno 4mila euro per gli assegni piu' bassi sino a superare facilmente i 6-7 mila euro per gli assegni piu' ricchi. Le cifre riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di sentenze saranno assoggettate a tassazione separata come prevede il testo unico delle imposte sui redditi. Ciò porterà un vantaggio fiscale in capo ai pensionati che percepiscono importi più elevati, poiché pagheranno l'aliquota media (in luogo dell'aliquota marginale) e non subiranno il prelievo a titolo di addizionale regionale e comunale. Invece le somme di competenza dello stesso anno in cui sono rimborsate saranno assoggettate alla tassazione ordinaria. Quindi, per esempio, se tutti gli importi dovessero essere restituiti quest'anno, quelli relativi al 2015 saranno assoggettati alla tassazione ordinaria e quelli tra il 2012 e il 2014 a tassazione separata.
Del resto la medesima situazione si è verificata in occasione della restituzione del contributo di solidarietà per gli anni 2011-2013. Alla tranche del 2013 restituita quell'anno è stata applicata la tassazione ordinaria; mentre alle tranche relative al 2011 e al 2012 si è applicata la tassazione separata.
Si ricorda inoltre che, al pari di quanto accade per i ratei di tredicesima non riscossi dal pensionato defunto, gli eredi legittimi del pensionato deceduto potranno riscuotere i ratei maturati per effetto dell'adeguamento con obbligo di presentazione della dichiarazione di successione.
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Sesta Salvaguardia, Poletti risponde sull'esaurimento dei posti per gli esodati
All'attenzione del Ministro del Lavoro c'è la questione riguardante i lavoratori che fruivano nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi per l'assistenza di familiari con disabilità.
Kamsin Il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti risponderà giovedì 14 maggio in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati all'interrogazione sollevata dagli Onorevoli Fedriga e Simonetti (Lega Nord) sull'insufficienza dei posti relativi ai lavoratori che assistevano disabili nel 2011 destinatari della IV e VI salvaguardia (atto 5-05507).
Da mesi - si legge nell'interrogazione - i cosiddetti «esodati legge 104» attendono una risposta circa il loro futuro previdenziale. Si tratta di quei lavoratori che nel 2011 erano in congedo o permesso per assistere familiari con disabilità, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che avrebbero perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione con le regole antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il 36o mese successivo all'entrata in vigore del decreto medesimo (6 gennaio 2015).
Il predetto articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riguarda genitori, fratelli e sorelle conviventi in congedo per assistere persone con handicap grave, mentre l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 riguarda genitori, parenti o affini entro il terzo grado (figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, zii, nipoti, bisnipoti e bisnonni, suoceri, genero, nuora, cognati, zii del coniuge) di un bambino fino ai 3 anni di età con handicap grave che hanno usufruito dei permessi mensili di tre giorni per l'assistenza del parente.
Per costoro la salvaguardia era contenuta nell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013 (cosiddetto «quarta salvaguardia»); tale platea era stata stimata in 2.500 unità, invece, lo stesso Inps ha certificato oltre 4.800 aventi diritto a fronte dei 2.500 posti disponibili, comunicando che detta platea si è esaurita consentendo di salvaguardare solo i lavoratori che maturino i requisiti entro il 31 ottobre 2012. Sono pertanto rimasti fuori dalla tutela i lavoratori che hanno maturato il requisito dal 1o novembre 2012 al 31 dicembre 2013.
Il Governo - proseguono i deputati - non ha ancora deciso come sanare questi esuberi della 4o salvaguardia, ignorando che ad essi si aggiungono nel tempo gli ulteriori 1.800 lavoratori in congedo dal 2011 (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014) che perfezionano i requisiti pensionistici con le regole pre-riforma Fornero entro il 6 gennaio 2016.:
Pertanto - concludono i deputati - si chiede se e ed in che termini il Governo intenda garantire gli «esodati legge 104» di cui alla IV salvaguardia in esubero rispetto ai posti disponibili senza vanificare le aspettative di coloro che, raggiungendo i requisiti entro il 6 gennaio 2016, rientrerebbero nella VI salvaguardia.
Seguifb
Zedde
Pensioni, l'Inps blocca la ricostituzione degli assegni coinvolti nella sentenza della Consulta
L’INPS avverte che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non potrà definire eventuali ricostituzioni relative ai trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all’adozione delle relative iniziative legislative.
Kamsin Finchè il Governo non avrà deciso come rispondere alla Sentenza della Corte Costituzionale numero 70/2015 l'Inps non potrà ricevere alcuna domanda di ricostituzione degli assegni dei pensionati che presentassero istanza amministrativa da soli o tramite l'assistenza dei Caf. Lo precisa l'istituto con il messaggio inps 3135/2015 pubblicato ieri.
Sulla Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale - Corte Costituzionale - n. 18 del 6 maggio 2015 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, la suddetta sentenza ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 24 comma 25 del citato decreto, nella parte in cui prevede che "in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento".
Ciò premesso, l'Istituto, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non potrà definire eventuali richieste di ricostituzione relative ai trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all’adozione delle relative iniziative legislative.
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Zedde

