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E' stato approvato nella Delega sulla Pa l'emendamento proposto da Hans Berger sul ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dei lavoratori prossimi al pensionamento.

Kamsin Il Senato ha approvato la staffetta generazionale nelle pubbliche amministrazioni. E' passato ieri all'esame dell'Aula l'emendamento a firma dell'Onorevole Hans Berger all'articolo 12 del disegno di legge delega sulla Riforma della Pubblica Amministrazione (numero 12.336 nel testo riformulato dal Senatore).

La misura consentirà, su base volontaria, ai dipendenti pubblici prossimi all'età pensionabile di chiedere il part-time con riduzione della base oraria di lavoro e della relativa retribuzione per far posto ai giovani.  "Si tratta di una strada facoltativa, un'opzione, ricorda il relatore al provvedimento, Giorgio Pagliari (Pd), che ha espresso parere favorevole alla novella, "in quanto non comporta nuovi oneri per lo stato".  

Scegliere questa strada, che non sarà revocabile una volta intrapresa, tuttavia avrà un costo non indifferente. Chi opterà per il part-time, oltre ad una riduzione di stipendio, dovrà infatti mettere mano al portafogli per versare la differenza dei contributi tra il part time ed il tempo pieno. L'emendamento infatti recita che il versamento del differenziale della contribuzione tra il tempo parziale e quello pieno sia garantito "attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996, con la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale".

In altri termini il dipendente che opti per la staffetta generazionale sarà costretto ad integrarsi i contributi mancanti tramite il riscatto o la prosecuzione volontaria al pari di quanto accade nel settore privato. Un esborso che, a ben vedere, rischia di non far decollare la misura dato che un dipendente pubblico che guadagna 1800 euro netti al mese, oltre al dimezzamento dello stipendio, sarebbe chiamato a versare circa 250 euro al mese all'Inps.

Berger precisa però come non fosse percorribile altra strada: "abbiamo dovuto riformulare l'emendamento perchè altrimenti non sarebbe passato. In occasione dei lavori in Commissione - ricorda il Senatore - avevamo indicato che il versamento del differenziale di contribuzione fosse a carico dell'amministrazione pubblica ma la Ragioneria dello Stato lo ha bocciato. Questo differenziale ora è carico del lavoratore che lo verserà alle stesse condizioni previste per i lavoratori del settore privato."

L'emendamento prevede "la facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per redditi, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera, non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche".

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La nuova prestazione opererà però in via sperimentale solo per il 2015 anche se il Governo lavora ad una sua estensione. Le Domande dovranno essere presentate entro il 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Kamsin I co.co.co. che hanno perso il lavoro prima del 27 Aprile 2015 avranno tempo sino al prossimo 4 luglio per presentare domanda per ottenere la nuova dis-coll, l'indennità di disoccupazione per i parasubordinati introdotta dall'articolo 15 del Dlgs 22/2015. Per le cessazioni successive al 27 aprile, le richieste andranno invece presentate entro 68 giorni dalla data fine del rapporto di lavoro.

Lo spiega l'Inps nella circolare n. 83 con cui detta le istruzioni operative alla nuova prestazione del Jobs Act. Fino all'11 maggio la domanda è accettata su carta o per Pec (Posta elettronica certificata) con un apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Inps; da tale data si presenterà, invece, solo per via telematica. La nuova prestazione opererà in via sperimentale un solo anno: il 2015. Almeno per ora in attesa che il Governo individui i fondi per la sua proroga.

I requisiti. Per evento di disoccupazione, precisa l'Inps, deve intendersi l'evento di «cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione». La prestazione spetta in presenza dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; tre mesi almeno di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di perdita dell'occupazione; un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione nell'anno 2015 (cioè 647,83 euro).

Relativamente al primo requisito, l'Inps precisa che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del dlgs n. 181/2000, lo status di disoccupato va comprovato dalla presentazione del lavoratore presso il servizio competente o per mezzo dell'invio, tramite Pec, della dichiarazione d'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tuttavia, come già previsto ai fini Aspi, l'Inps stabilisce che anche i collaboratori potranno rilasciare direttamente alle sedi territoriali la dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro al momento della presentazione della domanda di DisColl.

Per quanto riguarda l'importo si ricorda che la Dis-Coll è pari al 75% del reddito medio mensile del collaboratore. Quando tale reddito risulti superiore a 1.195, è pari al 75% di tale importo più il 25% dell'eccedenza ma l'indennità non può superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro. La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un periodo pari alta metà dei mesi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di cessazione dal lavoro e non può superare comunque i 6 mesi. 

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Il disegno di legge sulla settima salvaguardia consente ad ulteriori 26mila lavoratori di accedere alla pensione in deroga ai requisiti Fornero

Kamsin Proroga al 6 gennaio 2017 dei termini per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica determinata con le vecchie regole ed estensione della salvaguardia ai lavoratori titolari dell'indennità edile e a coloro che non hanno potuto siglare accordi con il datore di lavoro in quanto falliti. Sono questi i punti cardine del disegno di legge sulla settima salvaguardia (ddl 2958) presentato dagli Onorevoli Gnecchi e Damiano (Pd) ed assegnato da ieri alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

I Profili. Il provvedimento si rivolge a tutti i profili già salvaguardati con la legge 147/2014 (si veda tabella) allungando di fatto di un anno il termine per la maturazione della decorrenza della pensione, cioè comprensiva della finestra mobile, che passa per l'appunto dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017.

Per centrare questo vincolo è quindi necessario raggiungere i vecchi 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2015 (perchè c'è una finestra di 15 mesi) oppure i 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 con almeno 35 anni di contributi entro il 31 Dicembre 2015. O ancora 65 anni e 3 mesi di età unitamente ad almeno 20 anni di contributi sempre entro il 31 Dicembre 2015.

Le lavoratrici del settore privato possono altresì partecipare a condizione di aver raggiunto 60 anni e 6 mesi di età e 20 di contributi entro il 31 dicembre 2015 (che sono in pratica i vecchi requisiti per il trattamento di vecchiaia). Mentre, nel comparto scuola o afam, tutti i requisiti suddetti possono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2015.

La ripartizione dei posti vede protagonisti gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (12mila nuovi posti) e i lavoratori che hanno firmato accordi individuali o collettivi con il datore o che sono stati licenziati (6.000 posti). 2mila sono invece i posti assegnati ai lavoratori in congedo al 2011 per assistere disabili e 1.000 quelli per i lavoratori cessati con contratti a tempo determinato (tra cui vengono però espressamente ricompresi gli agricoli a tempo determinato e i somministrati con contratto a tempo determinato).

Lavoratori in Mobilità. A questi si aggiungono ulteriori 5mila posti per i lavoratori in mobilità che vedono sostanzialmente sparire il paletto della necessaria cessazione dell'attività lavorativa al 30 settembre 2012. In questo gruppo vengono poi inseriti i lavoratori che non hanno potuto siglare accordi per la mobilità a causa del fallimento delle rispettive aziende e quelli provenienti dalle eccedenze occupazionali delle imprese del settore edile. 

Chi si riconosce in questo profilo, per partecipare alla salvaguardia, deve raggiungere un diritto a pensione, sempre secondo le vecchie regole pensionistiche, entro la fine dell'indennità di mobilità (o del trattamento edile) oppure entro i successivi 12 mesi dalla scadenza della stessa. Nei loro confronti il disegno di legge sterilizza inoltre l'applicazione della stima di vita con la conseguenza di rendere piu' agevole l'ingresso in salvaguardia.

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L'allungamento dell'età pensionabile fatta con la riforma Fornero sicuramente ha salvato i conti pubblici e continua a farlo, ma è anche una delle cause della difficoltà dei giovani a trovare occupazione. Kamsin Lo riconosce, in una nota, Giuliano Poletti, Ministro del lavoro, che conferma la necessità di intervenire sulla legge Fornero per attenuarne alcune rigidità. E proprio la "madre" della riforma tanto contestata, ieri, nel corso della trasmissione DiMartedì, non si dice contraria ad «aggiustamenti» in questa direzione a patto che non si applichi una controriforma, per la quale lei stessa non crede esistano comunque «ne la volontà ne lo spazio» di manovra.

«Il fatto che si sia allungato il periodo per il pensionamento è stato un cambiamento forte e l'innalzamento della disoccupazione giovanile ha una causa in questo — ammette Poletti —. Sappiamo tutti perché ci siamo arrivati e non possiamo cancellarla con un colpo di spugna, dobbiamo cercare soluzioni per gestire la transizione, che siano staffette generazionali o flessibilità in uscita, ma dobbiamo ricostruire un equilibrio». «Siamo a conoscenza delle proposte a cui sta lavorando la Commissione Lavoro (della Camera, ndr), e il nostro obiettivo è arrivare ad una proposta strutturale entro l'estate in modo da poterla inserire all'interno del veicolo della legge di stabilità».

I correttivi servono sostiene Poletti, perché non si può solo agire per risparmiare, ma occorre anche investire sul futuro, sui giovani e allora bisogna pensare a strumenti correttivi: «qualsiasi sistema se mancano ragazzi di 20 anni o 25 non funziona nella stessa maniera — suggerisce il responsabile del Welfare —. Servono tutte le generazioni. Questa transizione va gestita, per quello che ci compete a livello pubblico cerchiamo di farlo, accompagnando chi ha scelto strumenti di accompagnamento più forti come avvenuto nel settore del credito».

Equilibrio che secondo Fornero dovrebbe anche guardare, nonostante la Consulta abbia detto già di no, ad un contributo di solidarietà per le pensioni più alte, corrisposte con il contributo di persone che lavorano guadagnando molto di meno dei pensionati d'oro. Insomma non si dovrebbe equiparare reddito da lavoro e pensione. Con il contributo di solidarietà, inoltre, poi si potrebbero anche coprire alcune necessità di quei segmenti di lavoratori rimasti penalizzati dal passaggio al sistema di calcolo contributivo per l'assegno di vecchiaia. Il problema esiste ed e urgente, a prescindere dagli attacchi giustificati o meno alla riforma previdenziale, ai quali Fornero non è «insensibile, ovvio che mi pesino».

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La nuova disciplina troverà applicazione con riferimento ai contratti di lavoro interrotti dal 30 aprile 2015 (ossia, ultimo giorno giuridico del rapporto).

Kamsin Il prossimo 1° maggio sarà la data spartiacque tra Aspi e Naspi. I lavoratori che hanno perso il posto di lavoro entro il 30 Aprile continueranno a fruire del regime Aspi e Mini-Aspi regolato dalla legge 92/2012, mentre chi perderà il posto di lavoro "involontariamente" dal 1° maggio in poi sarà soggetto alla nuova assicuazione sociale per l'impiego come coniata dal decreto di Riforma degli ammortizzatori sociali (Dlgs 22/2015).

La Naspi, infatti, sostituirà, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° maggio 2015, i trattamenti oggi riconosciuti ai lavoratori dipendenti ovvero Aspi e mini Aspi, i quali potranno quindi operare solo sino alle cessazioni intervenute alla fine di aprile 2015. Le due prestazioni coesisteranno dunque nel 2015 e nel 2016 in attesa che la Naspi prenda definitivamente il posto del vecchio regime. 

Le Differenze. La durata della Naspi sarà tuttavia, a differenza dell'Aspi, pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi 4 anni. In pratica il nuovo regime potrà coprire sino a 24 mesi (dal 2017 però si passa ad un massimo di 18 mesi) contro i 10, 12 o 16 mesi (a seconda dell'età del lavoratore) indennizzabili dal regime Aspi. E' facile osservare che la durata massima potrà essere centrata solo dai lavoratori con un rapporto di lavoro stabile e duraturo alle spalle, ossia che dura da almeno 4 anni, e che si trovano di fronte al primo evento di disoccupazione.

Il passaggio al nuovo regime penalizzerà, invece, quei lavoratori con carriere discontinue e gli stagionali. Se con l'Aspi questi lavoratori potevano ottenere un sostegno variabile da 10 mesi a 16 mesi per mantenere la medesima durata la Naspi chiede loro tra i 20 e i 36 mesi di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi quattro anni. In caso contrario la durata dell'ammortizzatore risulterà piu' breve. Ad esempio uno stagionale che lavora 6 mesi l'anno potrà contare, a regime, su un assegno Naspi di soli 3 mesi mentre nel regime Aspi, avrebbe potuto coprire totalmente i restanti 6 mesi dell'anno e quindi ritornare sul lavoro.

Rispetto all'Aspi la Naspi non richiede inoltre piu' le due annualità di anzianità assicurativa e sostituisce l'anno di contribuzione nel biennio precedente il periodo di disoccupazione con un requisito piu' agevole pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione.

Piu' favorevole alla Naspi il confronto con la Mini-Aspi, l'ammortizzatore sociale che spetta a quei lavoratori che non hanno i requisiti per accedere all'Aspi e che anch'esso andrà in soffitta dal 1° maggio. Le condizioni di accesso alla Naspi risultano, infatti, meno restrittive in quanto le 13 settimane di accredito contributivo vengono ricercate nelle ultime quattro annualità e non negli ultimi 12 mesi come previsto per l'accesso alla mini Aspi. 

Rimanendo sempre nell'ambito del diritto alla prestazione, l'art. 8 del dlgs 22/2015 rende strutturali le misure inerenti all'anticipo dell'indennità in un'unica soluzione al fine di avviare una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o per associarsi in cooperativa, cosa che nel precedente impianto normativo (cfr. art. 2, comma 19, legge 92/2012, dm 73380/2013) era prevista in via sperimentale fino al 2015.

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