Dis-Coll 2015, ecco come si presenta la domanda per il beneficio. Scarica il modulo

Giorgio Gori Martedì, 28 Aprile 2015
Il Nuovo assegno di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati sostituirà l' indennità una tantum prevista dall'attuale normativa. Termini ampi anche per chi ha concluso il rapporto di lavoro agli inizi del 2015.

Kamsin Con la Circolare dell'Inps 83/2015 può formalmente decollare la Dis-coll, la nuova indennità di disoccupazione coniata dall'articolo 15 del decreto legislativo che riforma degli ammortizzatori sociali (Dlgs 22/2015) riconosciuta ai lavoratori parasubordinati. Se infatti la Naspi, la tutela per i lavoratori dipendenti, partirà dal 1° maggio, l'indennità per i parasubordinati era già formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015 anche se il ritardo nella pubblicazione delle istruzioni Inps per presentare la domanda aveva reso di fatto impossibile presentare domanda per il sostegno.

Ora l'Inps ha messo nero su bianco le modalità per chiedere il sussidio. I parasubordinati dovranno presentare domanda (a pena di decadenza) entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nessun rischio per quei lavoratori il cui rapporto di collaborazione sia cessato prima della pubblicazione della Circolare (cioè tra la data del 1° gennaio 2015 e il 27 Aprile 2015): l'Istituto ha indicato che il termine di sessantotto giorni decorre a partire dal 27 Aprile.

La presentazione della domanda. La domanda per la dis-coll potrà essere presentata per via telematica a partire dal prossimo 11 maggio ma al fine di consentire comunque l’avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di relativa liquidazione della prestazione, fino a tale data la domanda di sarà accettata anche in forma cartacea o tramite Pec compilando il modulo disponibile a questo indirizzo. 

Le condizioni per il beneficio. L'indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, che non siano pensionati e che non siano titolari di partita IVA, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. La nuova indennità, che attualmente è prevista in forma sperimentale solo per l'anno 2015 (anche se le intenzioni sarebbero di estenderla anche oltre) sostituirà l'indennità una tantum per i parasubordinati prevista dalla attuale disciplina.

Per avere diritto alla Dis-Coll è necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; b) almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa; c) almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a 1 mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di 1 mese di contribuzione, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dall'attività lavorativa.

Sulla misura dell'assegno che va in tasca ai disoccupati, si applicano le stesse regole stabilite per i lavoratori dipendenti con la Naspi. La misura è pari al 75% dei compensi fino a 1.195 euro al mese e poi scende al 25% sulle quote dei compensi superiori a tale importo. In ogni caso l'assegno massimo è di 1.300 euro lordi al mese. La norma però prevede una riduzione: a partire dal primo giorno del quarto mese l'assegno in pagamento viene ridotto del 3% per ogni mese.

L'assegno sarà pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli che nel 2014 sono stati coperti integralmente con i contributi Inps. Ad esempio, se sono stati versati contributi per otto mesi l'indennità Inps sarà corrisposta per quattro mesi. Il tetto massimo è pari a sei mesi.

A differenza di quanto previsto con la Naspi per i periodi di fruizione della Dis-Coll non sono riconosciuti i contributi figurativi e per avere diritto all'indennità i lavoratori dovranno presentare istanza all'Inps entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il Ministro del Lavoro ha, comunque, rassicurato nel corso di una interrogazione parlamentare che anche chi ha perso il lavoro agli inizi del 2015, e che quindi non ha potuto fare domanda entro tale termine per la mancanza delle istruzioni operative dell'Inps, avrà termini piu' estesi e potrà essere ammesso all'indennità.

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Documenti: Il Modulo per presentare la domanda per la Dis-Coll

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