Naspi 2015, l'indennità spetta anche i lavoratori licenziati per motivi disciplinari

Davide Grasso Martedì, 28 Aprile 2015
L'indennità sarà erogata in tutti i casi in cui la disoccupazione è involontaria. Ammessi alla fruizione anche i lavoratori licenziati per motivi disciplinari.

Kamsin La nuova indennità di disoccupazione, Naspi, può essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e nei casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.

Lo ha precisato il ministero del Lavoro in risposta ad un interpello avanzato dalla Cisl. Il Dicastero precisa che il presupposto per la Naspi resta l'involontarietà della perdita del posto di lavoro senza potersi desumersi, dalla normativa, alcuna esclusione specifica qualora il licenziamento sia avvenuto per motivi diciplinari. La Naspi, in altri termini, "prescinde dalla natura del licenziamento". Pertanto, spiega il Ministero, può essere annoverata anche la fattispecie del licenziamento disciplinare tra quelle coperte dalla Naspi come del resto era avvenuto per l'Aspi con l'interpello 29/2013. Peraltro, il ministero, a sostegno di questa tesi, argomenta come il licenziamento disciplinare sia estraneo alla sfera della "volontarietà" del lavoratore e come lo stesso possa altresì essere impugnato.

Nessun ostacolo anche alla possibilità di percepire il trattamento Naspi da parte di quei lavoratori che accetteranno l'indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti (articolo 6 del Dlgs 23/2015).

La norma stabilisce, nello specifico, che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Secondo il Ministero tale conciliazione è esclusivamente mirata a far decadere l'impugnativa del licenziamento e, pertanto, l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento unilaterale dal parte del datore di lavoro. In tali ipotesi resta quindi fermo il diritto alla Naspi da parte del lavoratore.

seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati