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Il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Damiano (Pd), critica le modifiche al sistema pensionistico, annunciate dal numero uno di Inps, Boeri. "L'operazione trasparenza dell'Inps" ha "l'obiettivo di tagliare le pensioni a 2 milioni di cittadini, il ceto mediobasso dei pensionati che prende assegni da 2mila euro lordi in su", scrive in una nota il parlamentare della minoranza dem. "Il governo chiarisca le sue intenzioni sulle correzioni alla legge Fornero", che, spiega Damiano, va resa "più flessibile" in uscita. "In tal senso, noi in Commissione abbiamo ripreso l'esame delle proposte di legge in materia di flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età" ha concluso Damiano.

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Zedde

Il Supplemento è un incremento della propria pensione che viene liquidato a coloro che hanno effettuato il versamento di contributi anche in periodi successivi alla data di decorrenza di percezione del trattamento pensionistico.

Kamsin Con le ultime riforme è oggi possibile, per un pensionato a carico della previdenza pubblica, continuare tranquillamente a lavorare cumulando i redditi da lavoro con la prima pensione. Ma cosa succede ai contributi versati durante questo periodo? Anche se si tratta di pochi contributi, magari solo sei mesi, per fortuna queste somme non vengono perse. Anzi. Possono dare luogo ad una ulteriore fetta di rendita, seppur di piccola entita', che si aggiunge a quella già liquidata in via principale.

Quando si può chiedere il supplemento? Nella previdenza pubblica esistono due termini per poterlo chiedere. Il primo è il termine ordinario ed è pari a cinque anni dalla decorrenza della pensione principale. Ad esempio un lavoratore che è andato in pensione il 1° gennaio 2014 e che ha lavorato successivamente a tale data potrà chiedere il supplemento a partire dal 1° gennaio 2019 ed un altro ancora dal 1° gennaio 2024. 

Il lavoratore ha inoltre la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso però è richiesta anche una ulteriore condizione: e cioè che abbia raggiunto l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento. Questo requisito è sempre soddisfatto se la prestazione principale ottenuta dal lavoratore è un trattamento di vecchiaia; mentre potrebbe non essere soddisfatto qualora il lavoratore sia andato in pensione con una prestazione di anzianità (oggi denominata pensione anticipata).

Perciò, tornando all' esempio, chi è andato in pensione nel 2014 potrà chiedere il supplemento, per una sola volta, a partire dal 1° gennaio 2016 a condizione però di avere 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi se lavoratrice dipendente o 66 anni e 1 mese se lavoratrice autonoma). Naturalmente un secondo supplemento potrà essere ottenuto dopo 5 anni cioè dal 1° gennaio 2021, trascorso il termine ordinario.

Nella gestione separata i supplementi possono essere liquidati sempre a prescindere del compimento dell'età pensionabile di vecchiaia. La liquidazione dunque può essere chiesta, per una sola volta, rispettando il termine di due anni dalla data di decorrenza della pensione o del supplemento e poi dopo 5 anni.

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Zedde

A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli

"Servono degli aggiustamenti alla Riforma Fornero come la flessibilità in uscita. Consentire cioè ai lavoratori di non essere inchiodati a all'asticella fissata dalla Fornero, che ormai è tra i 66 e i 67 anni, ma di poter uscire qualche anno prima"

Kamsin Prelievo di solidarietà sugli assegni più alti e flessibilità in uscita. Il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, promuove due punti cardine della svolta previdenziale annunciata dal presidente Inps in una intervista rilasciata oggi al Quotidiano Nazionale.

Boeri sta proseguendo nell'operazione trasparenza: ora è toccato ai ferrovieri vedere pubblicati i conti previdenziali della categoria. La valenza politica è forte... «Assolutamente sì. Sì consente ai cittadini di avere un rapporto diretto con l'Inps, sulla scia di quello che sta facendo anche il governo».

C'è il rischio di alimentare un sentimento negativo verso alcune categorie?
«Al contrario. La trasparenza è uno strumento di democrazia e consente di avere gli elementi per andare a correggere eventuali storture. Bisogna farsi carico delle conseguenze, questo è fuori discussione...».

Ad esempio applicando il contributo di equità che propone Boeri? «Dipende dalle soglie perché vanno tutelate le pensioni medio-basse. Bisogna intervenire non a tabula rasa ma solo in quelle situazioni in cui sono state percepite pensioni con un valore superiore ai contributi versati. Questo è un criterio molto corretto e di equità. L'operazione è buona ma bisogna poi vedere come applicarla».

Quale potrebbe essere una soglia ragionevole? «Su questo va fatta una discussione con una responsabilità collettiva sia delle istituzioni sia del governo».

Dopo la cura Fornero il sistema pensioni richiede altre medicine? «La struttura di fondo c'è ed è quella delle riforme fatte in questi anni. Servono però degli aggiustamenti, come la flessibilità in uscita. Consentire cioè ai lavoratori di non essere inchiodati a all'asticella fissata dalla Fornero, che ormai è tra i 66 e i 67 anni, ma di poter uscire qualche anno prima con un assegno ridotto".

Lasciare libertà di scelta è prioritario, anche tenendo conto dell'esigenza di un ricambio del mix generazionale nel mondo del lavoro». A che punto siamo? «Poletti ci sta già lavorando con il contributo attivo dell'Inps. Mi auguro che sulla flessibilità in uscita si possano prospettare ipotesi in tempi brevi».

Boeri propone anche una sorta di reddito minimo per gli over 55 governo ci sta pensando? «E un tema controverso. Bisogna evitare di depotenziare l'intervento a favore della costruzione di soluzioni  occupazionali, la parte assistenziale deve essere limitata all'emergenza vera e propria».

Si torna a parlare di spending review. Nella previdenza ci sono ancora sacche di privilegio sulle quali agire? «Il concetto privilegio è sul valore complessivo della pensione. Pensioni alte o altissime richiedono un intervento per ristabilire il massimo dell'omogeneità possibile tra le diverse situazioni. Ma è un tema che va affrontato con estrema delicatezza».

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Zedde

L'assistenza di un Caf o di un professionista sarà ancora necessaria laddove il contribuente debba apportare modifiche alla dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate.

Kamsin Dal 15 Aprile per la prima volta lo Stato non chiederà ai cittadini informazioni già in suo possesso per la compilazione del modello 730. E questo è, sicuramente, un gran passo in avanti. Peccato manchino i dati sulle spese sanitarie, che debutteranno solo nel 2016. Dato che il 70 per cento dei contribuenti fa la dichiarazione proprio per recuperare, parzialmente, quanto speso dal medico o in farmacia in pratica due 730 precompilati su tre saranno da correggere e da rifare facendo venir meno molti dei vantaggi previsti dalla normativa in caso di accettazione sic et simpliciter della dichiarazione. In tal caso l'aiuto di un Caf o di un professionista sarà indispensabile.

Infatti, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali che può esporre il contribuente a determinate conseguenze. Vediamo perchè.

Se la dichiarazione è accettata dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta

Il contribuente che accetta il modello 730 precompilato, senza apportare modifiche , e lo presenta direttamente o tramite il sostituto d’imposta, ha i seguenti vantaggi:

  • -  non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali:
  • - non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

Si ricorda che la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta. Per esempio, quando: quando vengono modificati i dati anagrafici, senza però modificare il comune del domicilio fiscale; se viene indicato o variato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio; se si indica di non voler versare l’acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore a quanto calcolato.

Se la dichiarazione è modificata dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta

Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta), l’Agenzia eseguirà il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali).

Si ricorda che la dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (per esempio, l’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).

Se la dichiarazione è trasmessa tramite un Caf o un professionista abilitato

Per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista; inoltre non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista. Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo. Il vantaggio per il contribuente è dunque evidente: se ci sono delle ulteriori detrazioni da conteggiare e si commette un errore (materiale) sulla somma da versare le sanzioni saranno a carico del professionista o il Caf e non del contribuente.

Il controllo sui contribuenti. L’Agenzia può però sempre controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per poter fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti. Per esempio, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

Le Rettifiche. Se, dopo aver trasmesso la dichiarazione, Caf o professionisti si accorgono di aver commesso errori, dopo aver avvisato il contribuente, possono trasmettere entro il 10 novembre una dichiarazione rettificativa. Se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa, i Caf e i professionisti possono trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati corretti. In entrambi i casi gli intermediari saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

In definitiva qualora solo qualora non si debbano effettuare modifiche, il 730 precompilato può essere accettato con il fai-da-te. In tutti gli altri casi può essere utile rivolgersi ad un professionista. Almeno fin quando non entreranno nella dichiarazione anche le spese sanitarie e quelle mediche.

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Claudio Ferolla - Ufficio studi Ordine nazionale dottori Commercialisti

Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello stato valuterà le richieste di accesso al fondo e provvederà alla loro autorizzazione.

Kamsin E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 20 Dicembre 2014 con la dote di 30 milioni dal 2015 per finanziare le diverse forme di mobilità previste nel Dl 90. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilità finanzierà prioritariamente, la mobilità degli uffici giudiziari e la mobilità connessa ai soprannumerari derivanti dall'applicazione della legge Delrio sul riordino delle province. In pratica le risorse saranno utilizzate per finanziare il trasferimento di poco piu' di mille addetti dalle amministrazioni provinciali agli uffici giudiziari.

I destinatari L'articolo 2 del Dpcm prevede che il fondo potrà essere utilizzato, sempre, però, nei limiti della disponibilità del medesimo:
1. nei casi in cui lo prevedano specifiche disposizioni di legge;
2. nell'ipotesi di «mobilità funzionale»;
3. nelle ipotesi di «mobilità volontaria» e «mobilità obbligatoria», purché riconducibili alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica e finalizzate a rimediare a conclamate situazioni di carenza d'organico dell'amministrazione ricevente e senza la piena disponibilità di risorse finanziarie nel proprio bilancio.

Le amministrazioni pubbliche, per accedere al Fondo, dovranno dichiarare nel bando che intendono avvalersi del Fondo della mobilità. Invece gli enti a cui appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto e che daranno il nulla osta dovranno, a loro volta, impegnarsi a versare al fondo le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale che sarà trasferito.

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