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Il disegno di legge sulla settima salvaguardia consente ad ulteriori 26mila lavoratori di accedere alla pensione in deroga ai requisiti Fornero

Kamsin Proroga al 6 gennaio 2017 dei termini per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica determinata con le vecchie regole ed estensione della salvaguardia ai lavoratori titolari dell'indennità edile e a coloro che non hanno potuto siglare accordi con il datore di lavoro in quanto falliti. Sono questi i punti cardine del disegno di legge sulla settima salvaguardia (ddl 2958) presentato dagli Onorevoli Gnecchi e Damiano (Pd) ed assegnato da ieri alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

I Profili. Il provvedimento si rivolge a tutti i profili già salvaguardati con la legge 147/2014 (si veda tabella) allungando di fatto di un anno il termine per la maturazione della decorrenza della pensione, cioè comprensiva della finestra mobile, che passa per l'appunto dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017.

Per centrare questo vincolo è quindi necessario raggiungere i vecchi 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2015 (perchè c'è una finestra di 15 mesi) oppure i 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 con almeno 35 anni di contributi entro il 31 Dicembre 2015. O ancora 65 anni e 3 mesi di età unitamente ad almeno 20 anni di contributi sempre entro il 31 Dicembre 2015.

Le lavoratrici del settore privato possono altresì partecipare a condizione di aver raggiunto 60 anni e 6 mesi di età e 20 di contributi entro il 31 dicembre 2015 (che sono in pratica i vecchi requisiti per il trattamento di vecchiaia). Mentre, nel comparto scuola o afam, tutti i requisiti suddetti possono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2015.

La ripartizione dei posti vede protagonisti gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (12mila nuovi posti) e i lavoratori che hanno firmato accordi individuali o collettivi con il datore o che sono stati licenziati (6.000 posti). 2mila sono invece i posti assegnati ai lavoratori in congedo al 2011 per assistere disabili e 1.000 quelli per i lavoratori cessati con contratti a tempo determinato (tra cui vengono però espressamente ricompresi gli agricoli a tempo determinato e i somministrati con contratto a tempo determinato).

Lavoratori in Mobilità. A questi si aggiungono ulteriori 5mila posti per i lavoratori in mobilità che vedono sostanzialmente sparire il paletto della necessaria cessazione dell'attività lavorativa al 30 settembre 2012. In questo gruppo vengono poi inseriti i lavoratori che non hanno potuto siglare accordi per la mobilità a causa del fallimento delle rispettive aziende e quelli provenienti dalle eccedenze occupazionali delle imprese del settore edile. 

Chi si riconosce in questo profilo, per partecipare alla salvaguardia, deve raggiungere un diritto a pensione, sempre secondo le vecchie regole pensionistiche, entro la fine dell'indennità di mobilità (o del trattamento edile) oppure entro i successivi 12 mesi dalla scadenza della stessa. Nei loro confronti il disegno di legge sterilizza inoltre l'applicazione della stima di vita con la conseguenza di rendere piu' agevole l'ingresso in salvaguardia.

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Zedde

L'allungamento dell'età pensionabile fatta con la riforma Fornero sicuramente ha salvato i conti pubblici e continua a farlo, ma è anche una delle cause della difficoltà dei giovani a trovare occupazione. Kamsin Lo riconosce, in una nota, Giuliano Poletti, Ministro del lavoro, che conferma la necessità di intervenire sulla legge Fornero per attenuarne alcune rigidità. E proprio la "madre" della riforma tanto contestata, ieri, nel corso della trasmissione DiMartedì, non si dice contraria ad «aggiustamenti» in questa direzione a patto che non si applichi una controriforma, per la quale lei stessa non crede esistano comunque «ne la volontà ne lo spazio» di manovra.

«Il fatto che si sia allungato il periodo per il pensionamento è stato un cambiamento forte e l'innalzamento della disoccupazione giovanile ha una causa in questo — ammette Poletti —. Sappiamo tutti perché ci siamo arrivati e non possiamo cancellarla con un colpo di spugna, dobbiamo cercare soluzioni per gestire la transizione, che siano staffette generazionali o flessibilità in uscita, ma dobbiamo ricostruire un equilibrio». «Siamo a conoscenza delle proposte a cui sta lavorando la Commissione Lavoro (della Camera, ndr), e il nostro obiettivo è arrivare ad una proposta strutturale entro l'estate in modo da poterla inserire all'interno del veicolo della legge di stabilità».

I correttivi servono sostiene Poletti, perché non si può solo agire per risparmiare, ma occorre anche investire sul futuro, sui giovani e allora bisogna pensare a strumenti correttivi: «qualsiasi sistema se mancano ragazzi di 20 anni o 25 non funziona nella stessa maniera — suggerisce il responsabile del Welfare —. Servono tutte le generazioni. Questa transizione va gestita, per quello che ci compete a livello pubblico cerchiamo di farlo, accompagnando chi ha scelto strumenti di accompagnamento più forti come avvenuto nel settore del credito».

Equilibrio che secondo Fornero dovrebbe anche guardare, nonostante la Consulta abbia detto già di no, ad un contributo di solidarietà per le pensioni più alte, corrisposte con il contributo di persone che lavorano guadagnando molto di meno dei pensionati d'oro. Insomma non si dovrebbe equiparare reddito da lavoro e pensione. Con il contributo di solidarietà, inoltre, poi si potrebbero anche coprire alcune necessità di quei segmenti di lavoratori rimasti penalizzati dal passaggio al sistema di calcolo contributivo per l'assegno di vecchiaia. Il problema esiste ed e urgente, a prescindere dagli attacchi giustificati o meno alla riforma previdenziale, ai quali Fornero non è «insensibile, ovvio che mi pesino».

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Zedde

La nuova disciplina troverà applicazione con riferimento ai contratti di lavoro interrotti dal 30 aprile 2015 (ossia, ultimo giorno giuridico del rapporto).

Kamsin Il prossimo 1° maggio sarà la data spartiacque tra Aspi e Naspi. I lavoratori che hanno perso il posto di lavoro entro il 30 Aprile continueranno a fruire del regime Aspi e Mini-Aspi regolato dalla legge 92/2012, mentre chi perderà il posto di lavoro "involontariamente" dal 1° maggio in poi sarà soggetto alla nuova assicuazione sociale per l'impiego come coniata dal decreto di Riforma degli ammortizzatori sociali (Dlgs 22/2015).

La Naspi, infatti, sostituirà, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° maggio 2015, i trattamenti oggi riconosciuti ai lavoratori dipendenti ovvero Aspi e mini Aspi, i quali potranno quindi operare solo sino alle cessazioni intervenute alla fine di aprile 2015. Le due prestazioni coesisteranno dunque nel 2015 e nel 2016 in attesa che la Naspi prenda definitivamente il posto del vecchio regime. 

Le Differenze. La durata della Naspi sarà tuttavia, a differenza dell'Aspi, pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi 4 anni. In pratica il nuovo regime potrà coprire sino a 24 mesi (dal 2017 però si passa ad un massimo di 18 mesi) contro i 10, 12 o 16 mesi (a seconda dell'età del lavoratore) indennizzabili dal regime Aspi. E' facile osservare che la durata massima potrà essere centrata solo dai lavoratori con un rapporto di lavoro stabile e duraturo alle spalle, ossia che dura da almeno 4 anni, e che si trovano di fronte al primo evento di disoccupazione.

Il passaggio al nuovo regime penalizzerà, invece, quei lavoratori con carriere discontinue e gli stagionali. Se con l'Aspi questi lavoratori potevano ottenere un sostegno variabile da 10 mesi a 16 mesi per mantenere la medesima durata la Naspi chiede loro tra i 20 e i 36 mesi di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi quattro anni. In caso contrario la durata dell'ammortizzatore risulterà piu' breve. Ad esempio uno stagionale che lavora 6 mesi l'anno potrà contare, a regime, su un assegno Naspi di soli 3 mesi mentre nel regime Aspi, avrebbe potuto coprire totalmente i restanti 6 mesi dell'anno e quindi ritornare sul lavoro.

Rispetto all'Aspi la Naspi non richiede inoltre piu' le due annualità di anzianità assicurativa e sostituisce l'anno di contribuzione nel biennio precedente il periodo di disoccupazione con un requisito piu' agevole pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione.

Piu' favorevole alla Naspi il confronto con la Mini-Aspi, l'ammortizzatore sociale che spetta a quei lavoratori che non hanno i requisiti per accedere all'Aspi e che anch'esso andrà in soffitta dal 1° maggio. Le condizioni di accesso alla Naspi risultano, infatti, meno restrittive in quanto le 13 settimane di accredito contributivo vengono ricercate nelle ultime quattro annualità e non negli ultimi 12 mesi come previsto per l'accesso alla mini Aspi. 

Rimanendo sempre nell'ambito del diritto alla prestazione, l'art. 8 del dlgs 22/2015 rende strutturali le misure inerenti all'anticipo dell'indennità in un'unica soluzione al fine di avviare una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o per associarsi in cooperativa, cosa che nel precedente impianto normativo (cfr. art. 2, comma 19, legge 92/2012, dm 73380/2013) era prevista in via sperimentale fino al 2015.

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Zedde

La flessibilità può essere considerata uno degli aggiustamenti possibili purchè si tenga conto dell'invecchiamento demografico. Inevitabile, secondo il Ministro, lavorare di piu' per ottenere una prestazione piu' elevata.

Kamsin "Ci sono spazi solo per aggiustamenti ma non per una controriforma". Così l'ex-ministro del Lavoro Elsa Fornero ieri a La7 nel corso della trasmissione DiMartedì. Tra gli aggiustamenti possibili la Fornero ha aperto a maggiore flessibilità in uscita "purchè si tenga conto dell'invecchiamento demografico" e alla possibilità di utilizzare le risorse prelevate dagli assegni piu' alti per integrare la pensione dei giovani con carriere discontinue che escono con il sistema contributivo. Ma secondo l'ex ministro "il passaggio al sistema contributivo resta decisivo e deve compreso dai cittadini: "la pensione oggi si forma sulla base dei contributi versati e non sulla base degli interventi politici" ha detto l'ex-ministro.

La Fornero ha difeso poi la Riforma del 2011 dagli attacchi precisando che non è stato possibile intervenire con maggiore forza contro le pensioni d'oro a causa dei vincoli imposti dalla Corte Costituzionale e delle resistenze politiche in Parlamento. Sugli esodati il Ministro ha respinto le accuse di aver fatto male i calcoli ricordando come non sia possibile, ancora oggi, stimare in modo compiuto i lavoratori che avevano, entro il 2011, siglato accordi individuali e regionali e i contributori volontari.

Per quanto riguarda gli "aggiustamenti" alla Riforma, Alessia Rotta (Pd) ha precisato come si stia trovando una sostanziale convergenza in Commissione Lavoro alla Camera sulle proposte dell'Onorevole Damiano che intendono flessibilizzare l'età pensionabile a partire dai 62 anni di età unitamente a 35 anni di contributi, oppure sulla quota 100. Ma l'intervento sarà possibile solo con la prossima legge di stabilità.

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Zedde

Ai lavoratori il cui primo accredito contributivo risulta versato successivamente al 1° gennaio 1996 è richiesto che la prestazione pensionistica sia superiore ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Kamsin Com'è noto la riforma Fornero, DL 201/2011 ha innalzato requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevedendo la parificazione a partire dal 2018 per uomini e donne. Per tale data saranno dunque necessari 66 anni e 7 mesi sia per i lavoratori uomini che per le lavoratrici del settore privato. Ciò con riferimento delle prestazioni nel regime retributivo, misto e contributivo. Il Dl 201/2011 ha inoltre confermato che il trattamento di vecchiaia è conseguibile a condizione che siano stati perfezionati almeno 20 anni di contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Per le pensioni da liquidare ai lavoratori a favore dei quali il primo accredito contributivo risulta versato dal 1° gennaio 1996 (i cd. contributivi puri) è prevista tuttavia una ulteriore condizione: la prestazione infatti può essere liquidata con i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il sistema retributivo e misto solo nelle ipotesi in cui l'importo del rateo non sia inferiore a 1,5 volte l'ammontare dell'assegno sociale (cioè circa 670 euro per il 2015). Tale soglia minima dovrà essere rivalutata annualmente sulla base delle variazione media quinquennale del Pil, come calcolata dall'Istat.

Si tratta di un importo che di fatto potrebbe ostacolare il pensionamento a quei lavoratori che hanno la minima anzianità contributiva e hanno avuto, nell'arco della vita lavorativa, retribuzioni piuttosto basse; una carriera lavorativa che dunque darebbe diritto a prestazioni previdenziali ridotte. Ciò è vero anche se bisogna ricordare che l'importo del rateo beneficerà di coefficienti di trasformazione piu' elevati che dovrebbero rendere comunque piu' agevole il raggiungimento dell'importo soglia richiesto dalla legge.

Si prescinde da questo importo minimo del rateo nei casi in cui il lavoratore abbia raggiunto un'età pari, almeno a 70 anni (il requisito tuttavia è da adeguare alla stima di vita Istat); in questi casi, inoltre, il requisito contributivo minimo richiesto per avere diritto alla prestazione non sarà piu' di 20 anni ma sarà sufficiente un'anzianità contributiva effettiva pari, almeno, a cinque anni.

In alternativa alla pensione di vecchiaia con le regole sopra descritte i "contributivi puri" hanno anche la possibilità di conseguire la pensione all'età di 63 anni e 3 mesi ed almeno 20 anni di contribuzione effettiva (a condizione però che l'importo del rateo sia almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale, cioè circa 1.250 euro al mese) oppure al raggiungimento di 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne) indipendentemente dall'età anagrafica.

Ai fini del perfezionamento di questo requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei contributivi puri, inoltre, non opera la riduzione del trattamento pensionistico  nel caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.

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