Riforma Lavoro, stop alle collaborazioni a progetto dal 1° gennaio 2016

Davide Grasso Venerdì, 03 Aprile 2015
L'impianto complessivo del decreto non è stato alterato: resta lo stop alle collaborazioni a progetto fittizie a partire dal 1° gennaio 2016.  

Kamsin E' stato sbloccato il decreto sul riordino dei contratti attuativo della legge delega di Riforma del Mercato del Lavoro. Dopo i rilievi sollevati dalla Ragioneria dello Stato, il Governo ha raggiunto un accordo sullo schema di decreto che sarà ora trasmesso alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato per l'acquisizione dei rispettivi pareri (non vincolanti).

La Ragioneria, come si ricorderà, aveva sollevato riserve considerando che un collaboratore iscritto alla gestione separata ha un'aliquota contributiva del 30,72% o del 27,72%, ma se viene assunto con contratto a tempo indeterminato nel 2015 l'Erario avrebbe dovuto pagare una decontribuzione (fino a 8.060 euro l'anno per tre anni); costi che non erano stati correttamente preventivati dall'esecutivo ed erano finiti sotto la lente della Rgs. Il Governo è riuscito però a mantenere inalterato l'impianto del provvedimento aumentando di 100 milioni la dote per l'incentivo ai contratti a tempo indeterminato, oltre alle risorse fissate dalla legge di Stabilità. Le nuove risorse copriranno circa 18mila conversioni di collaborazioni, in aggiunta alle 36mila già previste quest'anno.

Come cambia il lavoro a progetto. La principale novità del decreto sul riordino dei contratti è proprio lo stop alle collaborazioni a progetto. Il decreto definisce il concetto di lavoro subordinato (prestazioni reiterate secondo un orario definito dal committente, eseguite in base a ordini gerarchici) e stabilisce un periodo transitorio. Alla fine di questo periodo (1° gennaio 2016) verranno cancellate le collaborazioni a progetto, e ciò che rientra nell'area del lavoro subordinato sarà assorbito dal nuovo contratto a tutele crescenti. Faranno eccezione le collaborazioni previste da accordi siglati dalle confederazioni più rappresentative; le prestazioni che richiedono l'iscrizione all'albo; in organi di amministrazione e controllo delle società; per attività sportive; per il pubblico impiego (fino al 1° gennaio 2017).

C'è inoltre una sanatoria che spinge alla regolarizzazione delle collaborazioni fittizie. Sino al 31 dicembre 2015 per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori con, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e titolari di partita Iva non scatteranno delle violazioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi all'erronea qualificazione dei rapporto di lavoro pregresso (ad eccezione delle violazioni già accertate).

Sul fronte apprendistato, si unificano il 1° e 3° livello (per la qualifica, il diploma professionale e di scuola superiore), sulla base del modello duale tedesco. Vengono cancellati associazione in partecipazione e jobs sharing, mentre per lo staff leasing si profila la cancellazione delle causali. Nessuna novità per i contratti a termine, resta confermato il tetto massimo di durata di 36 mesi, comprensivo di 5 proroghe.

Nel decreto c'è spazio anche per il demansionamento. Il datore di lavoro potrà modificare unilateralmente le mansioni nei casi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, quando cioè sussistono ragioni tecnico-produttive oggettive. Alla novità si arriva tramite la riscrittura dell'articolo 2103 del codice civile: il lavoratore può essere assegnato a mansioni di un livello di inquadramento inferiore, una scelta che può essere fatta anche tramite la contrattazione collettiva.Il lavoratore 'demansionato" ha diritto però alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento.

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