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Il Nuovo assegno di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati sostituirà l' indennità una tantum prevista dall'attuale normativa. Una circolare Inps per attuare il nuovo strumento.

Kamsin Servirà una circolare dell'Inps per far decollare la dis-coll, la nuova indennità di disoccupazione coniata dall'articolo 15 del decreto legislativo che riforma degli ammortizzatori sociali (Dlgs 22/2015) riconosciuta ai lavoratori parasubordinati. Se infatti la Naspi, la tutela per i lavoratori dipendenti partirà dal 1° maggio, l'indennità per i parasubordinati è già formalmente in vigore anche se il ritardo nella pubblicazione delle istruzioni Inps per presentare la domanda rende di fatto "inattiva" la nuova tutela.

L'indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, che non siano pensionati e che non siano titolari di partita IVA, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. La nuova indennità, che attualmente è prevista in forma sperimentale solo per l'anno 2015 (anche se le intenzioni sarebbero di estenderla anche oltre) sostituirà l'indennità una tantum per i parasubordinati prevista dalla attuale disciplina.

Per avere diritto alla Dis-Coll è necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; b) almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa; c) almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a 1 mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di 1 mese di contribuzione, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dall'attività lavorativa.

Sulla misura dell'assegno che va in tasca ai disoccupati, si applicano le stesse regole stabilite per i lavoratori dipendenti con la Naspi. La misura è pari al 75% dei compensi fino a 1.195 euro al mese e poi scende al 25% sulle quote dei compensi superiori a tale importo. In ogni caso l'assegno massimo è di 1.300 euro lordi al mese. La norma però prevede una riduzione: a partire dal primo giorno del quarto mese l'assegno in pagamento viene ridotto del 3% per ogni mese.

L'assegno sarà pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli che nel 2014 sono stati coperti integralmente con i contributi Inps. Ad esempio, se sono stati versati contributi per otto mesi l'indennità Inps sarà corrisposta per quattro mesi. Il tetto massimo è pari a sei mesi.

A differenza di quanto previsto con la Naspi per i periodi di fruizione della Dis-Coll non sono riconosciuti i contributi figurativi e per avere diritto all'indennità i lavoratori dovranno presentare istanza all'Inps entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il Ministro del Lavoro ha, comunque, rassicurato nel corso di una interrogazione parlamentare che anche chi ha perso il lavoro agli inizi del 2015, e che quindi non ha potuto fare domanda entro tale termine per la mancanza delle istruzioni operative dell'Inps, avrà termini piu' estesi e potrà essere ammesso all'indennità.

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Giorgio Gori - Patronato Inas

"Boeri vuole utilizzare la trasparenza per giustificare un intervento sulle prestazioni oltre i 2mila euro lordi al mese." "La strada da seguire è però quella dei pensionamenti flessibili".

Kamsin "L'operazione trasparenza, avviata dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, sui conti previdenziali delle diverse categorie ha sicuramente il pregio di riportare in primo piano il meccanismo che per decenni ha regolato il calcolo delle pensioni: quel metodo retributivo, basato non sui contributi versati, ma sugli ultimi stipendi o redditi, con tutte le incongruenze incorporate". Lo ricorda Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati in una nota. "Ma, a ben vedere, è un po' come scoprire l'acqua calda. A meno che l'obiettivo non sia quello di far passare nell'opinione pubblica l'idea che sia possibile tosare gli assegni determinati con questo sistema di calcolo".

Una tesi molto cara allo stesso Boeri, firmata con Fabrizio e Stefano Patriarca, - precisa Damiano - proponeva di chiedere un contributo di equità basato sulla differenza tra pensioni percepite e contributi versati, limitatamente a chi percepisce pensioni di importo elevato. Il punto è - ricorda Damiano - che per «importo elevato» si intendono gli assegni appena sopra i 2.000 euro mensili lordi. In pratica, si dovrebbero ricalcolare (in modo virtuale), con il metodo contributivo (che mette in relazione l'importo dell'assegno con i contributi versati), tutte le prestazioni previdenziali liquidate nei decenni passati. E, a quelle comunque superiori a 2mila euro. Si tratta di una ipotesi che non è condivisibile in quanto mette le mani in tasca ad oltre 2 milioni di cittadini con redditi medio-bassi.

Secondo l'ex ministro del Lavoro il Governo deve piuttosto chiarire le sue "intenzioni sulle correzioni alla legge Fornero che va resa "più flessibile" in uscita". In questo senso - ricorda Damiano - la Commisione Lavoro della Camera dei Deputati ha riavviato il confronto sui diversi disegni di legge volti ad introdurre maggiore flessibilità nell'ordinamento previdenziale pubblico. Vogliamo ora sapere cosa ne pensa il Governo e per questa ragione l'esame sarà arricchito da un ciclo di audizioni informali con il presidente dell'Inps e con il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti" ha concluso Damiano.

Le pensioni Flessibili. Due le ipotesi sul tavolo della XI Commissione, entrambe promosse dalla minoranza dem. Da un lato il ddl 857 che, com'è noto, prevede uscite a partire dal perfezionamento di 62 anni e 35 anni di contributi (una sorta di quota 97) al prezzo, però, di una penalità dell'8% da applicarsi sulle quote retributive dell'assegno. Taglio che è destinato a ridursi del 2% per ogni anno sino ad azzerarsi al raggiungimento dell'età di 66 anni (in pratica la penalità sarebbe del 6% all'età di 63 anni; del 4% all'età di 64 anni e del 2% all'età di 65 anni. L'altra è quella sulla quota 100, il cui ddl è stato depositato proprio questa settimana, che consentirebbe il pensionamento a partire da 62 anni di età e 38 di contributi ma senza applicazione di alcuna decurtazione.

Lavoratrici. Tra le proposte all'esame della Commissione c'è anche la revisione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia da parte delle lavoratrici con, peraltro, la possibilità di una proroga dell'opzione donna; delle agevolazioni contributive per le lavoratrici madri e della concessione di alcuni benefici previdenziali ai lavoratori che assistono familiari con disabilità. L'istruttoria legislativa sui provvedimenti è tuttavia ancora agli inizi e dovrà proseguire nelle prossime settimane.

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La misura è stata introdotta dalla legge 92/2012 ed attribuisce ai padri la possibilità di assentarsi dal lavoro sino ad massimo di tre giorni entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'affidamento o dall'adozione.

Kamsin Anche quest'anno resta in vigore il regime sperimentale introdotto con la legge 92/2012 che consente ai padri di fruire fino a tre giorni (il primo giorno è obbligatorio, gli altri due sono facoltativi) di astensione dal lavoro per stare accanto ai figli.

La misura prevede che il padre, lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, abbia l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. 

La fruizione di tale periodo di astensione dal lavoro non toglie nulla alla madre in quanto si aggiunge a quella della donna. Attenzione: questo diritto è riconosciuto dalla legge solo ai dipendenti del settore privato (Inps) e non anche a quelli del settore pubblico. Perciò i dipendenti dello Stato, degli enti locali, della sanità non hanno questa possibilità.

L'uomo può chiedere altri due giorni di congedo, ma stavolta la richiesta è solo facoltativa. Il padre lavoratore dipendente, infatti, sempre entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione. In pratica, il tal caso, i giorni del papà non si aggiungono a quelli della mamma; perciò la richiesta dell'uomo sottrae un pari periodo al congedo della donna. Per questo è necessario che ci sia una dichiarazione scritta della donna che attesti di essere d'accordo. In questa ipotesi la donna dovrà rientrare al lavoro uno o due giorni prima del preventivato.

Per ottenere il congedo il padre deve presentare domanda al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. Durante questo periodo il lavoratore ha diritto anche ai contributi figurativi senza avere alcuna perdita ai fini della futura pensione. I tre giorni qui descritti, inoltre, non interferiscono con il diritto del padre di chiedere il congedo parentale, vale a dire il periodo di assenza facoltativa dopo il termine dell'assenza obbligatoria della madre. Congedo che tra padre e madre può arrivare ai 10 mesi complessivi.

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Giorgio Gori - Patronato Inas

Il Consiglio di Stato ha ritenuto «convincenti» le argomentazioni di Confprofessioni soprattutto «per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa».

Kamsin Il ministero del Lavoro ha riammesso ufficialmente i dipendenti degli studi professionali alla Cassa integrazione in deroga, strumento da cui erano stati esclusi con il decreto interministeriale del 1° agosto 2014. La decisione fa seguito all'ordinanza dell'u marzo scorso con cui il Consiglio di Stato ha accolto ricorso cautelare proposto da Confprofessioni nei confronti del Tar del Lazio, a cui l' associazione si era rivolta in precedenza con un'istanza di sospensiva del provvedimento.

Ne ha dato notizia lo stesso Dicastero di Via Veneto con una nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali. Nel documento il Ministero del lavoro ha infatti chiesto a regioni e Inps «di dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di stato, consentendo l'accesso al trattamento di Cig in deroga» agli studi professionali.


La vicenda. La questione risale al nuovo regolamento su Cig e mobilità in deroga (decreto prot. n. 83473 del 1° agosto 2014) in cui è stato scritto che chiaramente che Cig e mobilità spettano esclusivamente «alle imprese» e non agli studi professionali.

La partita sembrava ormai chiusa a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 6365 del 2014, che ha respinto l'istanza cautelare proposta da Confprofessioni contro il ministero del lavoro ai fini della sospensione del provvedimento. E invece si è riaperta a seguito di un secondo appello, sempre di Confprofessioni al Consiglio di stato, e con i giudici di palazzo Spada che emettono l'ordinanza n. 1108/2015 in cui ritengono «convincenti» le tesi di Confprofessioni sul pericolo di discriminazione dei professionisti rispetto alle imprese.

La decisione dei giudici amministrativi di secondo grado, pur non chiudendo definitivamente la controversia - per la quale si tratterà di attendere la decisione, stavolta sul merito della questione, da parte del Tar e un eventuale nuovo ricorso al Consiglio di Stato - chiude, per il momento, l'annosa questione per i professionisti. Che, pertanto, possono chiedere e ottenere gli interventi di cassa integrazione guadagni con riferimento a situazioni di crisi occupazionali per i propri dipendenti.

«Per noi si è trattato di una battaglia sacrosanta contro un atto discriminatorio nei confronti dei professionisti e i loro dipendenti di studio, così come riconosciuto anche dal Consiglio di stato.», spiega il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. «A questo punto, tocca alle regioni recepire l'ordinanza del Consiglio di stato, così come richiesto dal ministero del lavoro e disporre le risorse finanziarie ancora disponibili per concedere la completa erogazione dei trattamenti» aggiunge il presidente di Confprofessioni, sottolineando che «alcune regioni, come Marche, Lombardia e Veneto, si sono già attivate per consentire ai professionisti l'accesso alla Cig in deroga. Adesso attendiamo fiduciosi la sentenza di merito del Tar Lazio, auspicando che si possa mettere la parola fine a questa vicenda».

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Ultim'ora

Il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Damiano (Pd), critica le modifiche al sistema pensionistico, annunciate dal numero uno di Inps, Boeri. "L'operazione trasparenza dell'Inps" ha "l'obiettivo di tagliare le pensioni a 2 milioni di cittadini, il ceto mediobasso dei pensionati che prende assegni da 2mila euro lordi in su", scrive in una nota il parlamentare della minoranza dem. "Il governo chiarisca le sue intenzioni sulle correzioni alla legge Fornero", che, spiega Damiano, va resa "più flessibile" in uscita. "In tal senso, noi in Commissione abbiamo ripreso l'esame delle proposte di legge in materia di flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età" ha concluso Damiano.

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